di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 5 giugno 2025
Agli atti di resistenza sono equiparate anche le forme di resistenza passiva. Incrinano due principi base del nostro ordinamento penale altrettante misure inserite nel decreto sicurezza approvato ieri definitivamente al Senato. Entrambe riguardano le carceri e l’esecuzione della pena. Innanzitutto si introduce il reato di rivolta in istituto penitenziario sanzionato con la reclusione da uno a cinque anni; a esserne colpito chi partecipa a una contestazione con violenza e minaccia oppure atti di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti. Dove agli atti di resistenza sono equiparate anche le forme di resistenza passiva, introducendo una novità del tutto sconosciuta al nostro sistema giuridico, come ricordato dal parere approvato dal Csm sul provvedimento: sinora infatti le condotte di semplice inazione rispetto all’ordine impartito dall’autorità sono state caratterizzate da una sostanziale irrilevanza penale.
Inoltre, a rendere ancora più problematica l’introduzione del nuovo reato ci sono i dubbi di irragionevolezza dell’equivalenza quanto a trattamento sanzionatorio tra le condotte di resistenza passiva e la violenza o le minacce. Con il possibile rischio, anche questo evidenziato dal Consiglio superiore della magistratura, di incentivare, paradossalmente, il ricorso a forme di contestazione o disobbedienza dotate di maggiore pericolosità e carica offensiva. E tra le misure più controverse, anche all’interno della stessa maggioranza (note e forti le perplessità di Forza Italia), nel corso degli stessi lavori preparatori, c’è quella che, per la prima volta, apre le porte della detenzione anche alle donne incinte e alle madri di figli fino a un anno.
Sinora, o meglio sino alla pubblicazione in “Gazzetta” del decreto, il rinvio dell’esecuzione della pena era obbligatorio (a fare data dall’entrata in vigore del Codice Rocco e con successiva sentenza della Corte costituzionale che aveva respinto le questioni di legittimità), per le condannate in stato di gravidanza o madri di figli di età inferiore a un anno.
Con il decreto invece l’esecuzione della pena detentiva non è più rinviabile quando esiste il rischio della commissione di nuovi reati, ma la pena dovrà essere scontata presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Tuttavia questi ultimi, a rendere verosimilmente più afflittive le condizioni di esecuzione della pena, si trovano solo a Torino, Milano, Venezia e Lauro, con la conseguenza che in molti casi la distanza tra l’istituto di destinazione e il contesto familiare di provenienza della detenuta incinta o madre renderebbe più pesante la reclusione.











