di Antonella Mascali
Il Fatto Quotidiano, 18 novembre 2021
Approvato in Commissione Giustizia della Camera il testo base che modifica l'ergastolo ostativo, non più assoluto per i detenuti mafiosi e terroristi, ma relativo, dopo le sentenze della Corte costituzionale. La prima, del 2019, che ha già sdoganato i permessi premio, sia pure con dei paletti; la seconda, dell'aprile scorso, che ha dichiarato incostituzionale l'ostativo pure per la libertà condizionata, ma ha dato al Parlamento un anno di tempo per modificare sul punto l'ordinamento penitenziario.
Il testo votato ieri riguarda tutti i benefici ed è a firma del presidente della Commissione, Mario Perantoni, M5S. Frutto di settimane di contrattazioni con tutta la maggioranza, nella sostanza è il testo di Vittorio Ferraresi, esponente dei 5 Stelle, che il mese scorso l'ala centrodestra della maggioranza, renziani compresi, non ha voluto votare anche per non regalare al M5S una vittoria politica. La proposta prevede dei paletti rigidi, ma che, se in fase di emendamenti o in aula fossero allentati, renderebbero ancora più che concreto il rischio che boss stragisti accedano ai benefici. Un rischio del quale, peraltro, non dovremmo parlare se la Consulta non avesse fatto quelle pronunce.
"Questo testo - hanno commentato i componenti M5S in Commissione Giustizia - rappresenta un ulteriore e decisivo passo per scongiurare il rischio, nei prossimi mesi, di veder tornare in libertà boss ancora pericolosi". Dichiarazione non casuale, perché dalle parti di Forza Italia e Italia Viva c'è aria di emendamenti per allentare le maglie usando il paravento della Costituzione.
Il testo votato ieri da tutti, a eccezione di Fdi, prevede che per accedere alla libertà condizionata l'ergastolano mafioso e non pentito debba aver scontato non 26 anni di carcere ma 30. Per avere ogni beneficio, inoltre, non può semplicemente dissociarsi dalla mafia, ma deve dimostrare che sia estinto il pericolo che riallacci rapporti mafiosi, deve risarcire le parti civili: "I benefici possono essere concessi purché oltre alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo" i detenuti "dimostrino l'integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'assoluta impossibilità di tale adempimento nonché a seguito di specifica allegazione da parte del condannato, si accertino congrui e specifici elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere con certezza l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali".
Queste disposizioni valgono anche, in determinate condizioni, per detenuti e internati non ergastolani "ai fini della concessione dei permessi premio". Il giudice di Sorveglianza quando riceve una istanza deve chiedere il parere, tra gli altri, al pm competente e alla procura nazionale antimafia. Il parere deve pervenire entro 30 giorni, prorogabili altri 30 se il caso è complesso. Scaduti quei termini, anche senza parere dell'accusa, il giudice decide.
Se lo fa in contrasto con il pm, deve motivare "gli specifici motivi" per i quali si è discostato. Rispetto al testo Ferraresi, manca la motivazione richiesta all'ergastolano sul perché non abbia collaborato e un tribunale collegiale, a Roma, come unico organo a decidere in merito. Una soluzione, secondo i magistrati antimafia, per evitare un pericoloso isolamento del singolo giudice chiamato a decidere.









