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di Pietro Pellegrini*

fuoriluogo.it, 18 agosto 2026

Ogni norma che tende a creare alternative alla detenzione è da valutare con interesse. La recente approvazione del progetto di legge 2961 “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti” richiede alcune considerazioni. La prima è relativa ai tempi visto che sono passati oltre 2 anni e mezzo dalla presentazione della prima proposta e nonostante la situazione nelle carceri sia progressivamente peggiorata purtroppo nessun intervento è stato adottata.

Pur essendo stati costituiti gli Albi delle strutture accreditate, la legge non può essere attuata in quanto, per assicurarne l’uniforme applicazione a livello nazionale, sentita la Conferenza delle Regioni, deve essere istituita una Commissione Centrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga con l’obiettivo di elaborare linee guida relative ai metodi di accertamento dell’effettiva condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, la sua attualità, nonché la correlazione con il reato e l’idoneità del programma terapeutico volto al recupero del condannato. Manca ancora una parte importante al fine di tradurre in pratiche reali quanto previsto dalla legge che tende ad ampliare (per pene fino a 8 anni) le misure alternative già previste dalla legge 309/1990 per pene fino a 6 anni. Le difficoltà in fase applicativa, nonostante in carcere sia segnalata una significativa presenza di persone con disturbi mentali e uso di sostanze, si sono avute anche per la sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2019 sulla sopravvenuta infermità mentale che consentiva misure alternative in deroga.

La seconda osservazione è relativa a chi siano i possibili fruitori della legge che fin dal titolo parla di “detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”. Una terminologia superata dai principali manuali diagnostici (DSM 5TR e ICD 11). Quest’ultimo prevede “Disturbo da uso di sostanze” e “Disturbi da dipendenza comportamentale”. Una distinzione simile vi è nel DSM 5TR che per l’Uso di Sostanze prevede un Uso problematico, Uso Rischioso, difficoltà nella capacità di controllo e compromissione sociale. I disturbi indotti da sostanze comprendono l’Intossicazione da sostanze, l’astinenza e i disturbi mentali indotti da sostanze.

Vi è quindi una complessità diagnostica e ciascun quadro richiede interventi specifici cui va aggiunta una considerazione sulla correlazione con i reati commessi e le relative condanne. In sede applicativa, va evitato il rischio che le prassi future si orientino secondo una disciplina simile alla non imputabilità per incapacità di intendere e volere che riguarda persone con disturbo mentale che vengono prosciolte in sede processuale; in questo caso si tratterebbe di un beneficio eccezionale perché il reato (furto, scippo, rapina o altro delitto simile) sarebbe stato compiuto non sotto l’effetto ma a causa della sostanza assunta. La responsabilità personale sarebbe dunque cancellata e il soggetto malato da salvare con ogni mezzo. Questa impostazione deve fare i conti con la sentenza 21 del 2026 della Corte costituzionale la quale ha riconosciuto la capacità di intendere e volere dei consumatori di sostanze.

Senza entrare nei dettagli delle questioni tecniche, che certamente la Commissione Centrale chiarirà, la domanda è: la legge si applica solo alle “dipendenze” (disturbi indotti da sostanze) o anche all’uso problematico? O anche all’uso non problematico? Una precisazione rilevante in quanto le persone detenute ai sensi dell’articolo 73 del Dpr 309/90, cioè per detenzione e piccolo spaccio di droghe, al 31 dicembre 2025 erano 13.735 su 63.499 detenuti (21,6%). “Altri 6.807 in associazione con l’art. 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze), solo 1.020 esclusivamente per l’art. 74. Complessivamente il 33,9% del totale. Praticamente il doppio della media europea (18%) e molto di più di quella mondiale (22%). (“ Diciassettesimo Libro Bianco sulle droghe 2026, a cura di Fuoriluogo). Questi soggetti continueranno a stare in carcere con pene edittali pesantissime e addirittura con un aggravio per i fatti di lieve entità, previsti come fattispecie autonoma nel comma quinto dell’art. 73 già citato.

La tendenza a definire tutte le persone con uso di droghe “tossicodipendenti” non corrisponde alla definizione medica e non prevede che vi sia un uso normale, il che per quanto dannoso è previsto per tabacco e alcool. In ambito detentivo vengono dichiarati tossicodipendenti il 41,2% di coloro che entrano in carcere, mentre al 31/12/2025 erano presenti nelle carceri italiane 20.767 detenuti “certificati”, il 32,7% del totale. Della legge può beneficiare chi è in cura al Serd e non è recidivo dal punto di vista giuridico ma occorre avere presente che la tossicodipendenza è un disturbo cronico recidivante.

