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di Simone Marani

altalex.com, 26 maggio 2025

L’allontanamento non deve violare il diritto al rispetto della salute, della vita privata e familiare (Cassazione n. 7254/2025). L’espulsione dello straniero irregolare può avvenire solo se l’allontanamento non comporti una violazione del suo diritto al rispetto della salute, della vita privata e familiare. Questo è quanto emerge dalla sentenza 20 febbraio 2025, n. 7254 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l’espulsione dello straniero non appartenente all’Unione europea, identificato, irregolare, il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena, anche residua, non superiore a 2 anni per reati non ostativi, prevista dall’art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998, ha natura sostanzialmente amministrativa e costituisce una misura alternativa alla detenzione atipica, della quale è obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge (Cass. Pen., Sez. I, 8 novembre 2018, n. 50871).

A fondamento dell’istituto vi è l’esigenza di riduzione della popolazione carceraria; per tale ragione ne é esclusa l’applicazione a quanti, in relazione alla pena da espiare, si trovino già sottoposti ad una misura alternativa in senso proprio, o al regime degli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10, c.p.p., mentre non è di ostacolo la sola applicazione dei benefici del lavoro esterno e dei permessi premio (Cass. Pen., Sez. I, 18 ottobre 2016, n. 44143). Finalità dell’espulsione è quella di agevolare la fuoriuscita dal circuito penitenziario e l’immediato rimpatrio dei condannati comunque non reintegrabili nella comunità nazionale, perché sprovvisti di titolo per rimanervi, già non avviati a percorsi proficui di risocializzazione e per i quali non sussistono prevalenti esigenze di asilo, umanitarie o di tutela della loro persona o delle loro relazioni familiari (Cass. Pen., Sez. I, 4 marzo 2019, n. 9425).

All’istituto in oggetto è certamente applicabile il principio secondo cui il giudice penale italiano, nel disporre l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, quale che ne sia la base legale, debba sempre verificare che l’allontanamento non comporti una violazione del suo diritto di rispetto della vita privata e familiare, procedendo all’esame comparativo della condizione dell’interessato al riguardo, over ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall’art. 133 c.p., tra cui la sua capacità a delinquere, in una prospettiva di bilanciamento tra l’interesse generale alla sicurezza sociale e l’interesse del singolo alla protezione della sua sfera domestica, anche nel caso in cui gli altri componenti del nucleo familiare non siano italiani (Cass. Pen., Sez. III, 14 marzo 2023, n. 10749).

Recentemente l’art. 7, comma 1, del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, ha riscritto il testo dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. n. 286 del 1998, abrogando il terzo e quarto periodo; come precisato dalla giurisprudenza, anche dopo le citate modifiche normative, l’espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall’art. 16, comma 5, non può essere disposta, al pari di ogni altra forma di espulsione di natura penale, quando detta misura si risolva in una ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Convenzione EDU (Cass. Pen., Sez. IV, 26 novembre 2024, n. 43082).

Sempre secondo questo importante intervento giurisprudenziale, l’abrogazione non riveste il significato di scongiurare l’applicazione di norme e principi di valore sovraordinato e, quindi, di limitare l’incondizionata osservanza, nel diritto interno, degli obblighi nascenti dall’art. 8 CEDU. Infatti la normativa, a seguito delle modifiche di cui sopra, continua a vietare il respingimento, l’espulsione o l’estradizione di una persona verso altro Stato qualora ricorrano gli obblighi di costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui gli obblighi di conformazione ai precetti della CEDU le cui norme funzionano da parametro imposto ai fini dello stesso sindacato di conformità dell’ordinamento interno alla Carta repubblicana.

Nella fattispecie bene hanno fatto i giudici del merito ad apprezzare la capacità a delinquere dello straniero, più pregnante e prevalente rispetto all’esigenza di tutelare la sua situazione familiare e le condizioni di salute in assenza di pericolo alla sua incolumità in caso di ritorno nel Paese di origine, evidenziando che il soggetto destinatario del provvedimento di espulsione non conviveva con familiari residenti in Italia, non versava in condizioni di salute precarie e non aveva allegato circostanze rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.