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di Alessandro Parrotta*

Il Dubbio, 3 agosto 2024

La promessa opera riformatrice della Giustizia del guardasigilli Carlo Nordio avanza senza sosta. In particolare, è notizia recente il via libera del Senato alla conversione del decreto legge “carcere”, con il quale - ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di una loro introduzione - sono state previste disposizioni per l’incremento del personale che opera in ambito penitenziario e minorile ai fini del miglior funzionamento degli istituti di pena, nonché in materia di personale amministrativo, in materia di ordinamento penitenziario, per una razionalizzazione di alcuni benefici, di alcune regole di trattamento applicabili ai detenuti e per la semplificazione dell’accesso ai benefici.

Tale apprezzabile intervento normativo, tuttavia, non appare ancora completamente risolutivo delle varie e stratificate problematiche che affliggono quell’istituzione totale - per citare gli studi dello stimato sociologo canadese del Novecento Erving Goffman, nel suo fondamentale trattato Asylums - chiamata carcere. Tra queste, in particolare, una desta un significativo interesse: la figura, all’interno del sistema penitenziario, dell’Esperto ex articolo 80 del relativo Ordinamento. Come previsto, infatti, dalla citata norma, “per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l’Amministrazione Penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate”.

Loro malgrado, però, con la riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975, il Legislatore, nell’introdurre la figura dell’Esperto ex articolo 80 o. p., ha ritenuto di escludere tale componente dallo “staff” tecnico dell’Amministrazione penitenziaria. La condizione di chi, oggi, svolge questa funzione è caratterizzata da precarietà, scarsa valorizzazione sociale ed estrema discontinuità dell’opera professionale prestata.

Il trattamento di precarietà che il Legislatore - negli anni - ha riservato a tale figura professionale è stato inversamente proporzionale alla unicità della categoria all’interno delle realtà carcerarie; alla comune e globalmente riconosciuta presa di coscienza circa l’indispensabilità degli Esperti ex art. 80 o. p. non ha - mai - fatto seguito un altrettanto indispensabile intervento legislativo di stabilizzazione all’interno dell’Amministrazione penitenziaria di tali professionisti.

Il loro costante turnover, da un Istituto di pena all’altro, in assenza di uno stabile inserimento, vanifica la bontà del trattamento penitenziario intrapreso con ciascun detenuto, contribuendo - in ultima istanza - ad aggravare (indebitamente) la prospettiva rieducativa che la Costituzione ci indica come faro a cui deve tendere la pena. Pare che l’indispensabilità di una risposta da parte del Legislatore sia stata di recente recepita in uno schema di riforma, non più procrastinabile e di vicina presentazione, basato sui seguenti punti: a) classificazione delle singole figure professionali abilitate alla qualifica di “Esperto”, sì da chiarire nel dettaglio “chi è dentro e ci fuori”; b) differenziazione tra le mansioni e i ruoli degli Esperti psicologi e degli (affini ma altrettanto diversi) Esperti criminologi, attualmente fonte di confusione e finanche di rischi professionali; c) distinzione chiara e univoca tra gli psicologi del Servizio sanitario nazionale e gli psicologi ex articolo 80 dell’Ordinamento penitenziario, i quali, pur condividendo il medesimo background di studi, rivestono ruoli e funzioni assai diversi; d) uniformazione nazionale delle procedure di selezione e reclutamento degli Esperti, oggi vero “punto di caduta” della disciplina in esame; e) profonda revisione contrattuale, di inquadramento orario, professionale e salariale degli Esperti ex articolo 80 o. p., ancora ferma alle previsioni del 1978 (periodo nel quale vennero nominati i primi Esperti); f) immediata stabilizzazione di chi presta attività negli istituti di pena per continuità d’azione e cultura della funzione.

La primaria necessità di un intervento normativo di stabilizzazione di tale figura professionale è imposta - preliminarmente - dalla particolare condizione nella quale si trovano i destinatari della loro attività professionale: i soggetti detenuti, a qualsivoglia titolo e per qualsivoglia illecito. Nei confronti di questi ultimi, l’attività rieducativa, di recupero, di reinserimento è tanto più efficace quanto più il trattamento penitenziario svolto delle figure professionali in carcere è caratterizzato da continuità, stabilità, individualizzazione e personalizzazione: appare, in definitiva, non più rinviabile una riforma che possa finalmente restituire dignità a tale cruciale componente di lavoro e punto di riferimento di ciascun istituto di pena italiano.

*Avvocato, direttore dell’Ispeg Istituto per gli studi politici, economici e giuridici