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di Armando Spataro

La Stampa, 7 febbraio 2023

Ormai da varie settimane il caso del detenuto Alfredo Cospito sembra diventato il cuore del dibattito politico (e non solo). Cospito rifiuta di nutrirsi perché sottoposto al regime penitenziario del “41 bis” di cui chiede la revoca per sé e per tutti coloro (circa 740) che si trovano in identica situazione. La sua vita è a rischio, tanto che a sostegno della revoca sono scesi in campo intellettuali di diversa estrazione, ma anche gruppi terroristici in Italia ed in altre nazioni europee con azioni intimidatorie.

La confusione, però, regna sovrana ed appare utile provare a fare chiarezza, a costo di usare qualche tecnicismo.

Primo punto: cos’è il 41 bis? La risposta serve a spazzare il campo da equivoci grossolani poichè il 41 bis, norma dell’ordinamento penitenziario, non è parte della pena irrogata, non è un’aggravante, non ha a che fare con la diversa questione dell’ergastolo ostativo e non è necessario essere capi di un’organizzazione o avere ucciso qualcuno per esservi sottoposti. È invece uno strumento che, nel periodo delle stragi di Capaci e via D’Amelio e sulla spinta di Falcone e Borsellino, dunque da oltre 30 anni, fu varato per impedire che dal carcere i detenuti per gravi reati, tra cui quelli di mafia e terrorismo, continuassero a mantenere collegamenti con i gruppi criminali di cui facevano parte. Come? Disponendone la detenzione presso carceri attrezzate, limitandone i colloqui e sorvegliandone i contenuti (non certo quelli con gli avvocati) previa autorizzazione dei giudici, controllando conversazioni telefoniche e corrispondenza, riducendo somme e beni ricevibili dall’esterno nonché la permanenza all’esterno delle celle (massimo due ore al giorno ed in gruppi non superiori a 4 persone) etc. Il decreto di sottoposizione a tale regime fino alla durata di 4 anni, così come quelli di proroga per periodi di 2 anni al massimo e di eventuale revoca, sono emessi dal ministro della Giustizia, anche su richiesta di quello dell’Interno e con pareri ed informazioni provenienti dai pm presso i giudici che procedono e dal procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo. È possibile il ricorso dell’interessato presso il tribunale di sorveglianza di Roma e poi anche in Cassazione. Va detto che il 41 bis fu uno strumento utile contro terrorismo e mafia - non certo “il più utile” - e contribuì a determinare la collaborazione di centinaia di “pentiti” e l’arresto di molti “portatori di pizzini”. Fu sin dall’inizio un colpo al cuore per i capi delle mafie tanto che - non a caso - la sua cancellazione fu inserita nel famoso “papiello” di Riina, quale una delle condizioni per attenuare le strategie omicidiarie di Cosa Nostra. Le ragioni sono comprensibili a chiunque, anche solo sul piano logico e senza necessità di esperienza investigativa.

Non si riesce quindi a capire perché molti osservatori siano contrari al mantenimento della norma nel nostro ordinamento e ne sostengano ostinatamente - e senza fondamento - la sua anticostituzionalità: il 41 bis comporta certo restrizioni alla vita carceraria di chi ha capacità dimostrata di mantenere collegamenti con associazioni criminali, ma non pare possibile forzare la realtà ed affermare che determini trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27 Cost.) o comporti forme di violenza fisica o psicologica nei confronti dei detenuti (art. 13 Cost.). Ci si dimentica, piuttosto, che la Costituzione prevede anche la protezione e difesa delle istituzioni e dei cittadini. Secondo punto: Cospito meritava davvero il 41 bis e, comunque, le sue condizioni di salute non dovrebbero imporne la revoca?

Rispondo con un “sì” alla prima domanda e con un “no moderato” alla seconda. I gruppi terroristici di matrice anarchica esistono pressoché ovunque nel mondo ed in Italia, in particolare, esistevano prima che nascessero le Br e continuano ad esistere ancora. Il fatto che si tratti di associazioni supportate da ideologia e strutture “fluide” non significa affatto che non siano giuridicamente inquadrabili come associazioni operanti con finalità di terrorismo: la Corte di Cassazione, tra l’altro, lo ha affermato di recente con sentenza definitiva proprio in relazione a quella di cui faceva parte Cospito (la Federazione Anarchica Informale - Fronte rivoluzionario internazionale, collegata ad altre simili realtà straniere) anche se in altre sedi di merito si possa essere giunti a conclusioni diverse. Certo, non si può affermare che si tratti di gruppi pericolosi come quelli che hanno agito negli anni di piombo, ma si evitino superficialità come quella di dire che i gruppi anarchici non sono né pericolosi, né sono formati da terroristi: si provi a chiederlo a Roberto Adinolfi, amministratore delegato dell’Ansaldo che a Genova, nel maggio del 2012, fu gambizzato proprio da Cospito. O si provi a pensare ai rischi corsi da coloro che erano vicini ai luoghi - in tante parti d’Europa - dove sono esplose bombe di ogni tipo.

Non credo che esista un rischio di collegamento tra la galassia dei gruppi anarchici e le mafie italiane, ma non penso neppure che, indipendentemente dal numero forse limitato dei militanti e dall’assenza di un dettagliato progetto di potere politico, la loro capacità di elaborare in continuo nuove strategie di assalto e di terrore - contro Tav, Centri per Immigrati, Green Pass, sul tema della tutela dell’Ambiente, solo per rimanere alle ultime - possa essere ignorata.

