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di Giovanni Negri


Il Sole 24 Ore, 15 aprile 2015

 

Mano libera del giudice di appello nella determinazione della pena, dopo la sentenza della Consulta su traffico e consumo di stupefacenti. Anche nello stabilire una sanzione assai più vicina all'attuale massimo rispetto a quella inflitta in primo grado che era invece vicina al minimo. Basta che sia rispettato il divieto di peggioramento del trattamento se il ricorso è presentato dall'imputato.

La precisazione arriva dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 15247 della Terza sezione penale depositata ieri. La Corte ha così respinto il ricorso presentato dalle difese di due imputati sanzionati per la detenzione di un quintale di hashish e lo spaccio di parte della sostanza. Le difese avevano sostenuto l'omessa motivazione della Corte d'appello su un passaggio cruciale: le ragioni per cui si era mossa partendo da una pena base prossima al massimo edittale quando in precedenza la pena era prossima al minimo.

La Cassazione ha invece messo in evidenza come i giudici di appello abbiano correttamente ritenuto di dovere adeguare d'ufficio la sanzione inflitta alla disciplina venutasi a creare dopo la sentenza della Corte costituzionale, senza che vi fosse peraltro stata sul punto una richiesta da parte degli imputati. Così, "al Collegio pare evidente allora che il giudice del merito, chiamato ad applicare, come nel caso che ci occupa, direttamente ovvero in sede di rinvio, una nuova pena a fronte di una precedente dichiarata incostituzionale, abbia una piena cognitio per quanto riguarda la quantificazione della pena".

Con un doppio limite peraltro: da una parte il rispetto dell'obbligo di applicare la normativa che rivive per droghe leggere dopo la pronuncia n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, e, dall'altra, il divieto di disporre misure peggiorative, se il pubblico ministero non ha presentato impugnazione che va inteso nel senso di non potere infliggere una pena superiore a quella definita in primo grado.

Inoltre, la Cassazione osserva che è assolutamente normale che, di fronte a una sanzione unica e particolarmente grave, come quella prevista dalla disciplina anteriore al giudizio della Consulta (da 6 a 20 anni di reclusione e da 26.000 a 260.000 euro di multa), come era quella prevista indifferentemente per le droghe pesanti e quelle leggere, il giudice di primo grado, chiamato a quantificare la pena, abbia, in primo luogo valutato la qualità e la quantità della sostanza detenuta. E che sia quindi partito, trattandosi di hashish, da una pena base vicina a quello che, all'epoca, era il minimo previsto.

A sua volta, altrettanto correttamente ha proceduto la Corte d'appello, quando, chiamata ad applicare una pena che, nella ridotta forbice tra minimo e massimo previsto, prevedeva già la distinzione tra droghe pesanti e leggere e la necessità di riferirsi solo a queste ultime nel caso esaminato. Pertanto, è una scelta condivisibile e legittima, nella valutazione della Cassazione, quella di procedere all'individuazione di una pena vicina al nuovo massimo edittale, che poi corrisponde al vecchio minimo, dichiarato incostituzionale per le sostanze in questione.

In caso contrario, sottolinea la Cassazione, si dovrebbe invece arrivare alla conclusione per cui il giudice di appello dovrebbe essere vincolato alla valutazione operata dal giudice di primo grado pur avendo di fronte un dati normativo del tutto diverso.

A corroborare questa linea interpretativa, la Corte chiama in causa ora una pronuncia delle Sezioni unite, recentissima e di cui ancora non sono note le motivazioni ma solo l'informazione provvisoria (il deposito è dello scorso 26 febbraio). Le Sezioni unite, affrontando e risolvendo una serie di questioni relative alle conseguenze del verdetto della Consulta, hanno tra l'altro dato risposta positiva alla domanda se in sede di esecuzione dovesse essere rideterminata la pena patteggiata definitivamente prima della Corte costituzionale.