di Henry John Woodcock
Il Fatto Quotidiano, 8 novembre 2022
Sono perplesso sul binomio inscindibile tra concessione dei benefici per un mafioso e il concetto di pentimento, che il nostro legislatore declina solo come confessione, o peggio “delazione”.
Come è noto a tutti, l’11 maggio 2021 sono state depositate le motivazioni dell’ordinanza n. 97/2021 con la quale la Corte costituzionale si è pronunciata sull’annosa questione della legittimità costituzionale del così detto “ergastolo ostativo”, nozione elaborata nei primi anni 90 nel contesto di quella “legislazione di emergenza” - che rappresentò la risposta dell’ordinamento alle stragi di mafia e, prima ancora, del terrorismo che avevano insanguinato il Paese.
Si tratta di una normativa che prevede una serie di limitazioni alla concessione di benefici (quali l’accesso al lavoro esterno, ai permessi premio, alla semilibertà, alle misure alternative alla detenzione e, da ultimo, alla liberazione condizionale) per i detenuti condannati all’ergastolo per delitti commessi con metodo o finalità mafiosi, salvo che il detenuto non abbia collaborato con la giustizia. Un regime dunque che - in una logica squisitamente “neo retribuzionistica” - ha delineato un sistema mirante all’annientamento di un presunto “nemico”, e bandito qualsivoglia prospettiva di un suo reinserimento nella società civile, lasciandogli come unica via d’uscita la “scelta” imposta di collaborare con la giustizia.
Ebbene, tale sistema è stato definitivamente scardinato dalla pronuncia della Corte costituzionale del 15 aprile 2021 con la quale la Consulta, sulla base delle precedenti sentenze della stessa Corte e della Cedu, sembra aver definitivamente eliminato il sopra richiamato automatismo della presunzione assoluta di pericolosità sociale fissata dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, riaffermando, anche rispetto ai detenuti condannati all’ergastolo per i delitti di mafia e di terrorismo, il fondamentale principio della polifunzionalità della pena, e in particolare la funzione rieducativa della pena stessa sancita dal 3 comma dell’articolo 27 della Costituzione, passando, tuttavia - con una tecnica che, a mio avviso, non può che suscitare qualche perplessità - il “testimone” al legislatore ordinario che dovrà, entro il termine di un anno, approntare una riforma che sia coerente con i principi affermati dalla Consulta.
Per quanto mi riguarda, la disciplina dell’ergastolo ostativo di cui all’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario mi ha lasciato da sempre non poco perplesso. E qualche perplessità mi viene anche dalla pronuncia della Corte costituzionale dell’aprile 2021, sia per la tecnica utilizzata del rinvio al legislatore, sia per alcune indicazioni che la stessa Consulta, tra le righe, sembra dare sulla scelta dei parametri e dei criteri a cui dovrà essere ancorata l’abolizione della preclusione alla concessione della libertà condizionale (mi riferisco in particolare al passo nel quale il giudice delle leggi suggerisce che il legislatore potrebbe fissare, tra le condizioni cui subordinare la concessione dei benefici, anche la sussistenza o l’accertamento di “specifiche ragioni della mancata collaborazione” da parte del detenuto condannato all’ergastolo per i delitti sopra indicati).
Invero, ho solo avuto - per ragioni anagrafiche - la possibilità di ascoltare e di leggere nei media alcuni interventi di Giovanni Falcone, acuto e tenace investigatore, unico e “moderno”, e mi è parso in tutta franchezza culturalmente e ideologicamente lontano da alcune delle più che rispettabili posizioni che capita in questi giorni di leggere sui giornali. Mi auguro tuttavia di non essere tacciato e additato come uno che non rispetta la sua memoria e degli altri “eroi” che hanno immolato la loro vita per contrastare mafia e terrorismo, se dico e sostengo in modo convinto che l’aspetto più odioso della disciplina ostativa dell’ordinamento penitenziario è proprio quello di aver subordinato la concessione di benefici (e il venir meno della presunzione assoluta di pericolosità) alla collaborazione, e quindi a una condotta delatoria del detenuto.
Ciò che giustifica pienamente il sospetto che si tratti in realtà di un regime che vuole punire chi non “si pente” o, peggio ancora, di una sorta di tortura intesa a favorire la “collaborazione”, e ciò perché per “pentimento” nella nostra prassi giudiziaria non si intende affatto quel travaglio morale che porta a una revisione critica del proprio passato, e di conseguenza a un autentico ravvedimento con la conseguente decisione di cambiare vita.
No, significa solo confessione e, soprattutto, delazione. Insomma, proprio la finalità tipica che si propone la tortura. Orbene, proprio questo è il fulcro e l’aspetto nodale della questione tornata, negli ultimi giorni, agli onori della cronaca. Il problema non è quello di stabilire se un numero più o meno elevato di mafiosi debbano o meno uscire dalle “patrie galere” (come invece, per la verità in modo un po’ semplicistico, viene mediaticamente rappresentato); non si tratta, cioè, di stabilire se soggetti (mafiosi e non) che hanno anche ammazzato decine di persone spesso innocenti, possano, in assoluto, godere o meno di alcuni benefici.
Si tratta, invece, di stabilire se la collaborazione (e cioè se la delazione) costituisca o meno l’unico e solo presupposto che consenta di accedere ai benefici in questione a quelle stesse persone che hanno commesso quegli stessi crimini efferati, stabilendo, dunque - evidentemente solo in relazione a tale categoria di detenuti - una coincidenza esclusiva e una assoluta sovrapponibilità tra il percorso “rieducativo” cui fa riferimento l’art. 27 della Costituzione e la delazione.
È proprio questo binomio inscindibile, ovvero questo vero e proprio sillogismo aristotelico tra la concessione dei benefici e la delazione che non solo non mi convince, ma che trovo personalmente in qualche modo aberrante, oltreché in stridente contrasto con la sopra richiamata funzione rieducativa della pena stessa sancita dal richiamato 3 comma dell’articolo 27 della Costituzione, e la Costituzione è una “cosa seria” che va applicata sempre e comunque e non una volta sì e una volta no.
Dunque, il legislatore del rinvio dovrà - almeno a mio modesto avviso - oltremodo valorizzare, come fondamentale parametro da utilizzare ai fini di tale delibazione, l’aspetto rappresentato dal tempo trascorso in espiazione della pena. Come anche la Corte costituzionale ha avuto modo di osservare in passato, il trascorrere del tempo modifica qualsiasi cosa, purtroppo o per fortuna, da tutti i punti di vista; in oltre un quarto di secolo tutto cambia (o comunque non può a priori escludersi che tutto cambi), dalla natura e dal vissuto del condannato, fino alle dinamiche e agli equilibri criminali. È evidente che, trattandosi di detenuti condannati alla pena dell’ergastolo per reati gravissimi, occorre necessariamente che il passare del tempo si accompagni a un conclamato percorso di ravvedimento e di autentica dissociazione dall’originario contesto criminale, emblematico, dunque, dell’autentica volontà del detenuto di reinserirsi nella società. Ma un tale percorso non ha nulla a che vedere con la “delazione” che spesso, come si diceva, è sintomatica di tutto, tranne che di autentico ravvedimento.










