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di Paola Rossi


Il Sole 24 Ore, 19 giugno 2020

 

Corte di cassazione - Sezione I Penale - Ordinanza 18 giugno 2020 n. 18518. La Cassazione apre un nuovo capitolo sull'ergastolo ostativo rinviando alla Consulta il quesito sulla legittimità costituzionale delle norme che impediscono la concessione del beneficio della liberazione condizionale - a meno di una formale collaborazione - a chi è stato condannato alla pena perpetua per reati di mafia.

La Corte di cassazione con l'ordinanza n.18518 depositata ieri ha, infatti rinviato alla Corte costituzionale la questione sulla legittimità degli articoli 4 bis e 58 ter dell'ordinamento penitenziario e dell'articolo 2 del Dl 152/91 nella parte in cui escludono che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis del Codice penale e che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale.

L'orientamento - La Cassazione facendo perno soprattutto sulla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo con la nota sentenza Viola contro Italia e sulla connessa sentenza costituzionale n. 253/2019 ha ritenuto ormai acclarato il principio secondo il quale i benefici in sede di espiazione della pena dell'ergastolo per mafia non possono essere governati da automatismi preclusivi, quale appunto il requisito di essere collaboratore di giustizia.

La collaborazione con gli inquirenti o l'accertata impossibilità di realizzarla assurge nel meccanismo attualmente in vigore a specifico requisito per poter accedere al riconoscimento dei periodi di liberazione anticipata ai fini della concessione della liberazione condizionale rendendo, di fatto, del tutto irrilevante il percorso rieducativo e la reale dissociazione dalla criminalità organizzata di colui che, però di fatto, non ha collaborato.

Ciò nettamente contrasta con il terzo comma dell'articolo 27 della Carta costituzionale che pone al centro dello scopo della pena comminata la sua finalità rieducativa. Mentre, al contrario, l'ergastolo è stato ammesso come legittimo dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale solo se è possibile la valutazione dell'effettiva risocializzazione del condannato detenuto. Cioè la risocializzazione dell'ergastolano non può essere esclusa a priori e accertata solo tramite l'avvenuta collaborazione. La Cassazione nella decisione di rinvio costituzionale usa parole quali il "diritto alla speranza" e la "libertà di collaborare", come diritti e libertà che non possono essere negati neanche ai condannati per i reati previsti dalle norme ora poste al vaglio della giustizia costituzionale.