di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 gennaio 2020
Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva rigettato il reclamo di un recluso per il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara. Anche se non collabora con la giustizia, il detenuto ha diritto a fare istanza per richiedere la concessione del permesso premio.
Parliamo della prima sentenza della Cassazione che si adegua alla dichiarazione della Consulta in merito all'illegittimità costituzionale dell'articolo 4bis dell'Ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se vi sono elementi tali da escludere l'attualità della partecipazione al sodalizio criminale e il pericolo di un ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.
Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva rigettato il reclamo del recluso Filadelfo Ruggeri avverso al provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di concessione di un permesso premio in quanto sottoposto al regime del 41 bis in espiazione della pena dell'ergastolo ostativo.
Il difensore di Filadelfio Ruggeri ha quindi fatto ricorso articolando più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Già sulla scorta di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 149 del 2018 si sarebbe dovuto rilevare, in vista di un'interpretazione costituzionalmente orientata, il contrasto del sistema di preclusioni assolute con i principi costituzionali. Con il secondo motivo ha prospettato la questione di costituzionalità del 4 bis in relazione al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena e all'art. 117 della costituzionale in relazione all'art. 3 della Convenzione europea.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Successivamente il difensore ricorrente ha proposto motivi aggiunti con cui ha insistito nella richiesta di annullamento dell'impugnata ordinanza alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità del 4 bis.
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso. Come ricordato dal ricorrente con i motivi aggiunti, la Corte costituzionale, con la famosa sentenza n. 253 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, anche in via consequenziale, dell'art. 4 bis, nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416 bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, oltre che per i delitti diversi ivi contemplati, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.
Oggetto della censura di incostituzionalità è la presunzione assoluta della mancata rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata che si fa discendere dalla mancata collaborazione. Alla luce degli articoli 3 e 27 della costituzione, infatti, l'assenza di collaborazione non può risolversi in un aggravamento delle modalità di esecuzione della pena come conseguenza della mancata partecipazione a una finalità di politica criminale e investigativa dello Stato. In questo modo l'art. 4 realizza una "deformante trasfigurazione della libertà di non collaborare".
La Cassazione, quindi, ricorda che la Corte costituzionale ha così sottratto all'applicazione del meccanismo ostativo del 4 bis la disciplina relativa alla concessione del beneficio del permesso premio. La dichiarazione di illegittimità costituzionale comporta che si debba annullare l'ordinanza impugnata per dare modo al Tribunale di sorveglianza, a cui si rinviano gli atti, di valutare se ricorrano, nonostante la mancata collaborazione con la Giustizia, le altre condizioni di legge per la concessione del richiesto permesso premio. La cassazione ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Torino.










