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di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 12 ottobre 2023

Si stringono i tempi nella maggioranza sulla riforma della prescrizione. Dopo l’adozione come testo base del disegno di legge Pittalis che rappresenta un superamento del complesso sistema attuale, punto di equilibrio dell’allora assai composita maggioranza che sorreggeva il Governo Draghi, nelle ultime ore hanno preso quota due ipotesi che a breve saranno tradotte in emendamenti da presentare alla Camera, in commissione Giustizia (il termine per la presentazione è slittato di alcuni giorni, dalla sera di ieri, a quella di lunedì prossimo, mentre il provvedimento è atteso in Aula dal 27 ottobre).

Dopo un vertice al quale hanno partecipato, tra gli altri, per Forza Italia il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, per Fratelli d’Italia il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove, sul tavolo c’è innanzitutto la volontà di accantonare definitivamente l’attuale sistema di stop alla prescrizione dopo il primo grado e improcedibilità in appello e Cassazione, nel caso di mancato rispetto dei termini di fase. Obiettivo da raggiungere attraverso due strade alternative. La prima consiste nel ripristino della prescrizione sostanziale, con estinzione del reato, in primo grado e in appello, tenendo come regola base quella della “vecchia” ex Cirielli, superata poi dall’intervento voluto nel 2019 dall’allora ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, e quindi con termini sostanzialmente coincidenti quanto a regola base a quelli cristallizzati dal massimo di pena prevista per il singolo reato (con limite predeterminato per reati e contravvenzioni con sanzioni troppo basse). In Cassazione il reato diventerebbe poi imperscrittibile.

Una soluzione questa che già vede l’ostilità delle Camere penali, che hanno appena rinnovato il vertice con l’elezione di Francesco Petrelli: “possiamo certamente apprezzare - sintetizza una nota - la scelta da noi propugnata del superamento della improcedibilità con il ritorno alla prescrizione sostanziale. Desta invece forte perplessità l’interruzione della prescrizione dopo la sentenza di appello che lascerebbe la fase di legittimità (nella quale la prescrizione ha attualmente una incidenza irrisoria) priva di ogni presidio con un conseguente rischio di dilatazione dei tempi del processo in contrasto con il principio di ragionevole durata e della finalità rieducativa della pena. Se questa fosse la soluzione adottata ci si chiede anche che sorte avrebbero gli assolti in appello nei cui confronti dovesse pendere un ricorso del procuratore generale”.

L’altra via passa dall’applicazione di quanto proposto, e non accolto, dalla commissione Lattanzi che preparò, nel corso dell’amministrazione Cartabia, la complessiva riforma del Codice di procedura penale. Il meccanismo ora riproposto prevede che, dopo la sentenza di primo grado di condanna e dopo la sentenza di appello di conferma della condanna, la prescrizione rimanga sospesa, per due anni, nel primo caso, e per un anno, nel secondo. Se nel periodo di sospensione non interviene la decisione sull’impugnazione cessano gli effetti della sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è conteggiato per la determinazione del tempo necessario a prescrivere.