di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 19 gennaio 2024
Il provvedimento a prima firma Sangiuliano prevede la reclusione da 1 a 6 mesi per chi imbratta teche e custodie a protezione di opere esposte in musei, pinacoteche e gallerie. La Camera ha approvato in via definitiva con 138 sì il disegno di legge di iniziativa governativa che introduce sanzioni più severe per chi imbratta o deturpa beni culturali e paesaggistici. Il provvedimento, che ha come primo firmatario il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, era già stato approvato dal Senato l’11 luglio.
Molto critica l’opposizione che attacca: “Criminalizzazione del dissenso”. Secca la replica del Ministro: “È bene che non paghino più gli italiani ma chi danneggia”. Il testo di legge si compone di quattro articoli. Nel dettaglio i commi 1 e 2 dell’articolo 1 puniscono rispettivamente: con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui; con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico. Sono fatte salve (“Ferme”) le sanzioni penali applicabili a fronte di tali condotte criminose.
Il Ddl governativo, si legge in una nota del “Servizio studi”, sembra introdurre quindi un “doppio binario” sanzionatorio, per il quale per un medesimo fatto è prevista l’applicazione congiunta di sanzioni penali e amministrative. Il comma 3 prevede che l’organo competente a ricevere il rapporto con il quale viene accertata la violazione e irrogate le sanzioni amministrative è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. La disposizione inoltre precisa che il verbale contenente l’accertamento e la contestazione delle violazioni debba essere notificato al trasgressore entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.
Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà (comma 5).
I proventi delle sanzioni verranno riassegnati al Ministero della cultura per il ripristino dei beni. L’articolo 2 modifica l’articolo 518-duodecies c.p. al fine di circoscrivere la fattispecie (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, vedi sopra “Quadro normativo”), nella parte in cui punisce la condotta di chi rende il bene non fruibile, all’ipotesi in cui la fruibilità sia prevista (analogamente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della proposta in commento).
L’articolo 3 modifica il terzo comma dell’articolo 635 del codice penale, prevedendo per la fattispecie prevista dal medesimo comma (danneggiamento di cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico) anche la pena pecuniaria della multa fino a 10 mila euro, in aggiunta alla già prevista pena della reclusione da uno a cinque anni.
L’articolo 4 infine modifica l’articolo 639 del codice penale: elevando “fino a euro 309” la multa comminabile ai sensi del primo comma; introducendo una fattispecie aggravata (sanzionata con pene raddoppiate) a carico di chi, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico; prevedendo specifiche sanzioni - reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 300 a 1.000 euro - per coloro che deturpano o imbrattano teche, custodie e altre strutture adibite alla esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.










