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di Vincenzo R. Spagnolo

 

Avvenire, 23 febbraio 2022

 

La Commissione giustizia della Camera approva un testo condiviso. A due mesi dalla scadenza fissata dalla Consulta, i partiti trovano l’intesa sulla revisione.

Fa un passo in avanti la riforma dell’ergastolo ostativo, licenziata ieri dalla commissione Giustizia della Camera dei deputati. “Abbiamo approvato il testo del nuovo articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario”, ha annunciato al termine della seduta il presidente della commissione, Mario Perantoni (M5s), relatore del provvedimento, dicendosi “soddisfatto” per l’“ottimo lavoro” nello scrivere un testo che “nel rispetto dei princìpi costituzionali e della sentenza della Consulta, ribadisce che la lotta alla mafia è una priorità che non può far abbassare la guardia dello Stato”.

L’ergastolo ostativo è quel regime detentivo (previsto dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario) che esclude il condannato da ogni beneficio (liberazione condizionale, lavoro all’esterno, permessi premio, semilibertà). Viene comminato ad autori di reati gravi, come mafia o terrorismo, nel caso in cui il colpevole non collabori con la giustizia o che la sua collaborazione sia impossibile o irrilevante.

In tali casi, basati sulla presunzione di pericolosità sociale del detenuto, l’ergastolo diventa effettivamente un “fine pena mai”. L’anno scorso, le Camere sono state sollecitate a riformare la norma da un’ordinanza della Corte costituzionale, che nell’aprile 2021 ha sancito l’incostituzionalità della disciplina perché in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Carta e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tuttavia, poiché “l’accoglimento immediato delle questioni” avrebbe rischiato “di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata”, la Consulta ha dato un anno di tempo al legislatore per modificare la legge, fissando come scadenza il 10 maggio prossimo.

Ieri dunque la Camera ha battuto un primo colpo, anche se il percorso non è concluso, perché il testo ora dovrà andare al voto in Aula e poi al Senato. “Con la norma approvata - chiarisce Perantoni - potranno godere dei benefici penitenziari solo quei mafiosi che abbiano realmente provato di aver interrotto qualsiasi contatto con il sodalizio criminale e, dunque, di non rappresentare più alcun pericolo per la società”.

Nelle precedenti sedute erano stati approvati emendamenti che fissavano le condizioni per cui i condannati per reati gravi, seppur non “collaboranti”, possono fare richiesta dei benefici di legge. Questi ultimi potranno “essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione”, a patto che partecipino “al percorso rieducativo”.

In più, oltre alla dissociazione dal proprio gruppo criminale, dovranno essere accertati elementi che consentano di escludere “l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi”. E sarà il giudice di sorveglianza, prima di ammettere il reo ai benefici, a verificare “la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa”.