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Italia Oggi, 11 novembre 2019


Il giudice competente a decidere una controversia avente ad oggetto una domanda di accesso agli atti, avanzata da un detenuto, è il magistrato di sorveglianza, e non il Tar. Lo ha chiarito il Tar Piemonte, sez. II con la sentenza del 7 ottobre 2019, n. 1045.

Nel caso in esame un detenuto presso una Casa circondariale aveva presentato alla direzione del carcere una istanza di "accesso alla posizione giuridica integrale", richiesta rigettata dall'amministrazione. Il ricorrente aveva così impugnato il diniego lamentando la violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 e dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, oltre che degli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione. Il ricorrente, infatti, aveva formulato l'istanza in quanto, in base ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria contenuti, intendeva richiedere al giudice dell'esecuzione sia l'estinzione delle pene che l'applicazione dell'istituto della continuazione.

La richiesta dal momento che non riguardava documentazione di fatto esistente presso il carcere, quanto piuttosto una elaborazione di dati che l'amministrazione penitenziaria predispone a proprio uso interno e che non poteva essere l'oggetto di una istanza di accesso. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte dichiara, invece, il ricorso inammissibile, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario. Secondo i giudici amministrativi, infatti, la giurisprudenza ordinaria e costituzionale e il legislatore hanno compiuto un lungo cammino di riconoscimento e tutela dei diritti dei detenuti.

Questi ultimi, da un lato, godono della tutela ordinaria per quanto concerne i "rapporti estranei all'esecuzione penale", dall'altro vantano, come detto, posizioni giuridiche soggettive nella gestione del rapporto penitenziario. La gestione di tali posizioni giuridiche soggettive, tuttavia, passa fisiologicamente attraverso la magistratura di sorveglianza. Il rapporto di detenzione in senso stretto ha subito nel tempo una evoluzione, nel senso di una sempre maggiore sensibilità per i diritti dei detenuti, che implica anche la costruzione di sistemi giurisdizionali di tutela degli stessi, e un maggiore accento sulla funzione rieducativa.

Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale: "L'esigenza costituzionale del riconoscimento di un diritto d'azione in un procedimento avente caratteri giurisdizionali si è affermata indipendentemente dalla natura dell'atto produttivo della lesione, individuandosi la sede della tutela nella magistratura di sorveglianza, magistratura alla quale spetta, secondo l'ordinamento penitenziario vigente, una tendenzialmente piena funzione di garanzia dei diritti dei detenuti e degli internati".

Il rapporto carcerario, quindi, vede il proprio giudice naturale nel magistrato di sorveglianza e rientra nella sua giurisdizione anche una controversia avente ad oggetto l'impugnazione del diniego opposto dal dipartimento amministrazione penitenziaria in merito a una domanda di accesso.