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di Simona Musco

Il Dubbio, 11 luglio 2026

La corsa per il posto di procuratore aggiunto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo si è trasformata in una trincea interpretativa dietro la quale si nasconde un pesante conflitto politico. Non soltanto tra correnti, come è abitudine quando in ballo ci sono nomine di peso, ma un vero e proprio corto circuito logico-giuridico che sta agitando Palazzo Bachelet. Tramontata definitivamente la pista che portava a Eugenio Fusco - caldeggiata inizialmente per coprire l’urgenza del cybercrime segnalata dal procuratore nazionale Giovanni Melillo -, il Csm si trova ora a gestire un duello polarizzato. Da un lato la proposta che punta sul procuratore aggiunto di Catania Sebastiano Ardita, dall’altro quella che spinge per l’attuale sostituta della Dnaa Franca Maria Rita Imbergamo. Entrambi sostenuti da tre consiglieri in V Commissione, che si “sfideranno” giorno 15 in plenum.

Le proposte depositate rivelano come il rinvio della pratica, voluto per decidere sulle osservazioni della stessa Imbergamo alla luce della sentenza del Consiglio di Stato che ha “salvato” il Testo Unico, non abbia affatto placato le tensioni, ma abbia semmai esasperato il confronto tecnico attorno all’articolo 24, comma 1, del testo che regola le nomine. La norma prevede che la differenza di durata nelle pregresse esperienze antimafia assuma una “valenza selettiva”, diventando cioè potenzialmente decisiva, solo se supera i sei anni. Ed è proprio su questa spanna temporale che i due blocchi del Csm hanno ingaggiato una vera e propria guerra di cifre, utile a mascherare una battaglia che va ben oltre le regole del Testo Unico.

Per comprendere la portata dello scontro bisogna riavvolgere il nastro alla famosa delibera contrapposta tra Ardita e Fusco dello scorso 10 giugno. In quell’occasione, chi oggi sostiene Imbergamo votò una motivazione, depositata il 5 giugno, in cui si affermava testualmente che dare una valenza selettiva e matematica all’articolo 24 sarebbe stato del tutto inammissibile. All’epoca, infatti, l’obiettivo era far passare Fusco (che prese un solo voto) e il criterio matematico andava abbattuto. Oggi, per sostenere il contrario e blindare Imbergamo, viene usata la sentenza del Consiglio di Stato datata 22 maggio. Una pronuncia emessa ben due settimane prima che la vecchia motivazione venisse depositata e quasi un mese prima la sua trattazione in plenum. Un cambio di rotta che potrebbe suscitare polemiche in plenum.

Nella precedente delibera, Imbergamo era stata dichiarata esplicitamente soccombente su ben due profili su tre nel confronto con gli altri candidati. Ora, la soglia dei sei anni assume un effetto selettivo tale da rendere superflua la comparazione degli altri indicatori. La relazione a suo sostegno, redatta dalla toga di Md Mimma Miele, si basa su un’anzianità specifica di 30 anni, 8 mesi e 22 giorni, conteggiando l’intero percorso da Palermo nel 1994 a oggi. Per Miele, infatti, Imbergamo è l’unica candidata ideale perché incarna la massima continuità e specializzazione interna all’ufficio di via Giulia, avendo maturato una conoscenza enciclopedica delle dinamiche di coordinamento nazionale e di prevenzione patrimoniale direttamente dentro la Dnaa. Secondo questa visione, le funzioni di impulso investigativo globale e la gestione dei flussi informativi centralizzati valgono molto più delle singole esperienze investigative locali, rendendo il profilo della candidata il più idoneo a garantire la stabilità istituzionale del vertice antimafia.

I sostenitori di Ardita, guidati dal presidente della V Felice Giuffrè, hanno però contestato questo ragionamento espungendo i periodi in procura generale, privi del requisito di trattazione stabile ed esclusiva della criminalità organizzata. Il ricalcolo è drastico e fa scendere l’esperienza utile di Imbergamo a 16 anni, 10 mesi e 7 giorni, riducendo il distacco da Ardita sotto la soglia dei sei anni e facendo decadere ogni automatismo selettivo.

Al di là dei numeri, emerge un dato: in tutta la sua carriera, Imbergamo ha svolto funzioni reali di Dda, ovvero indagini sul campo e processi antimafia, per cinque anni. Tutto il resto della sua lunghissima attività si divide tra la procura generale e la stessa Dnaa, dove si svolgono funzioni prevalentemente di coordinamento nazionale, diverse dall’attività investigativa quotidiana svolta nelle Dda territoriali. E a fronte di questa anzianità, la pratica a sostegno di Ardita fa valere le funzioni semidirettive sul campo previste dall’articolo 24, comma 2. Il magistrato catanese ha infatti alle spalle anni di effettivo comando e coordinamento investigativo sul terreno, avendo guidato le Dda di Messina e di Catania.

Il quadro fotografa una spaccatura netta che riflette e amplifica i timori già emersi nel precedente plenum. Se allora il dibattito aveva sollevato i sospetti di Nino Di Matteo su un presunto “veto del sistema” nei confronti di Ardita, considerato non gradito alle correnti, oggi la palla torna all’aula con un sapore squisitamente politico, che investe gli stessi vertici di via Giulia. La V Commissione si presenta blindata su un voto a specchio. La decisione finale dipenderà ora dai laici e dagli indipendenti in plenum. Saranno loro a stabilire quale delle due letture dell’articolo 24 prevarrà. Perché, prima ancora della scelta tra Ardita e Imbergamo, il plenum sarà chiamato a decidere quale idea di discrezionalità debba governare le nomine.