di Nicola Quaranta e Michele Passione*
Gazzetta del Mezzogiorno, 27 marzo 2021
Sulla "Gazzetta" il prof. Musacchio interviene sulla decisione della Corte costituzionale in merito alla possibilità di concedere la liberazione condizionale ai condannati all'ergastolo ostativo. Vogliamo fornire maggiore chiarezza e verità sull'argomento.
Vediamo perché. L'ergastolo ostativo non consegue alla commissione del reato di cui all'art. 416 bis, se non accompagnato da omicidio. Non è vero, come affermato da Musacchio, che "questo tipo di ergastolo, di fatto, non sia definitivo e tantomeno insuperabile"; se così fosse, non ci sarebbe stata la condanna del nostro Paese ad opera della Corte Edu (Viola n. 2 c. Italia).
L'autore costruisce un'impropria sovrapposizione tra collaborazione e dissociazione, che pure in premessa distingue, e pone ad esempio della dissociazione alcune condotte lato sensu riparatone che oggi sono proprio impedite dalla preclusione assoluta sulla quale la Corte Costituzionale è chiamata a decidere. Peraltro, nessuno nega (o intende cancellare) l'importanza della collaborazione, che resterebbe tal quale (consentendo di erodere il maggior segmento di pena per accedere ai benefici), e non è dato comprendere cosa significhi che "il reinserimento sociale ha un senso se chi ne beneficia lo desidera realmente".
Non è sul desiderio di reinserimento (che di certo non manca a chi è sepolto vivo da decenni) che si gioca la partita, quanto sull'impossibilità di apprezzare il cambiamento maturato. Quanto all'esempio fornito (l'arresto - la vicenda è ancora in indagini - di un condannato all'ergastolo per l'omicidio Livatino), questo è inutiliter datura, essendo costui uscito in permesso quale collaboratore impossibile, presupposto previsto dalla legislazione vigente.
Ed ancora. Musacchio ritiene che un'eventuale decisione di accoglimento della quaestio da parte della Corte Costituzionale esporrebbe "il magistrato procedente in prima persona alla vendetta della mafia".
L'assunto è sorprendente: e il Gip che dispone la cattura di un mafioso? E il giudice che condanna, magari all'ergastolo? Si tratta di argomentazioni strumentali, ricorrenti e speciose, continuamente utilizzate da 11 Fatto, che stupisce (e dispiace) vedere condivise da chi insegna e pubblica volumi sull'argomento in discussione. I giudici di Sorveglianza non sono figli di un Dio minore, e non hanno bisogno di badanze. Ma la confusione è grande sotto il cielo, anche laddove si assume che ((non collaborare con la giustizia e non dissociarsi preclude anche l'inizio di un dialogo tra l'autore del reato e la vittima".
Di nuovo un improprio accostamento tra collaborazione e dissociazione, cui si mescola l'ipotesi di un'obbligatoria condotta di giustizia riparativa, che non può essere mai imposta, ed a volte è persino impossibile o controproducente, inducendo vittimizzazione secondaria. Ancora un paio di annotazioni: "le aperture dell'Avvocatura dello Stato" che menziona l'autore sono in realtà appoggiate su una giurisprudenza di legittimità totalmente inconferente rispetto al tema che si pone; la Corte Costituzionale lo sa, e saprà farne buon governo.
Che poi la decisione che si attende determini l'eliminazione del 41bis è affermazione talmente fuori dalla realtà (non è questo al vaglio della Corte) che non merita altri commenti. Resta sullo sfondo, a chiusura del pezzo, la preoccupazione di un allontanamento "dalle evidenti istanze di prevenzione generale", alle quali rispondiamo con le parole della Corte Costituzionale (sent.n.149/2018): "L'impossibilità per il Giudice di procedere a valutazioni individualizzate contrasta con il ruolo che deve essere riconosciuto, nella fase di esecuzione della pena, alla sua finalità di rieducazione [...] che deve essere garantita anche nei confronti di [...] condannati all'ergastolo". Aldo Moro cominciava dalla fine le lezioni ai suoi studenti di diritto penale, partendo dalla pena, perché è lì che si invera il suo volto costituzionale. Forse bisognerebbe rileggerlo, rifuggendo dai dogmatismi e dalle ideologie.
*Avvocati: Nicola Quaranta (Foro di Bari), Michele Passione (Foro di Firenze)











