di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 12 marzo 2025
Presunzione d’innocenza rafforzata. Anche quando, per ragioni solo cronologiche, è impossibile utilizzare la disciplina attuativi della direttiva comunitaria. Chi si è visto impropriamente presentare come colpevole in un provvedimento di archiviazione, per esempio per prescrizione, ha diritto di fare ricorso in Cassazione se non può rivolgersi al giudice di riferimento, Gip in primo luogo. Lo afferma la Cassazione con la sentenza sella sesta sezione 8927, con la quale la Corte prende atto di quanto stabilito dalla Consulta con la sentenza 41 del 2024.
L’anno scorso infatti la Corte costituzionale censurò quei provvedimenti nei quali, allontanandosi dalle conclusioni del dispositivo della pronuncia, la persona oggetto d’indagine o imputata viene presentata come colpevole avvalorando la tesi della pubblica accusa. Una prassi da censurare drasticamente, scrivevano i giudici costituzionali, che danneggia sia la presunzione d’innocenza sia il diritto di difesa. Ora la Cassazione, verificata l’inapplicabilità della disciplina introdotta con il nuovo articolo 115 bis del Codice di procedura penale perché il decreto di archiviazione era precedente alla data della sua introduzione, ascrive alla categoria dell’abnormità il provvedimento con l’impropria attribuzione di colpevolezza.
In particolare, “l’abnormità è ravvisabile in ragione della carenza di potere in concreto del giudice di disporre l’archiviazione della notizia criminis, richiesta per l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, con una motivazione che riguardi invece la sussistenza del reato medesimo e si sostanzia nella affermazione della responsabilità penale dell’indagato”, si tratta infatti di un provvedimento che colpisce “in modo irreversibile il diritto dell’indagato a non essere indicato come “colpevole” di un fatto costituente reato, quando per detta fattispecie il pubblico ministero ritiene di non potere procedere oltre per l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione”.
Di qui lo spazio per la presentazione del ricorso alla medesima Cassazione per la rimozione del provvedimento “inquinato” da affermazioni improprie sulla colpevolezza di un imprenditore per fatti di corruzione in atti giudiziari. Poche settimane fa la Cassazione, sentenzan.1276 del 2025, aveva peraltro chiarito che un ricorso è invece impossibile quando è possibile l’utilizzo dello specifico rimedio introdotto nel 2021 nel Codice di procedura.











