di Dario Ferrara
Italia Oggi, 4 dicembre 2020
Infondate le questioni di legittimità costituzionale sulla legge 33/2019. È legittima la scelta del legislatore di escludere il rito abbreviato per i delitti punibili con l'ergastolo. "Possono essere o meno condivise" le finalità perseguite, che tendono a un inasprimento delle pene inflitte in concreto agli imputati. Ma i mezzi con cui il Parlamento ha deciso di raggiungerle non risultano connotate da "manifesta irragionevolezza o arbitrarietà".
Insomma, passa il vaglio di costituzionalità la legge 33/2019, tanto cara alla Lega: lo stabilisce la sentenza 260/20, depositata il 3 dicembre (redattore Francesco Viganò). Infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla legge 33/2019 dalla Corte d'assise di Napoli e dal tribunale di Piacenza, nell'ambito di due processi a carico di imputati accusati di aver ucciso, rispettivamente, il padre e la moglie.
Dal dibattito alle Camere è emerso che con la modifica normativa il legislatore ha voluto assicurare, per i reati più gravi previsti dall'ordinamento, la celebrazione di un processo pubblico davanti a una corte d'assise e non a un giudice monocratico, "con le piene garanzie sia per l'imputato, sia per le vittime, di partecipare all'accertamento della verità".
È escluso che la disciplina violi il diritto costituzionale di difesa: il legislatore ben può negare l'accesso a determinati riti alternativi agli imputati di reati particolarmente gravi, come quelli puniti con l'ergastolo. E d'altronde l'inquisito non è titolare di un diritto a ottenere la celebrazione del processo "a porte chiuse" a tutela della sua dignità e riservatezza.
Bisogna fare i conti, infatti, col principio della pubblicità del processo, che non costituisce soltanto una garanzia soggettiva per l'imputato, ma anche ma anche un connotato identitario dello Stato di diritto, a tutela dell'imparzialità e obiettività dell'amministrazione della giustizia, sotto il controllo dell'opinione pubblica. E ciò specialmente per i delitti più gravi. In ogni caso chi è giudicato colpevole all'esito del dibattimento può comunque ottenere una pena più lieve dell'ergastolo grazie alle attenuanti.











