Il Sole 24 Ore, 12 agosto 2019
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà personale - Violenza sessuale - Dissenso - Errore sul fatto costitutivo del reato - Esclusione del dolo non dell'antigiuridicità del fatto. Con riferimento al reato di violenza sessuale, la coscienza di costringere, con violenza o minaccia, la vittima del reato a subire o compiere atti sessuali è consapevolezza del dissenso di quest'ultima. Pertanto l'errore sul valore sintomatico delle manifestazioni esterne di resistenza del soggetto passivo non è che un reato putativo per errore sul fatto che costituisce il reato, cioè causa impeditiva del dolo, non una causa putativa di esclusione dell'antigiuridicità del fatto, come sarebbe se il dissenso della persona offesa non fosse elemento costitutivo della fattispecie. Il soggetto attivo ha l'onere di provare che il fatto da lui percepito in un determinato modo, ha fatto sorgere in lui, nonostante l'uso della normale diligenza, la ragionevole certezza dell'esistenza del consenso.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 10 luglio 2019 n. 30407.
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza sessuale - In genere - Consenso all'atto sessuale - Permanenza durante l'intero rapporto - Necessità - Dissenso manifestato "in itinere" anche per fatti concludenti - Reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. -Configurabilità. In tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga "in itinere" una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 5 aprile 2019 n. 15010.
Reati contro la persona - Reati contro la libertà sessuale - Violenza sessuale - Rapporti sessuali con la moglie contro la sua volontà - Configurabilità del reato. Integra il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale nella forma cosiddetta "per costrizione" qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea a incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, ivi compresa l'intimidazione psicologica che sia grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, a nulla rilevando l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra le parti, atteso che non esiste all'interno di un tale rapporto un "diritto all'amplesso", né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale senza il consenso del partner. E anzi, in questa prospettiva, non avrebbe valore scriminante neppure il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l'autore, per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei confronti della vittima, abbia la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 29 aprile 2019 n. 17676.
Reati contro la persona - In genere - Violenza sessuale in danno di persona in stato di inferiorità psichica - Sussistenza del reato - Condizioni. In tema di violenza sessuale, per la sussistenza del reato di cui all'art. 609-bis, comma 2, n. 1, cod. pen., è necessario accertare che: 1) la condizione di inferiorità sussista al momento del fatto; 2) il consenso dell'atto sia viziato da tale condizione; 3) il vizio sia riscontrato caso per caso e non presunto, né desunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trovi la persona, quando non sia tale da escludere radicalmente, in base ad un accertamento, se necessario, fondato su basi scientifiche, la capacità stessa di autodeterminarsi; 4) il consenso sia frutto dell'induzione; 5) l'induzione, a sua volta, sia stata posta in essere al fine di sfruttare la (e approfittare della) condizione di inferiorità per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato; 6) l'induzione e la sua natura abusiva non si identifichino con l'atto sessuale, ma lo precedano.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 23 novembre 2018 n. 52835.
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza sessuale - Elemento soggettivo - Integrazione - Condizioni - Necessità di un espresso dissenso all'atto sessuale da parte della persona offesa - Esclusione - Conseguenze. Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico; ne consegue che è irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 22 novembre 2016 n. 49597.










