di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 settembre 2026
L’Italia ha violato l’articolo 3 e l’articolo 7 della Convenzione per tutto il periodo antecedente alla riforma dell’ergastolo ostativo, entrata in vigore il 31 ottobre 2022. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha depositato ieri la sentenza che riguarda quattro ergastolani italiani, tutti reclusi da oltre trent’anni per reati di mafia commessi tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta. La causa si chiama Asciutto e altri contro l’Italia e riunisce quattro ricorsi presentati tra il 2016 e il 2020. La Prima Sezione di Strasburgo, presieduta da Ivana Jelić, ha deciso all’unanimità. Dopo il 31 ottobre 2022, invece, la violazione dell’articolo 3 cessa. Tra i quattro c’è anche S. Araniti, seguito dall’avvocata Giovanna Beatrice Araniti, la cui vicenda giudiziaria segue un percorso leggermente diverso da quello degli altri tre.
I quattro uomini sono Asciutto, Araniti, Cavallo e Conte. Asciutto era al vertice del clan “Asciutto Neri Grimaldi” e sta scontando la pena a Secondigliano dal 29 giugno 1992. Araniti ha guidato l’omonimo clan attivo nella provincia di Reggio Calabria ed è recluso a Sulmona dal 23 maggio 1994. Cavallo, condannato anche per stragi commesse tra il 1981 e il 1991, si trova nel carcere di Parma dal 6 febbraio di quell’anno. Conte è detenuto anch’egli a Parma, dal 22 dicembre 1989. Le loro storie processuali si intrecciano attorno a un unico meccanismo giuridico: l’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che trae origine dalla legge 354 del 1975 e introdotto dal decreto-legge 306 del 1992. Quella norma - irrigidita rispetto al decreto scritto da Falcone - vietava la liberazione condizionale e ogni beneficio penitenziario a chi non collaborasse con la giustizia, presumendo in modo assoluto la sua pericolosità sociale.
Il nodo, per tutti e quattro, riguarda il momento in cui i loro delitti sono stati commessi. Gli omicidi per cui scontano l’ergastolo risalgono infatti a prima dell’entrata in vigore del 4 bis, quando la norma, nella sua versione originaria, consentiva comunque la liberazione condizionale una volta escluso il perdurare di legami con la criminalità organizzata. Solo negli anni successivi, in fase di esecuzione della pena, i giudici di sorveglianza hanno riletto le vecchie sentenze di condanna e vi hanno riconosciuto, pur senza che fosse mai stata formalmente contestata, l’aggravante del “metodo mafioso”. Il risultato è stato lo stesso per tutti: una pena nata senza preclusioni assolute si è trasformata, anni dopo, in un ergastolo ostativo.
Dalla sentenza Viola alla riforma del 2022 - La Corte richiama qui il precedente Marcello Viola contro Italia n. 2, deciso il 13 giugno 2019, con cui aveva già giudicato l’ergastolo ostativo incompatibile con l’articolo 3 della Convenzione. La sola assenza di collaborazione con la giustizia, spiegano i giudici, non può fondare una presunzione assoluta di pericolosità che ignori ogni percorso di cambiamento della persona. Da quella sentenza sono nate la pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 2019, sui permessi premio, e la n. 32 del 2020, che ha stabilito come le modifiche peggiorative al 4 bis non possano essere applicate ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore. Il legislatore italiano è arrivato solo dopo, con il decreto-legge 162 del 2022 elaborato dal Governo Meloni, convertito con modifiche nella legge 199 del 30 dicembre di quell’anno: da quel momento - come richiesto dalla Corte costituzionale - anche i condannati che non collaborano possono chiedere permessi, misure alternative e liberazione condizionale, purché dimostrino l’assenza di legami attuali con la criminalità organizzata. Per Strasburgo questa riforma ha finalmente restituito ai quattro ricorrenti una prospettiva reale di scarcerazione, tanto da escludere la violazione dell’articolo 3 per il periodo successivo al 31 ottobre 2022. Resta un’ombra sul nuovo termine minimo di trent’anni di pena da scontare prima di poter chiedere la liberazione condizionale, superiore ai venticinque anni indicati dalla stessa giurisprudenza della Corte nel caso Vinter contro Regno Unito. I giudici però non si pronunciano su questo punto, perché nessuno dei ricorrenti ha ancora presentato domanda dopo l’entrata in vigore della riforma.
Il caso di Araniti si stacca dagli altri tre proprio su questo fronte. Il tribunale di sorveglianza dell’Aquila, il 10 maggio 2022, applicando i principi della sentenza costituzionale n. 32 del 2020, aveva già riconosciuto che l’omicidio per cui l’uomo sconta l’ergastolo era stato commesso prima dell’entrata in vigore del 4 bis inasprito e non poteva quindi rientrarvi. La domanda di liberazione condizionale fu dichiarata ammissibile, anche se poi respinta nel merito per la sua limitata partecipazione al percorso di rieducazione, dovuta in parte all’età avanzata. Per la Corte europea è comunque quella decisione, e non la riforma legislativa, ad aver posto fine alla violazione nel suo caso: dal 10 maggio 2022 il suo regime è tornato a essere un ergastolo non ostativo, con la possibilità di chiedere la condizionale dopo ventisei anni di carcere.
Sul fronte dell’articolo 7 della Convenzione, che vieta di applicare una pena più severa di quella prevista al momento del reato, la Corte arriva alla stessa conclusione per tutti e quattro, sia pure seguendo percorsi diversi. Per Asciutto, Araniti e Cavallo gli omicidi restano precedenti al giugno 1992: al momento del fatto la legge prevedeva una pena “ordinaria”, e solo l’interpretazione successiva dei giudici dell’esecuzione, sviluppatasi secondo la sentenza soltanto a partire dal 2001, ha trasformato quella pena “irriducibile”. Una trasformazione, scrivono i giudici di Strasburgo, che i quattro non potevano in alcun modo prevedere quando commisero i reati.
Il caso di Conte segue una strada ancora diversa. Uno degli omicidi per cui è stato condannato risale al 2 luglio 1992, poco dopo l’entrata in vigore del decreto-legge 306. Il giudice penale aveva però escluso espressamente, in sentenza, l’aggravante del metodo mafioso, perché quel delitto era già punito con l’ergastolo e l’articolo 7 del decreto-legge 152 del 1991 vietava di applicare l’aggravante ai reati puniti con la pena massima. Nonostante questa esclusione esplicita, in fase di esecuzione i giudici di sorveglianza hanno ugualmente ricondotto l’omicidio al metodo mafioso e applicato il 4 bis. Per la Corte si tratta ancora una volta di un mutamento imprevedibile della pena, deciso anni dopo la condanna definitiva.
Sul piano dei risarcimenti, la Corte ha ritenuto sufficiente, per la violazione dell’articolo 3, la sola dichiarazione di illegittimità, come già stabilito nel caso Marcello Viola. Per l’articolo 7 ha invece riconosciuto a ciascuno dei quattro ricorrenti 2.400 euro per danno non patrimoniale, oltre a 3.000 euro di spese legali per Asciutto e 2.800 euro per Conte. Respinta invece la richiesta di risarcimento patrimoniale avanzata da Asciutto, che chiedeva la restituzione di un’ammenda legata a una precedente decisione di inammissibilità della Cassazione: per i giudici non esiste un nesso causale sufficientemente diretto. Alle osservazioni delle parti si è aggiunto anche l’intervento dell’associazione Antigone, ammessa a partecipare al procedimento come terzo interveniente. Lo Stato italiano dovrà pagare entro tre mesi dal momento in cui la sentenza diventerà definitiva.