La terza osservazione è relativa inquadramento dell’uso problematico e della tossicodipendenza mediante un modello medico-riabilitativo, il che lascia in secondo piano i determinanti sociali, psicologici, ambientali, culturali. Mentre il fenomeno è sempre più complesso (poliabuso, uso discontinuo, a scopo ricreativo, automedicazione), con sostanze illegali e legali. Vi è un’intersezionalità dei problemi (marginalità, povertà, migrazioni, devianza, sostanze, reati) non semplificabili in categorie. La legge sembra riproporre un approccio piuttosto lineare, la droga è male e quindi serve un intervento terapeutico-riabilitativo (salvifico). Occorre tenere conto di come sono evoluti i consumi (cocaina, nuove sostanze psicoattive, psicofarmaci), le condizioni delle famiglie e dei contesti sociali.

Banalmente la mancanza dei documenti e permessi di soggiorno essenziali per il lavoro, il reddito, la casa può compromettere gli esiti della riabilitazione e inclusione sociale. In sostanza la misura alternativa non deve servire solo alla cura ma pone il tema cruciale dei diritti. È questo un punto che richiede interventi interistituzionali appropriati ed efficaci per problemi che non possono essere risolti dal solo affidamento alle Comunità e ai SerD. Si tratta di misure che devono vedere un impegno di Ufficio per l’esecuzione penale esterna, Enti locali, Prefetture, Forze dell’Ordine, garanti. Le diverse forme del prendersi cura sociale, educativo, culturale, sanitario e giudiziario, fanno sì che i percorsi siano molteplici, possibilmente integrati e sinergici evitando che l’esito del programma terapeutico (che si basa su un obbligo di mezzi e non di risultati) diventi l’unico metro di giudizio anche per quanto attiene la misura giudiziaria relativa al reato. Si tratta di “convergenze parallele” che richiedono sempre il consenso e la partecipazione attiva e motivata della persona la cui richiesta è fondamentale ai fini di ottenere la misura.

È importante e responsabilizzante avere presente che il percorso di cura e riabilitazione non è facile e richiede molto impegno per raggiungere obiettivi realistici (non necessariamente l’astinenza totale) e cercare di prevenire le ricadute. La qualità degli interventi deve fare basarsi sui migliori e più aggiornati approcci e strumenti diagnostico terapeutici in relazione alla crescente complessità (uso di sostanze negli adolescenti, in persone con disturbi mentali severi, comorbilità) tenendo ben distinti mandati di cura e controllo/prevenzione di nuovi reati e relative responsabilità.

Non va in tale direzione la previsione che “le misure alternative dell’affidamento in prova e della detenzione domiciliare sono revocate quando è accertato il sopravvenire di una nuova condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza” (art. 1 comma 7) anche senza che siano stati commessi nuovi reati. Questo significa non tenere conto della complessità e delle difficoltà del percorso terapeutico-riabilitativo nel quale vi può essere una temporanea ricaduta che non configura un quadro di tossicodipendenza conclamata e pertanto non dovrebbe essere sanzionata con l’interruzione del percorso. Su questo punto vanno ricordate le riflessioni originali di Grazia Zuffa sul consumo controllato, presenti nel volume “Stigma e pregiudizio”, (Edizioni Menabò, 2025).

Un finanziamento dedicato è in sé una scelta positiva (manca un’analoga attenzione alle misure alternative alle REMS) ma per l’entità può (19.436.250 Euro annui a decorrere dall’anno 2026) può consentire all’anno l’accoglienza in comunità di circa 600 persone. Va anche tenuto conto che i posti disponibili nelle Comunità Terapeutiche (circa 13.277) in larga parte occupati. L’affidamento ai SerD richiede attenzione agli organici dei servizi e risorse (Budget di salute) per alloggi e lavoro, coinvolgimento di Utenti Esperti, famiglie e volontariato. Prevenzione e attivazione dei contesti sociali che siano sicuri e accoglienti, in grado di superare pregiudizi ma anche spirali come consumo-spaccio-attività illecite-reati.

Ultima considerazione è relativa alla necessità di riflettere sulla necessità di superare la tendenza alla criminalizzazione dell’uso di sostanze: sono oltre 200 mila i fascicoli per procedimenti penali per droghe: 156.179 per violazione dell’articolo 73 e 46.001 art. 74. Un numero di detenuti per droga doppi rispetto agli altri Paesi europei con un alto carico anche per la magistratura di sorveglianza. Si tratta di creare ambiti di legalità, consumo sicuro e riduzione del danno. Un cambio di approccio al tema che riduca l’azione penale e la cosiddetta detenzione sociale. Obiettivo ancora lontano.

*Psichiatra e psicoterapeuta