di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 26 maggio 2022
La valutazione dei giudici deve riguardare la pericolosità sociale. No a una valutazione etica, come pure a una pretesa di abiura morale. Necessario invece un esame in concreto del percorso rieducativo e della persistenza della pericolosità sociale. Suona a monito e indice dei corretti criteri da utilizzare, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 2019 sull’ergastolo ostativo, da parte della magistratura di sorveglianza la dettagliata sentenza n. 19536 della Quinta sezione penale della Cassazione.










