di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 novembre 2021
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'ergastolano Gaspare Marazzotta. La cassazione, con la sentenza numero 33743, accoglie il ricorso di un ergastolano ostativo che si era visto rigettare la richiesta del permesso premio. La corte suprema ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio.
Accade che il Tribunale di Sorveglianza, in data 3 dicembre 2020, ha respinto il reclamo in tema di permesso premio introdotto dall'ergastolano ostativo Gaspare Marazzotta avverso alla decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia il 22 gennaio 2020.
La decisione del Magistrato di Sorveglianza, oggetto di reclamo, è nel senso della inammissibilità dell'istanza. La ragione della inammissibilità, dichiarata in via preliminare, risiede nella condizione giuridica di Marazzotta (non collaborante, condannato alla pena dell'ergastolo per i delitti di omicidio e associazione di stampo mafioso) e nella ritenuta assenza di "specifica allegazione" di elementi di prova idonei a dimostrare l'assenza del pericolo di ripristino dei collegamenti con la associazione mafiosa in cui ha militato Marazzotta.
Ebbene, sul presupposto di tale omissione, non era stata attivata neppure la procedura prevista dalla legge, con il coinvolgimento degli organi deputati alla verifica delle condizioni per la concessione del permesso premio. Il tutto sebbene il detenuto avesse rappresentato la regolarità della propria condotta carceraria, del percorso trattamentale seguito, l'assenza di carichi pendenti, l'avvenuta concessione della liberazione anticipata.
La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, ha ripercorso le motivazioni della sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale la preclusione assoluta del permesso premio per gli ergastolani non collaboranti con la giustizia. È giunta a statuire, tra l'altro, che sull'interessato grava un mero onere di allegazione, e non di prova, che si estrinseca nella prospettazione di circostanze di massima che possono consentire al giudice di approfondire la questione della carenza di collegamenti attuali o potenziali tra il detenuto e associazioni criminali, evidenziando come un onere più pregnante si tradurrebbe in una inammissibile ' prova negativa'. Questa sentenza della Cassazione non può passare inosservata dalla commissione giustizia che sta per approvare un testo di legge sull'ergastolo ostativo che prevede l'obbligo, da parte dell'ergastolano, di provare lui stesso il mancato collegamento con il proprio gruppo mafioso d'appartenenza. Se dovesse passare, Il rischio di incostituzionalità è di nuovo all'orizzonte.









