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di Giansandro Merli

Il Manifesto, 6 luglio 2025

La decisione della Corte d’Appello di Cagliari dopo la sentenza della Corte costituzionale. La sentenza con cui la Corte costituzionale ha accertato l’incostituzionalità delle norme sulla detenzione amministrativa dei migranti, pur dichiarando l’inammissibilità delle questioni sollevate dal giudice di pace di Roma, ha iniziato subito a fare effetto. Il provvedimento della Consulta è stato pubblicato giovedì, meno di 24 ore dopo il primo migrante ha riguadagnato la libertà. Per ironia della sorte è un cittadino albanese.

Era rinchiuso da marzo nel Cpr sardo di Macomer, in provincia di Nuoro. La convalida del trattenimento l’aveva data il giudice di pace, la prima proroga la Corte d’appello perché, più tardi, il 30enne aveva chiesto asilo. Così anche la successiva richiesta di estendere la detenzione è finita davanti al tribunale di secondo grado. Per la verità l’uomo sarebbe uscito comunque, per ragioni burocratiche: il questore di Nuoro ha formulato l’istanza troppo tardi, oltre la scadenza dei termini del provvedimento precedente. Ma se così non fosse stato - scrive la Corte d’appello di Cagliari, sezione specializzata in Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini Ue - ci si sarebbe dovuti confrontare con “la recentissima pronuncia della Corte costituzionale n. 96 del 2025, come peraltro espressamente richiesto dalla difesa”.

E qui arriva la parte più interessante della decisione, quella che oltrepassa la storia singola, il caso individuale. Nel testo si legge che la Consulta ha introdotto “considerazioni che non possono essere eluse dal giudice chiamato a decidere sulle convalide del trattenimento e sulle relative proroghe”. La considerazione principale è che l’attuale disciplina della detenzione amministrativa viola l’articolo 13 della Costituzione perché regola i “casi” del trattenimento ma non i “modi”. Non c’è alcuna norma di rango primario che si occupi di stabilire con precisione quali sono i diritti dello straniero privato della libertà personale, né a quale giudice può rivolgersi per una tutela completa dei propri diritti (al netto di alcuni procedimenti possibili per risarcimento danni o violazioni specifiche).

La Consulta ha affermato in maniera esplicita che il vulnus sussiste, sebbene abbia ritenuto di non poter intervenire direttamente: deve farlo il legislatore. Il Viminale ha già annunciato di essere al lavoro per una norma complessiva, senza specificare di che tipo. Teoricamente potrebbe trattarsi di un disegno di legge o di un emendamento. Più probabilmente, come al solito, sarà un decreto. Che comunque al momento non c’è. “Ed è qui che si pone la questione da risolvere qualora ci si trovi davanti a un’istanza di convalida o di proroga del trattenimento - dice la Corte d’appello cagliaritana - Perché se è vero che solo il legislatore può, ma come ben spiega la Consulta soprattutto deve, provvedere alla determinazione dei “modi” della detenzione amministrativa, stante la riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost., occorre chiedersi che cosa debba fare il giudice di merito a fronte dell’accertamento di un vulnus costituzionale”.

La giudice che firma il provvedimento non ha dubbi: senza una legge che disciplina i “modi” della detenzione amministrativa “non può che riespandersi il diritto alla libertà personale”. Il cittadino straniero deve così tornare libero. Una sorte che potrebbe essere presto condivisa da tanti altri migranti rinchiusi nei dieci Cpr attivi sul territorio nazionale e in quello di Gjader, in Albania. Dove tra l’altro le problematiche elencate dalla Consulta non possono che aggravarsi a causa dell’extraterritorialità della struttura.

Già giovedì, subito dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, alcuni avvocati hanno depositato delle istanze di riesame del trattenimento dei loro assistiti. La decisione del tribunale cagliaritano dà forza a questa strada. C’è da scommettere che il governo accelererà il varo di una norma per tamponare la possibile emorragia. Emorragia di libertà.