di Lorenzo D’Avack
Il Dubbio, 8 ottobre 2025
I dati che emergono dal rapporto periodico del Centro Nazionale Trapianti (CNT), diffuso in vista della Giornata nazionale della donazione e il trapianto di organi e di tessuti che si celebra l’11 Aprile di ogni anno, confermano che i “no” alla donazione degli organi nella Carta di identità sono saliti del 3,4% rispetto al 2024. Questi dati dovrebbero di necessità incrementate le campagne di sensibilizzazione a favore della donazione del corpo post mortem, con l’obiettivo di far comprendere ai cittadini la rilevanza etica e solidarista di tale genere di atti dispositivi. Forse non tutti noi ci rendiamo conto che disporre del proprio corpo dopo la morte è un atto donativo, ricollegabile a valori di libertà e di solidarietà riconosciuti dall’etica e dal diritto.
Chi decide di donare il proprio corpo muove innanzitutto dal principio della gratuità e dal rifiuto della commercializzazione e di ciò deve ricevere certezza. Deve essere informato della destinazione degli organi: ceduti alla scienza e all’insegnamento o donati a fini di trapianto. La possibilità di disporre di corpi umani a fini di studio e ricerca scientifica è un’opportunità preziosa per medici, esperti o studenti di conseguenza per l’intera società che può beneficiare dei risultati ottenuti dalle ricerche.
È pur vero che con l’avvento della chirurgia mini- invasiva, prima, e della chirurgia robotica, poi, vi sia oggi la possibilità per specializzandi e medici di esercitarsi sul video trainer e su simulatori a realtà virtuali. Nonostante, tuttavia, queste nuove tecniche di apprendimento, la letteratura internazionale è prevalentemente concorde nel ritenere più efficaci le modalità dirette di esercitazione sui cadaveri, con le quali sono possibili, realisticamente, tutti i passaggi tecnici sperimentali richiesti dalla moderna chirurgia.
A sua volta la chirurgia dei trapianti è certamente una insostituibile opportunità terapeutica capace di risolvere positivamente oggettive situazioni di pericolo e di danno per la vita, non altrettanto efficacemente trattabili. È comprensibile che questi atti dispositivi, a seconda delle diverse destinazioni e finalità, possano tuttavia risultare una scelta problematica sia per il de cuius che per i suoi familiari. È facile immaginare che vi siano delle resistenze psicologiche e affettive all’idea che il proprio corpo o il corpo di un nostro caro possa essere reificato, tagliato, sezionato. Al centro di questa decisione si pongono, allora, le domande di cosa possa significare per noi il corpo che siamo quando non ci siamo più dopo la nostra morte, quale sia il potere che noi esercitiamo sul nostro corpo e quale sia lo statuto del corpo. Risposte incentrate sulla distinzione persona/ cosa sia sotto l’aspetto etico che giuridico.
Nei confronti del cadavere il diritto reagisce principalmente come se si trattasse di una “cosa”. Un bene speciale che conserva una sua dignità e per diverse religioni una sua sacralità, che impone rispetto in considerazione di ciò che ha rappresentato nel passato: ciò spiega il culto dei morti e la configurazione di illeciti penali in caso di vilipendio del cadavere.
Va anche ricordato quale importanza esercita il “principio di solidarietà” negli atti dispositivi. Per diverse correnti di pensiero una rilevante influenza, tanto che questi atti non dovrebbe essere facoltativi, ma rientrare tra i doveri che vincolano i membri di una società. Ne consegue da questo punto di vista che una cessione di organi post mortem non può più essere considerata come una forma di “generosità”, ma considerata come un “dovere” caratterizzato da una forza cogente morale o giuridica. Soprattutto si sottolinea che nella donazione di organi da cadavere a vivente non vi sono due vite da porre a raffronto, ma da una parte una vita, e pertanto un soggetto titolare di diritti fondamentali tra cui il bene vita, dall’altro un cadavere, rispetto al quale non sono riferibili diritti di esistenza.
Ne consegue che non è un diritto proprietario o altri interessi del de cuius che recedono, bensì è l’esigenza di tutela della salute di chi necessita un trapianto a prevalere. Sebbene, tuttavia, in base a questa tesi il cadavere possa rientrare sic et simpliciter nella categoria delle res societatis o communis, appare pur sempre giustificato conservare la fattispecie del consenso espresso dalla persona in vita in merito alle disposizioni del suo corpo, perché esplicita e protegge l’autonomia della persona, anche dopo la morte e si può tradurre in una difesa all’espropriazione.










