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di Marina Castellaneta


Il Sole 24 Ore, 9 ottobre 2019

 

Con il no della Grande Camera la parola passa al legislatore. La pronuncia di condanna è

definitiva e, quindi, l'Italia è obbligata ad eseguire il verdetto. Lo impone l'articolo 46 della Convenzione dei diritti dell'uomo e l'obbligo di rispettare gli accordi per non incorrere in un illecito internazionale.

Tra l'altro, la scelta delle misure da adottare è circoscritta perché Strasburgo, nel condannare l'Italia, ha accertato l'esistenza di un problema strutturale - provato anche dall'alto numero di ricorsi simili pendenti dinanzi alla Corte - e ha chiesto l'adozione di misure di carattere generale. In caso contrario, infatti, la Corte di Strasburgo dovrebbe pronunciarsi su casi analoghi con sicura condanna dell'Italia. Così, per evitare condanne seriali, il legislatore deve mettere mano all'ordinamento penitenziario modificando le regole sull'ergastolo ostativo. La riforma dovrebbe permettere un accertamento effettivo dei progressi nel senso del reinserimento nella società compiuti dal condannato in carcere, con l'eliminazione di forme di automatismo che portano alla permanenza della detenzione in caso di mancata collaborazione. La Corte non ha mai detto che chi è condannato all'ergastolo deve essere rimesso in libertà, ma ha solo chiesto allo Stato, per garantire il rispetto dell'articolo 3 della Convenzione che vieta trattamenti inumani e degradanti, di eliminare la presunzione automatica e non confutabile di pericolosità in assenza di collaborazione.

Così come in passato, la Corte è intervenuta chiedendo alcune modifiche del 41bis (attuate dal legislatore) senza chiederne l'eliminazione. Un mancato intervento del legislatore, oltre a portare a nuove condanne, impedirebbe al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, competente a vigilare sull'esecuzione delle sentenze di Strasburgo da parte degli Stati, di chiudere il monitoraggio sull'effettiva attuazione della pronuncia.

Con la conseguenza che la mancata esecuzione potrebbe portare a un ricorso del Comitato contro l'Italia. E l'intervento del legislatore è l'unico mezzo di attuazione effettiva della sentenza anche per garantire che il detenuto sappia quali comportamenti possono permettergli alcuni benefici. Inutile un intervento del singolo giudice che non può disapplicare la legge interna, ma solo procedere all'interpretazione conforme o sollevare (da oggi in poi è tenuto a farlo) la questione di costituzionalità delle norme interne per contrasto con l'articolo 117 della Costituzione. E anche un intervento della Consulta, che si pronuncerà a breve, non sarà sufficiente per garantire il rispetto della sentenza di Strasburgo.