di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 settembre 2026
Quattordici indirizzi. Tanti ne conta, per ora, l’elenco nazionale delle strutture che possono accogliere i detenuti adulti rimasti senza una casa dove scontare una misura alternativa. Il dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità lo ha pubblicato sul sito del ministero della Giustizia, con un avviso firmato dal capo dipartimento Antonio Sangermano. È il primo passo concreto di una norma che prova a compensare una delle ingiustizie più silenziose del nostro sistema: chi è povero resta in cella anche quando il giudice potrebbe mandarlo fuori. Una scelta giusta, attesa da anni. Resta da capire se i numeri reggono il peso del problema.
Tutto parte dall’articolo 8 del decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, il decreto Carceri, convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. Il primo comma istituisce presso il ministero un elenco delle strutture residenziali idonee all’accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti adulti, diviso in sezioni regionali e tenuto dal citato dipartimento per il minorile e, appunto, la “giustizia di comunità” (Dgmc). Il secondo affida a un decreto del ministro le regole di dettaglio. Il terzo stabilisce che queste strutture devono offrire alloggio, assistenza, riqualificazione professionale e inserimento lavorativo anche a chi ha problemi di dipendenza o disagio psichico, purché non serva una comunità terapeutica. Con il quarto, le residenze disponibili ad accogliere persone in detenzione domiciliare valgono come privata dimora ai fini dell’articolo 284 del codice di procedura penale. Il sesto mette i soldi: 7 milioni di euro l’anno dal 2024, a carico del bilancio della Cassa delle ammende.
Il regolamento doveva arrivare entro sei mesi. È il decreto ministeriale 24 luglio 2025, n. 128, finito in Gazzetta il 15 settembre ed entrato in vigore il 30 settembre 2025. Per l’avviso pubblico si è dovuto aspettare il 30 marzo 2026, con le domande aperte fino al 30 maggio. Al 18 maggio, scrive lo stesso dipartimento nella scheda di sintesi, le manifestazioni di interesse arrivate erano sette.
Vediamo come funziona. Servono quattro condizioni, tutte insieme: avere i requisiti per una misura penale di comunità, non disporre di un domicilio idoneo, avere un reddito entro la soglia del patrocinio a spese dello Stato, non essere colpiti da un’espulsione disposta dal giudice o da un decreto amministrativo divenuto esecutivo. Il detenuto presenta istanza alla direzione del carcere, da solo o tramite l’avvocato. Il direttore controlla i requisiti, si appoggia alla relazione dell’équipe di osservazione e trattamento, e trasmette la richiesta all’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna.
L’équipe deve verificare che non ci siano sanzioni disciplinari oltre l’ammonizione né episodi di aggressività, e pesare le capacità lavorative e la partecipazione ai percorsi trattamentali. Se c’è un posto e c’è la copertura finanziaria, l’Uepe rilascia un’attestazione che arriva al magistrato di sorveglianza. Il posto resta bloccato per due mesi. Qui sta la novità. Il giudice non avrà più davanti un’istanza da respingere perché manca un indirizzo.
L’amministrazione paga retta e percorso per otto mesi al massimo, il tempo che secondo il dipartimento basta per trovare un lavoro e una casa propria. La retta si versa solo per i giorni di presenza effettiva. Quanto valga non si sa: le Faq del ministero rinviano alle convenzioni che gli Uepe firmeranno con gli enti. E c’è un aspetto poco raccontato. L’articolo 14 del decreto prevede che, a misura conclusa, le spese di permanenza vengano recuperate secondo il Testo unico sulle spese di giustizia, come accade per il mantenimento in carcere. A maggio il dipartimento spiegava che le modalità di questo recupero erano ancora da definire.
