di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 8 dicembre 2025
Diventa pienamente operativo il decreto legge dell’estate 2024. Entrano in vigore mercoledì 10 dicembre le ovità in materia di colloqui telefonici dei detenuti e di liberazione anticipata, introdotte dal Dpr 176/2025 che modifica il Dpr 230/2000, vale adire il regolamento di esecuzione della legge sull’Ordinamento penitenziario (legge 354/1975). Si tratta di modifiche richieste per rendere pienamente operative le novità introdotte dal decreto legge Carceri (92/2024). Anzitutto, con una integrazione dell’articolo 26 del Dpr 230/2000 sarà istituita anche per i condannati ammessi a misure alternative e pene sostitutive la cartella personale che attualmente è formata solo per le persone detenute in carcere.
Ciò consentirà anche per queste persone di formare un database aggiornato utile a velocizzare l’istruttoria per la concessione della liberazione anticipata. Allo scadere di ogni semestre detentivo, nella cartella verrà annotato il giudizio espresso dalla direzione del carcere o dell’Uepe. L’eventuale giudizio negativo sarà comunicato all’interessato che potrà, entro 3o giorni, proporre istanza di applicazione della liberazione anticipata al magistrato di sorveglianza. Con riguardo alle telefonate, è prevista una frequenza di sei chiamate al mese (quattro per i detenuti o internati per uno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, legge 354/1975) e si prevede anche la possibilità di chiamare familiari e conviventi in occasione del rientro nell’istituto dal permesso o dalla licenza.
Restano in vigore le disposizioni introdotte dall’articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto legge 28/2020, adottato nel corso della pandemia, quindi la possibilità di fruire di telefonate oltre i limiti ordinari se ricorrono motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto, di chiamate con figli minoli o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave o nel caso di ricovero di congiunti presso strutture ospedaliere. L’autorizzazione, dopo la sentenza di primo grado, è concessa dal direttore dell’istituto.
Il fulcro delle novità si concentra però sulla disciplina della liberazione anticipata, con estese modifiche all’articolo 103 del Dpr 230/2000. Oltre alla previsione relativa alle indicazioni sulle possibili riduzioni di pena e sul fine-pena che potrà conseguire alle stesse, che devono corredare l’ordine di esecuzione (articolo 656, comma 10-bis, Codice procedura penale), la nuova disciplina entra nel dettaglio della procedura. Si stabilisce, infatti, che l’istanza di liberazione anticipata da parte dell’interessato, se detenuto in carcere, è presentata al direttore dell’istituto o, in tutti gli altri casi, al direttore dell’Uepe.
L’istanza, corredata da copia della cartella personale, è poi trasmessa al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione odi esecuzione della misura esterna. Con una previsione destinata a creare criticità, infine, si stabilisce che nel caso di valutazione d’ufficio del beneficio al maturare del termine di 90 giorni antecedente il fine-pena “virtuale” (articolo 69-bis, comma 2, Ordinamento penitenziario), sarà il magistrato di sorveglianza a dover chiedere copia della cartella al direttore dell’istituto o dell’Uepe (che provvedono entro 30 giorni).
Tuttavia, le cancellerie degli Uffici di sorveglianza non sono attualmente in grado di conoscere i fine-pena “virtuali” dei detenuti e ammessi a misure esterne, specialmente nel caso di pene sostitutive (il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non è gestito direttamente dalla sorveglianza), per mancanza di idonei programmi informatici; di conseguenza, i giudici di sorveglianza saranno impossibilitati a selezionare le posizioni da valutare.









