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di Emma Corsini


politicalab.it, 26 maggio 2021

 

L'abolizione dell'ergastolo ostativo torna a farci riflettere su quale sia lo scopo del carcere. Un

tema molto delicato, specie se visto in rapporto alle associazioni mafiose. Il 15 aprile la Corte costituzionale si è pronunciata in merito all'ergastolo ostativo ritenendolo incostituzionale e chiedendo al Parlamento una modifica dell'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario entro un anno.

Ma cosa si intende per ergastolo ostativo? Il termine, coniato dalla dottrina, lo fa differire dal comune ergastolo in quanto esclude la possibilità che il detenuto possa accedere ad alcuni benefici in caso di buona condotta: nega al condannato di poter praticare lavori socialmente utili e di coltivare i propri interessi affettivi e sociali. Queste imponenti limitazioni sono scaturite in seguito alle stragi di mafia culminate con la strage di Capaci e Via D'Amelio che fecero emergere la necessità di sanzionare le condotte mafiose in modo più repressivo.

I reati disciplinati dall'ergastolo ostativo sono connotati della presenza di una certa pericolosità sociale e appartengono a più di un genere, fra cui appunto i reati di mafia. L'unico mezzo con cui il detenuto può cambiare la propria condizione di pena perpetua è acconsentendo a collaborare con la giustizia, in caso contrario al reo non viene concessa la possibilità di alcun beneficio.

In ragione della sua durezza, l'ergastolo ostativo ha da sempre diviso le opinioni relative alla sua applicazione e al suo funzionamento, in quanto è in contrasto con la funzione rieducativa della pena. Il dibattito è culminato infine con la dichiarazione della sua incostituzionalità, nonostante le opinioni su questo tema siano ancora molto divergenti.

Vi è infatti chi si basa sulla presunzione assoluta di pericolosità del condannato nel momento in cui questo si rifiuta di collaborare con la giustizia, dando modo di credere che il detenuto possa mettere a repentaglio il contrasto alla criminalità organizzata. C'è chi invece riconosce che dietro la scelta di non collaborare con la giustizia vi possano essere svariate ragioni, in primis la paura di mettere in pericolo i propri familiari rilasciando nomi e informazioni alle autorità.

L'art. 3 della Cedu e l'art. 27 della Costituzione sostengono la tesi che questo metodo leda quelli che sono i diritti dell'uomo e non garantisca la rieducazione del condannato, che è uno dei pilastri su cui dovrebbe fondarsi il sistema carcerario. Di contro, buona parte di coloro che hanno titolo per parlare di mafia convergono nel dire che si è mafiosi fino alla morte, a meno che non si scelga di collaborare: in sostanza questo "colpo" all'ostacolo ostativo sarebbe un favore alla mafia.

La Corte Costituzionale si è oramai pronunciata in merito. Lasciando amareggiati coloro che ritenevano che l'appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso implicasse un'adesione stabile, perpetua nel tempo, fino a che il reo non avrebbe compiuto un gesto di distacco emblematico, quale il decidere di collaborare con la giustizia, visto in passato come unico atto in grado di smentire il carattere assoluto della presunzione.

Le discussioni che hanno accompagnato la decisione di incostituzionalità di questo metodo di repressione hanno riportato ad una presa di coscienza generale sul ruolo del carcere e sui mezzi usati per conseguire gli obbiettivi che esso ha. Il contesto penitenziario, infatti, da una parte mira al mantenimento dell'ordine sociale ma dall'altra svolge anche un importante funzione pedagogica per i detenuti. Punire ed educare sono due concetti evidentemente diversi. In relazione all'educazione di uomini accusati di mafia trovare un compromesso fra punire ed educare è ancora più complesso ed i rischi sono molteplici.

Per il detenuto infatti le regole a lui imposte dal carcere non sono legittime, e quando si parla di mafia facciamo riferimento ad un sistema di valori che non fa riferimento allo Stato, bensì ad un ordine etico parallelo. È quindi necessario, affinché un detenuto possa collaborare e progredire nel sistema penitenziario, che veda le sanzioni a lui imposte dotate di legittimità, o meglio, che all'ordine a lui imposto si affianchi un ordine voluto, che rispetti nonostante i suoi legami con la mafia.

Molto spesso le pene più dure altro non fanno che de-legittimare la visione della sanzione dal punto di vista del detenuto, rallentando il processo formativo, che nel caso delle mafie, è utile anche in previsione di una collaborazione con lo Stato. I pentiti e coloro che nel carcere hanno deciso di collaborare con la giustizia sono infatti da sempre una delle più grandi risorse nella lotta alle mafie. Lo Stato non può quindi perdere di vista la natura interattiva del reinserimento sociale, da compiersi con tutte le accortezze del caso, sia dal punto di vista umano che puramente utilitaristico, come in prospettiva di una conversione del reo mafioso.

Ovviamente le carceri non sono l'unico modo per affrontare il dilagare capillare mafioso, ma sono uno dei mezzi che lo Stato possiede, ed è bene che siano gestiti seguendo come possibile i particolarismi di ogni caso. Parallelamente a questo, è appurato che il modo migliore per combattere la mafia è riaffermare con minuzia i principi dello Stato di diritto. Poiché la mafia prospera dove e quando lo Stato di diritto latita.