di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 ottobre 2026
In Italia, “l’approccio punitivo all’applicazione delle leggi sulle droghe solleva preoccupazioni in materia di diritti umani e colpisce in modo sproporzionato gli africani e le persone di origine africana”. Lo ha scritto nero su bianco l’Onu. Dietro quella frase ci sono testimonianze di controlli d’identità, perquisizioni e arresti discriminatori, un confine spesso incerto tra consumo e spaccio che moltiplica gli arresti, e un vuoto di dati che impedisce di misurare fino in fondo la discriminazione. La si legge al paragrafo 39 del rapporto delle Nazioni Unite presentato a Ginevra alla 63esima sessione del Consiglio dei diritti umani, che si chiuderà il 9 ottobre prossimo.
È la seconda volta. La conclusione riprende, quasi parola per parola, quella della missione svolta nel nostro Paese dal 2 al 10 maggio 2024 dall’International Independent Expert Mechanism to Advance Racial Justice and Equality in Law Enforcement, il gruppo di esperti istituito dal Consiglio con la risoluzione 47/21, e confluita nel rapporto denominato A/HRC/57/71/Add.2. Oggi lo stesso Meccanismo allarga lo sguardo al mondo intero.
Il rapporto parte da lontano. Diverse organizzazioni della società civile citate dagli esperti sostengono che alcune sostanze sono state proibite più per i gruppi a cui venivano associate che per i loro effetti: l’oppio alle comunità cinesi, la cannabis alle popolazioni nere e brune delle Americhe e dei Caraibi, la coca ai popoli indigeni, la cocaina alle persone di origine africana. Quei legami, scrivono gli esperti, sono passati dalla Commissione sull’oppio di Shanghai alle convenzioni Onu del 1961 e del 1988, si sono induriti con la guerra alla droga e sopravvivono nelle pratiche di polizia di oggi. In Francia, riferiscono le associazioni, i giovani neri vengono fermati diverse volte più spesso dei bianchi, e la giustificazione data è spesso la ricerca di droga. In Brasile l’assenza di criteri oggettivi per separare il consumatore dallo spacciatore lascia agli agenti un margine che finisce per poggiare sull’aspetto, sul comportamento, sul quartiere.
C’è poi un paradosso tutto italiano. Al paragrafo 55, tra i Paesi che hanno introdotto misure di depenalizzazione, gli esperti citano proprio l’Italia: da noi il possesso di stupefacenti per uso personale non comporta sanzioni penali, soltanto amministrative. La fonte, indicata in nota, è il contributo inviato dal governo italiano. Sulla carta funziona così. Il guaio sta nel confine. Già nel 2024 il Meccanismo aveva scritto che in Italia la distinzione tra detenzione per uso personale e detenzione finalizzata allo spaccio è spesso poco chiara, e che questa incertezza produce arresti frequenti e la criminalizzazione di chi usa sostanze. Nel nuovo rapporto, al paragrafo 58, gli esperti avvertono che soglie basse o non definite dalla legge possono trasformare in trafficante chi tiene la droga per sé.
Tra le fonti della missione italiana compare una submission depositata il 5 aprile 2024 da Forum Droghe, Harm Reduction International e La Società della Ragione. Il testo spiegava come lavora, in concreto, l’articolo 73 del Dpr 309/90. Una quantità anche ridotta, qualche banconota, un bilancino, la sostanza divisa in dosi: elementi che, sommati, possono reggere un’accusa di spaccio. C’è poi una seconda linea, quella tra il fatto di lieve entità e l’ipotesi ordinaria, punita molto più duramente. Una ricerca sulla giurisprudenza di legittimità richiamata nel documento trovava condanne per l’ipotesi ordinaria con appena 11,85 grammi di hashish, mentre in altri casi fino a 386,93 grammi di sostanze erano stati ricondotti alla lieve entità. Le tre associazioni ammettevano di non avere dati per stabilire se quelle differenze dipendessero dalla nazionalità dell’imputato. Nessuno può stabilirlo con certezza, perché i dati disaggregati che servirebbero mancano.
