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cortecostituzionale.it, 24 ottobre 2019

 

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo".

La sentenza stabilisce che i giudici di sorveglianza dovranno sempre valutare la "pericolosità sociale" del detenuto e non sarà più motivo di rifiuto ("ostativo") il fatto che l'ergastolano non abbia collaborato con la magistratura.