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di Antonio Alizzi

Il Dubbio, 24 giugno 2025

La Cassazione: il decreto di citazione non specificava che l’udienza si sarebbe svolta in forma scritta, compromettendo in questo modo il diritto di difesa. La Cassazione è intervenuta su un caso di evasione delle accise sul gasolio agricolo, ma a determinare l’annullamento della sentenza è stato un vizio formale nel decreto di citazione a giudizio, ritenuto idoneo a compromettere il diritto di difesa. La terza sezione penale ha infatti annullato senza rinvio per intervenuta prescrizione.

L’imputato, accusato di sottrazione al pagamento dell’accisa su carburanti ad uso agricolo, aveva impugnato la sentenza della Corte d’appello di Palermo che lo condannava a 9 mesi di reclusione e 283mila euro di multa per aver detenuto, oltre i limiti autorizzati, oltre 6.200 litri di gasolio denaturato. In primo grado era stato condannato dal tribunale di Sciacca, ma in appello, era stato assolto da uno dei reati contestati, mentre gli altri venivano ritenuti estinti per prescrizione. Residuava, quindi, solo la contestazione relativa al capo a), riferita al superamento delle giacenze consentite per un deposito commerciale, fatto avvenuto in epoca prossima al 22 febbraio 2017.

Nel ricorso per Cassazione, la difesa - affidata all’avvocato Antonio Ingroia, già procuratore aggiunto della Dda di Palermo - aveva lamentato principalmente due profili: da un lato la violazione del diritto di difesa per irregolarità nel decreto di citazione, dall’altro una presunta errata interpretazione della fattispecie incriminatrice (art. 40, comma 1, lett. b, del d. lgs. n. 504/ 1995). Il vizio formale riguardava il decreto di citazione a giudizio in appello, che invitava l’imputato a comparire personalmente all’udienza, senza indicare che il procedimento si sarebbe svolto con modalità cartolare, ovvero senza discussione orale, in camera di consiglio. La difesa venne a conoscenza solo il 14 giugno 2024, tramite Pec, della natura cartolare dell’udienza prevista per il 1° luglio. Sostanzialmente, troppo tardi per esercitare il diritto di chiedere la trattazione orale, che andava formulata almeno 15 giorni liberi prima, come previsto dalla normativa emergenziale all’epoca applicabile.

La Corte d’appello aveva rigettato l’eccezione di nullità, sostenendo che la difesa non avesse subito un pregiudizio concreto, avendo comunque depositato una memoria di replica. La Cassazione ha però ritenuto tale posizione non condivisibile, evidenziando che l’errata indicazione del decreto aveva impedito una valutazione tempestiva delle scelte difensive e che l’eccezione era stata tempestivamente sollevata nella stessa memoria. Secondo la Suprema Corte, “si è realizzata una compressione del diritto di intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato nel processo”, e il mancato rispetto delle forme ha inciso sulla trasparenza degli atti e sull’effettività del contraddittorio.

Accolto il primo motivo - ritenuto assorbente - la Suprema Corte non ha esaminato il secondo, relativo alla qualificazione del reato come di pericolo o di danno. Ha però verificato che, anche in ipotesi di rinvio, il reato era ormai prescritto dal 22 ottobre 2024, tenendo conto del solo periodo di sospensione legittima (60 giorni per rinvio d’udienza).

Non sussistendo i presupposti per una formula più ampia, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza, per intervenuta estinzione del reato. Al di là del fatto in sé, gli ermellini hanno evidenziato un principio molto importante. E lo hanno fatto in modo chiaro in sentenza: il decreto di citazione a giudizio deve indicare con esattezza se l’udienza sarà orale o cartolare, altrimenti l’imputato non è messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alla partecipazione. La violazione, se eccepita nei tempi corretti, può determinare la nullità della sentenza.