di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 11 novembre 2019
Cassazione - Sezione III penale - Sentenza 22 ottobre 2019 n. 43262. In materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'articolo 73, comma 1-bis, lettera a), del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. Lo dice la Suprema corte con la sentenza 22 ottobre 2019 n. 43262.
La prova della destinazione illecita - Peraltro, il mero dato del superamento dei suddetti limiti tabellari non vale a invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero a introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza a un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione.
Nella fattispecie è stata annullata la sentenza che si era limitata a fondare la prova della destinazione illecita sul dato quantitativo della sostanza - grammi 11,711 di hashish, con principio attivo pari a grammi 1,312 - pur in presenza di stupefacente non suddiviso in distinte confezioni e pur non essendo stato rinvenuto strumentario che a detta suddivisione fosse finalizzato; mentre il dato della fuga tentata dall'imputato alla vista delle forze dell'ordine doveva considerarsi elemento equivoco, perché poteva essere giustificata dal fatto che anche la sola detenzione per consumo personale espone il detentore a conseguenze personali sfavorevoli.
Elementi sintomatici utilizzabili - Deve ritenersi principio ormai consolidato quello secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 73 del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, in relazione alle condotte (importazione, esportazione, acquisto, ricezione e detenzione) non immediatamente dimostrative della destinazione illecita della droga, occorre provare tale destinazione sì da distinguere se si è in presenza del reato o dell'illecito amministrativo sanzionato dal successivo articolo 75.
A tal fine, l'articolo 75, comma 1-bis, del Dpr citato elenca una serie di elementi ai quali il giudice può affidarsi per affermare o per escludere la destinazione dello stupefacente a un uso esclusivamente personale (superamento delle soglie quantitative, modalità di presentazione, ecc.): si tratta di cosiddetti "elementi sintomatici", che non hanno alcun rapporto con la struttura del reato, ma assolvono a esigenze di carattere squisitamente probatorio.
Questi elementi, comunque, non introducono presunzioni assolute, né vincolano il giudice nel momento della valutazione della prova, giacché a quest'ultimo compete il potere/dovere di valutarli liberamente e di dare sul punto adeguata motivazione (cfr., tra le altre, sezione IV, 8 giugno 2016, Agnesse, dove, dopo essersi precisato che il principale elemento sintomatico, se non altro per la sua facile e immediata riconoscibilità, è quello di natura ponderale, si è ritenuta corretta e motivata la decisione di condanna che aveva fondata la prova della destinazione illecita sia sul quantitativo sequestrato - grammi 353 lordi di marijuana - ritenuto incompatibile con una destinazione a esclusivo uso personale, sia sul rinvenimento di materiale utile al confezionamento delle dosi).
In altri termini, ai fini della prova circa la destinazione non esclusiva della sostanza stupefacente all'uso personale va negato qualsiasi limite quantitativo rigido nella distinzione tra l'ambito penale e quello amministrativo, cosicché, anche nel caso in cui il quantitativo di stupefacente detenuto dall'imputato supera notevolmente il suo fabbisogno immediato, non può essere affermata per ciò solo la sua responsabilità penale, salvo che sussistano complessivamente elementi indiziari (compreso il dato quantitativo) tali da fornire la certezza della destinazione a terzi dello stupefacente stesso.