E veniamo a Cospito: non ho finora letto, salvo errori, che si tratta di un detenuto che, indipendentemente dai processi ancora in corso, è già stato definitivamente condannato alla pena di 30 anni di reclusione (provvedimento di cumulo di pene del Proc. Generale di Torino). Ma, in relazione a ciò di cui qui si discute, non è la pena in esecuzione o futura che rileva, quanto il fatto che la sua sottoposizione al regime del 41 bis sia stata correttamente deliberata dalla ministra della Giustizia pro tempore Cartabia, sulla base di pareri conformi della magistratura, per la dimostrata capacità di Cospito di mantenere contatti con la realtà criminale di cui faceva parte, istigata - anche attraverso articoli pubblicati su organi di area - a continuare a commettere azioni terroristiche. Del resto non si è letta una sola sua parola di autocritica o di invito a cessare quelle prassi, né gli intellettuali che ne sostengono le ragioni gli hanno chiesto di farlo. Ed il fatto che quegli incitamenti fossero pubblici non può tranquillizzare, anche alla luce dei colloqui con i mafiosi detenuti resi noti in questi giorni

È giusto, pertanto, fare di tutto - a partire dalla sua già disposta ospedalizzazione e da cure efficaci - per salvarlo, ma la decisione di revocare o meno la sua sottoposizione al 41 bis o di attenuarla in qualche modo deve essere adottata con freddezza e ragione, ai sensi della legge, senza farsi influenzare dal modo in cui l’interessato lo chiede e da attentati intimidatori a suo sostegno. È certo che così farà la Cassazione il 24 febbraio decidendo sul ricorso avverso il diniego della revoca del 19 dicembre. E così dovrà eventualmente fare il ministro sul secondo ricorso pendente.

Ultimo passaggio da chiarire: l’attacco politico dell’on. Donzelli (e non solo) ai parlamentari del Pd che hanno visitato Cospito in carcere. Si tratta di una vicenda che ha dato luogo ad una incredibile criminalizzazione del Pd, partito d’opposizione, al quale si è chiesto se è schierato con la mafia o con lo Stato! Tutto perché, come è loro pieno diritto, il 12 gennaio quattro parlamentari di quel partito (Debora Serracchiani, l’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando, Silvio Lai e Walter Verini) si sono recati dall’anarchico Alfredo Cospito nel carcere di Bancali per meglio conoscere la sua situazione. Orbene, il 31 gennaio, intervenendo nella Camera dei Deputati, l’on. Giovanni Donzelli ha dato lettura di un documento all’evidenza riservato, in cui la polizia penitenziaria riferiva al DAP del ministero della Giustizia della conversazione intervenuta quel giorno tra Cospito ed un mafioso pure sottoposto al 41 bis, relativa alla necessità di continuare la campagna contro quella misura, il che avrebbe giovato a tutti. “Io voglio sapere - gridava Donzelli - se la sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi”. Prevedibile la dura reazione, in Aula e dopo, di vertici ed appartenenti al Pd.

Parole sicuramente inaccettabili solo che si pensi all’attenzione che Orlando da sempre ha dedicato alla situazione carceraria, tra l’altro, costituendo un’apposita Commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario che, presieduta dal professor Glauco Giostra, provvide alla fine del 2017 a redigere un eccellente schema di decreto legislativo. Ma a smentire l’ipotesi di contiguità o simpatie criminali che potrebbero dedursi da visite in carcere, basterebbe anche solo ricordare che è stata in anni recenti la stessa Corte Costituzionale, presieduta da Giorgio Lattanzi, a varare ed illustrare pubblicamente il “Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle carceri”. E Valerio Onida, che ne fu presidente, aveva fatto visita in carcere proprio ad un detenuto sottoposto al 41 bis! Tutti sospettabili?

È anomalo invece che sia stato reso pubblico in un’aula parlamentare un documento che, pur non essendo targato come “segretissimo”, “segreto”, “riservatissimo” o “riservato” (qualifiche previste dalla Legge n. 124 del 2007), avrebbe recato la dicitura “di limitata divulgazione”. Il ministro Nordio ha dichiarato che - a suo avviso - il documento non poteva considerarsi segreto o riservato (non so cosa significhi per lui “di limitata divulgazione”) e che, pertanto, non sarebbero stati a suo avviso censurabili né l’on. Donzelli, che ne aveva dato lettura in aula affermando di averlo ricevuto dal suo collega di partito Delmastro, sottosegretario alla Giustizia con delega al DAP, né quest’ultimo il quale aveva tutto confermato.

Il prof. Flick, già presidente della Consulta e ministro della Giustizia la pensa diversamente (“Il sottosegretario che riceve rapporti riservati li deve usare solo per le finalità per cui gli sono stati consegnati con evidente riferimento ai suoi compiti istituzionali. Le informazioni ricevute per ragioni di ufficio non posso essere divulgate” - La Repubblica, 5 febbraio), mentre Gianrico Carofiglio ha ricordato che anche l’art. 15 del T.U. degli impiegati dello Stato dispone che il pubblico impiegato non possa comunicare, al di fuori dei casi previsti dalla legge, ...notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni.

Non ho capito invece - leggendo la sua lettera al Corriere della Sera - quale sia il pensiero della premier Meloni. Nessuno si è preoccupato, peraltro, dei rischi che potrebbe correre ora il personale di Polizia Penitenziaria che ha giustamente messo per iscritto quanto ha sentito! La Procura di Roma ha aperto una indagine penale e si vedrà se riterrà sussistente qualche reato, ma - anche a prescindere da questo - credo e spero che ogni italiano, qualunque sia il suo orientamento, sappia ricordare quale uso può essere fatto di certi ruoli istituzionali. PS: ho saputo che il senatore Gasparri ha manifestato forte dissenso rispetto a queste mie valutazioni. Mi spiace che, da “maestrino” (come mi ha definito), non lo abbia consultato prima di esprimermi.