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di Piercamillo Davigo


Il Fatto Quotidiano, 31 marzo 2021

 

Con ordinanza del 18 giugno 2020, la Prima sezione penale della Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4bis dell'ordinamento penitenziario e altre norme che escludono la possibilità per il condannato all'ergastolo, per delitti commessi col metodo mafioso ovvero al fine d'agevolare l'attività delle associazioni mafiose, che non abbia collaborato con la giustizia, d'usufruire della liberazione condizionale.

La Corte costituzionale ha trattato la vicenda nell'udienza pubblica del 23 marzo 2021 e ha comunicato che la discussione proseguirà dopo le feste pasquali. Alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, della tendenza delle alte Corti a confermare i propri orientamenti e delle conclusioni dell'Avvocatura dello Stato appare probabile che la Corte costituzionale dichiarerà illegittimo il divieto.

La sentenza n. 253 del 2019 ha infatti dichiarato incostituzionale l'art. 4bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento penitenziario, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Ha inoltre esteso la dichiarazione di incostituzionalità a detenuti per reati diversi (sostanzialmente terrorismo) ove ricorrano le stesse condizioni. Per comprendere la decisione della Corte costituzionale occorre considerare che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 13.06.2019 della Prima sezione nel caso Marcello Viola contro Italia, ha affermato i seguenti principi:

"137. Alla luce dei principi sopra menzionati, e per i motivi sopra esposti, la Corte considera che la pena dell'ergastolo inflitta al ricorrente, in applicazione dell'articolo 4bis della legge sull'ordinamento penitenziario, detta 'ergastolo ostativo', limiti eccessivamente la prospettiva di liberazione dell'interessato e la possibilità di un riesame della sua pena. Pertanto, tale pena perpetua non può essere definita riducibile ai fini dell'articolo 3 della Convenzione...

143. La natura della violazione riscontrata dal punto di vista dell'articolo 3 della Convenzione indica che lo Stato deve mettere a punto, preferibilmente su iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione a vita che garantisca la possibilità di un riesame della pena, il che permetterebbe alle autorità di determinare se, durante l'esecuzione di quest'ultima, il detenuto si sia talmente evoluto e abbia fatto progressi tali verso la propria correzione che nessun motivo legittimo in ordine alla pena giustifichi più il suo mantenimento in detenzione, e al condannato di beneficiare così del diritto di sapere ciò che deve fare perché la sua liberazione sia presa in considerazione e quali siano le condizioni applicabili. La Corte considera, pur ammettendo che lo Stato possa pretendere la dimostrazione della dissociazione dall'ambiente mafioso, che tale rottura possa esprimersi anche in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia e l'automatismo legislativo attualmente vigente".

La sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, apprezzabile, conteneva al minimo le conseguenze della giurisprudenza sovranazionale in quanto non ha introdotto un automatismo nella concessione dei benefici, ma anzi ha affermato che: "È certo possibile che il vincolo associativo permanga inalterato anche a distanza di tempo, per le ricordate caratteristiche del sodalizio criminale in questione, finché il soggetto non compia una scelta di radicale distacco, quale quella che - in particolare, ma non esclusivamente, secondo la ratio stessa di questa pronuncia - è espressa dalla collaborazione con la giustizia.

Peraltro, per i casi di dimostrati persistenti legami del detenuto con il sodalizio criminale originario, l'ordinamento penitenziario appresta l'apposito regime di cui al l'art. 41bis, che non è ovviamente qui in discussione e la cui applicazione ai singoli detenuti presuppone proprio l'attualità dei loro collegamenti con organizzazioni criminali...Ma ...il decorso del tempo della esecuzione della pena esige una valutazione in concreto, che consideri l'evoluzione della personalità del detenuto. Ciò in forza dell'art. 27 Cost., che in sede di esecuzione è parametro costituzionale di riferimento (a differenza di quanto accade in sede cautelare: ordinanza n. 532 del 2002). Inoltre, una valutazione individualizzata e attualizzata non può che estendersi al contesto esterno al carcere, nel quale si prospetti la possibilità di un, sia pur breve e momentaneo, reinserimento dello stesso detenuto, potendosi ipotizzare che l'associazione criminale di originario riferimento, ad esempio, non esista più, perché interamente sgominata o per naturale estinzione".

È ragionevole prevedere che la Corte costituzionale ribadirà tale posizione anche nella futura pronuncia. Allora va tutto bene? Temo di no. Se la strada imboccata dalla Corte costituzionale è, a questo punto, probabilmente obbligata, bisogna domandarsi quanto siano efficaci le difese svolte dall'Italia innanzi alla Corte di Strasburgo.

Per altri Stati che hanno avuto fenomeni criminali di particolare gravità la Corte EDU ha ritenuto conformi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo modalità altrimenti non consentite: ad esempio è stato ritenuto legittimo che il Regno Unito usasse testimoni con identità di copertura nel procedimento penale: (Corte europea dei Diritti dell'uomo, 10.04.2012 Quarta Sezione, nel Caso Marcus Ellis e Rodrigo Simms e Nathan Antonio Martin contro Regno Unito; numero del Ricorso: 46099/06 46699/06).

Se la difesa dell'Italia ricordasse cosa è accaduto in questo Paese, mostrando, ad esempio, a Strasburgo le immagini della strage di Capaci, e documentasse l'accertata presenza di Cosa Nostra da oltre 150 anni, forse la Corte EDU capirebbe la differenza fra la realtà italiana e quella, ad esempio, dei Paesi scandinavi. Certo che, in via di principio, è preferibile che decida il giudice caso per caso, ma quando si considera che cosa è accaduto a magistrati italiani nonostante le protezioni, sarà possibile far comprendere perché, qui e ora, sia preferibile che in questa materia la discrezionalità del giudice sia sostituita dal divieto di legge, per evitare minacce e pressioni irresistibili su coloro che devono decidere o sui loro familiari. Almeno finché ci saremo liberati dalle mafie.