Poveri, quindi reclusi - La questione non è di lana caprina. Nel nostro ordinamento una misura alternativa presuppone un posto dove vivere. Chi ha una famiglia o un contratto d’affitto può uscire; chi l’ha perso, o non l’ha mai avuto, rischia di restare dentro fino all’ultimo giorno, anche per una pena breve. Il ministero lo sa da tempo. Nel 2020 la direzione generale per l’Esecuzione penale esterna e di messa alla prova aveva avviato progetti di inclusione per persone senza fissa dimora in misura alternativa, sostenuti dalla Cassa delle ammende e dalle Regioni: in Abruzzo, per esempio, 100mila euro per accogliere 20 detenuti. Esperienze locali, a macchia di leopardo.
Quanti sono oggi i reclusi poveri e senza casa che potrebbero uscire? Un censimento ufficiale non c’è. Dato non presente. Si può guardare però al bacino da cui arrivano. Al 30 giugno 2026, secondo le tabelle semestrali del Dap, i condannati con una pena residua fino a un anno erano 8.303; allargando fino a tre anni si arriva a 25.088. Non tutti hanno i requisiti per una misura di comunità, non tutti sono indigenti. Ma è dentro questa cifra che si nascondono le persone rimaste in cella solo perché fuori non hanno una porta da aprire.
E in cella si sta sempre più stretti. Il monitoraggio quotidiano delle schede di trasparenza del ministero, curato da Marco Dalla Stella su sovraffollamentocarcerario.it, registrava al 19 settembre 65.933 detenuti per 46.298 posti realmente disponibili. Affollamento al 142,4%.
Ora le residenze. Le quattordici strutture fanno capo a undici enti, quasi tutti del Terzo settore, e si trovano in nove regioni. Tre in Emilia-Romagna, con i due gruppi appartamento dell’Ovile a Reggio Emilia e Casa Corticella a Bologna. Due a testa in Veneto, Liguria e Campania, una sola in Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia e Sardegna. Undici regioni restano scoperte, tra cui Piemonte, Toscana, Calabria e Abruzzo. La Lombardia, prima per numero di reclusi con 9.260 presenze al 31 agosto, ha una struttura a Bergamo. Il Lazio, 6.999 detenuti, ne ha una a Licenza, in provincia di Roma.
Quanti posti ci sono? Il ministero non lo scrive. Sette strutture sono di tipo comunitario, e per loro vale il tetto di 7 posti letto richiamato dalle Faq: 49 al massimo, sommandole tutte. Per le altre sette residenze temporanee, la capienza non è pubblicata, e il numero di letti riservati all’amministrazione lo decideranno le convenzioni. Informazione non verificabile, allo stato.
Poi c’è il vincolo del bilancio. I 7 milioni vengono ripartiti ogni anno tra gli Uepe interdistrettuali in proporzione ai detenuti presenti nei loro territori, e gli uffici devono rendicontare la spesa ogni trimestre. Quando dal monitoraggio emerge, anche solo in prospettiva, che il tetto sta per essere toccato, la direzione generale ordina di non accogliere altre domande. Sulle strutture vigileranno i Nuclei di polizia penitenziaria degli stessi uffici, con visite periodiche.
Il confronto resta impari anche senza la cifra esatta. Da una parte oltre ottomila persone a meno di un anno dal fine pena. Dall’altra una manciata di indirizzi, concentrati in poche province e assenti proprio in regioni con istituti in grande sofferenza. Al ministero va riconosciuto di aver messo in moto un meccanismo corretto: tolto l’alibi della casa, il magistrato di sorveglianza potrà valutare la persona e non il suo reddito. Ma di strutture ne servono molte di più, distribuite dove i detenuti ci sono davvero, e servono enti locali e aziende sanitarie che entrino in partita, come la legge consente. L’elenco è aperto. Le domande arrivate entro il 30 giugno vanno esaminate entro il 30 ottobre, quelle presentate entro il 30 dicembre entro il 30 aprile dell’anno dopo, e alcune pratiche della prima tornata attendono ancora l’esito. Il prossimo aggiornamento dirà se questi quattordici indirizzi erano l’inizio di una rete o il suo confine.