Quando la marginalità incontra la legge - Il governo italiano aveva già dato la sua spiegazione. Nelle osservazioni depositate il 27 settembre 2024 in risposta al rapporto sulla missione, Roma ricordava che il possesso per uso personale non è reato nemmeno per quantità rilevanti e sosteneva che la sproporzione tra le condanne per droga di cittadini italiani e quelle di persone di origine africana trova un legame coerente nell’alta percentuale di queste ultime che vive in condizioni di irregolarità ed esclusione sociale. Una fotografia che nessuno contesta. Il ragionamento, però, si ferma allo scatto.
Il nuovo rapporto prova ad andare avanti. Al paragrafo 49 descrive i migranti africani e di origine africana accusati di reati di droga come esposti a rischi aggiuntivi legati allo status giuridico: più difficoltà a ottenere una difesa, più probabilità di finire in un’operazione di stop and search, poi la detenzione, l’espulsione. Al paragrafo 41 ricorda il peso delle testimonianze di polizia nei processi e l’accesso limitato al patrocinio legale per le comunità marginalizzate. La submission del 2024 raccontava lo stesso ingranaggio visto dalle nostre strade. La clandestinità spinge qualcuno verso economie di sopravvivenza, spaccio di strada compreso. Quelle piazze diventano il bersaglio di controlli continui, e chi ci vive o ci lavora, soprattutto se viene percepito come parte dei gruppi associati allo spaccio, viene fermato più spesso. Davanti al giudice arriva con pochi mezzi. Poi il carcere. All’uscita, una marginalità più profonda di quella di partenza.
Quanto sia larga quella porta lo dicono i numeri del Libro Bianco sulle droghe 2026. Al 31 dicembre 2025 le persone detenute per violazione del Dpr 309/90 erano 21.562, il 33,9% dell’intera popolazione carceraria. Nel corso del 2025, su 42.005 ingressi in carcere, 10.784 sono avvenuti per l’articolo 73. Uno su quattro. “Non siamo più soltanto di fronte alla denuncia delle organizzazioni della società civile”, commenta Leonardo Fiorentini, segretario nazionale di Forum Droghe. “Il Meccanismo indipendente delle Nazioni Unite ha fatto propria una questione che avevamo posto durante la missione italiana”. Secondo Fiorentini il governo non può cavarsela richiamando la marginalità degli stranieri. Bisogna chiedersi quanto quella marginalità venga amplificata da una legge che lascia troppo sottile il confine tra consumo e spaccio e scarica la repressione sugli anelli più deboli e visibili del mercato, su persone che in tribunale, spesso assistite da difensori d’ufficio, “non hanno strumenti culturali, sociali ed economici per difendersi dalle accuse”. Accuse che per le droghe, sostiene Fiorentini, comportano di fatto “un’inversione dell’onere della prova, essendo sufficiente il possesso illegale per configurare il reato”.
E qui torna il buco dei dati. Al paragrafo 50 gli esperti scrivono che l’assenza di statistiche disaggregate per razza o origine etnica agisce come un meccanismo strutturale di “invisibilizzazione”: nasconde gli schemi discriminatori e blocca le riforme fondate sulle evidenze. Nelle raccomandazioni finali chiedono agli Stati di raccogliere e pubblicare quei dati in ogni fase del processo penale, di vietare per legge la profilazione razziale nei controlli antidroga, di fissare soglie chiare e ragionevoli tra uso personale e traffico. Sono gli stessi nodi emersi dalla missione italiana. Finché quei numeri mancheranno, la spiegazione della marginalità resterà comoda per una ragione semplice: nessuno avrà gli strumenti per smentirla. L’Onu ce lo ha fatto notare per la seconda volta.









