di Stefano Loconte
Italia Oggi, 2 marzo 2020
I chiarimenti della Corte di cassazione sull'applicabilità della messa alla prova. In materia di reati tributari, per essere ammessi all'istituto processuale della messa alla prova, non è necessario ed automatico aver risarcito il danno e dunque avere estinto il debito tributario: è quanto ha statuito la Corte di cassazione con la sentenza n. 3179 depositata il 27 gennaio scorso, prospettando così ai contribuenti che si trovano coinvolti in un procedimento penale per evasione la possibilità di estinguere il reato pur senza pagare il debito.
Il caso. Una contribuente era imputata per il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 5, Dlgs 74/2000. Nel corso del procedimento penale, la stessa chiedeva di essere ammessa all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all'art. 168-bis c.p. Il Tribunale concedeva l'istituto, subordinandolo però alla integrale estinzione del debito tributario, così come era stato quantificato dall'agente della riscossione.
L'imputata ricorreva, pertanto, in Cassazione, lamentando come i giudici avessero erroneamente previsto l'estinzione del debito tributario quale condicio sine qua non per accedere alla suddetta procedura, senza peraltro aver acquisito il preventivo consenso dell'interessata, che sarebbe stato al contrario necessario trattandosi di una modifica del programma di trattamento.
Inoltre, evidenziava violazione della norma di cui all'art. 168-bis c.p., comma 2, che postula il risarcimento del danno "ove possibile", mentre l'ordinanza impugnata non aveva tenuto conto dell'ammissione dell'imputata al patrocinio a spese dello Stato, così omettendo di effettuare alcuna analisi o ponderazione della situazione economica della stessa, e negandole a priori la sospensione del procedimento con messa alla prova laddove invece la mancata effettuazione integrale del pagamento non poteva avere carattere di per sé ostativo.
La normativa. L'istituto oggetto della sentenza, ovvero la sospensione del processo con messa alla prova, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 67/2014. Si tratta, in sintesi, di una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui acceda l'indagato/imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo.
Specificamente, la sospensione del procedimento con messa alla prova non è applicabile a tutti i reati, ma solo a quelli meno gravi, quali quelli puniti con la sola pena pecuniaria, nonché con la reclusione fi no a quattro anni. Inoltre, può essere concessa alla stessa persona una sola volta: quindi nel caso di commissione di un nuovo reato l'imputato non potrà più chiederla, anche se la prima volta la messa prova è stata revocata o ha avuto esito negativo.
Analogamente, non può essere concessa a chi sia stato dichiarato delinquente abituale, per professione o per tendenza. Per ottenere il beneficio l'imputato deve rivolgersi all'Ufficio per l'esecuzione penale esterna (Uepe) territorialmente competente, chiedendo l'elaborazione di un programma di trattamento a cui l'imputato deve attenersi.
La messa alla prova comporta in particolare la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; la concessione è altresì subordinata all'affidamento dell'imputato al servizio sociale, e alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi.
Come anticipato, l'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato, mentre quello negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, implica che il giudice con ordinanza disponga la revoca e la ripresa del procedimento.
Con particolare riferimento alla fattispecie di reato in esame, il limite edittale di quattro anni ha fatto sì che l'istituto si applicasse anche ad alcuni reati tributari previsti dal Dlgs 74/2000, anche se il novero ora si è ridotto drasticamente. Infatti, alla luce del dl 124/2019 al sistema penal-tributario, caratterizzato da un inasprimento del trattamento sanzionatorio per la maggior parte delle fattispecie, l'istituto, a partire dal 25 dicembre 2019, data di entrata in vigore della legge di conversione 157/2019, può applicarsi solo ai reati di omesso versamento di ritenute o Iva, indebita compensazione con crediti non spettanti e sottrazione fraudolenta per un ammontare complessivo non superiore a 200 mila euro.
Prima delle modifiche apportate dal predetto decreto, vi rientravano anche l'infedele e l'omessa dichiarazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ma l'innalzamento del massimo edittale di pena rispettivamente a 4 anni e sei mesi e 5 anni di reclusione ne comporta l'esclusione, con la conseguenza che sarà possibile beneficiare della messa alla prova solo se i suddetti reati siano stati commessi anteriormente alla entrata in vigore della riforma.
La decisione. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3179/2020, ha accolto il ricorso della contribuente. La Suprema corte ricorda, anzitutto, che in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell'art. 464-bis, comma 2, c.p.p., in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell'imputato.
Inoltre, poiché la lettera della norma prevede, ai fi ni della messa alla prova, il risarcimento del danno solo "ove possibile", va esclusa l'automatica subordinazione dell'accesso alla procedura al ristoro del danno. Peraltro, nel caso degli illeciti fi scali, tale risarcimento è rappresentato dalla restituzione del debito erariale, con la conseguenza che il giudice non può pretendere automaticamente il pagamento per beneficiare dell'istituto; bensì nel caso di specie avrebbe dovuto procedere nel rispetto del suddetto art. 464-bis c.p.p., secondo cui al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Da qui l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale per nuovo giudizio.










