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di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 4 giugno 2026

La Cassazione, sentenza n. 20105/2026, ha chiarito che il confronto con la difesa è sempre dovuto ma può anche avvenire in forma cartolare. Ai fini dell’estradizione, la proroga dei termini della custodia cautelare deve essere deliberata dalla Corte d’appello nel contraddittorio delle parti; non è però necessaria l’udienza camerale partecipata, essendo sufficiente anche la forma cartolare. La sua omissione determina una nullità a regime intermedio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20105/2026, accogliendo il ricorso di un cittadino peruviano.

Nel corso del procedimento, si era reso necessario chiedere informazioni alla Autorità Sud Americane che però le avevano inviate in forma incompleta, rendendo doverosa una integrazione, in attesa della quale era stata disposta, su richiesta del Pm, una proroga della custodia cautelare. Per la Corte di appello, il ritardo era imputabile alle autorità peruviane, il che giustificava l’accoglimento del prolungamento della custodia, “persistendo la necessità di conservare uno stato custodiale”.

Per la VI Sezione penale la motivazione non regge. Secondo la Cassazione, infatti, “può dirsi univocamente dimostrato che la Corte territoriale abbia provveduto sulla richiesta di proroga del termine di custodia cautelare ex art. 714, comma 2, cod. proc. pen. senza attivare alcuna forma di contraddittorio - camerale o cartolare - con la difesa”, determinando “una nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente eccepita”.

L’art. 714, co. 4, secondo periodo, cod. proc. pen., prosegue la Corte, disciplina le ipotesi in cui la custodia cautelare può essere prorogata. La disposizione, tuttavia, non detta una disciplina del procedimento. Soccorre allora il dettato dell’art. 714, co. 2, primo periodo, Cpp che dispone che si osservino le disposizioni sulle misure coercitive. Diventa allora pertinente il riferimento all’articolo 305, co. 2, del Cpp, secondo il quale allorché si rendano necessari accertamenti particolarmente complessi nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero e sentito il difensore, possa adottare il provvedimento di proroga del termine di custodia cautelare.

E, prosegue la decisione, considerata “l’identità di ratio” alla base delle due diverse proroghe, non vi è alcun “ostacolo” all’applicazione di tale articolo. “Né - continua la Corte - vi sono ostacoli normativi rispetto all’eventuale coinvolgimento della difesa in tale segmento procedimentale”. “Al contrario - argomenta la decisione -, tale coinvolgimento è doveroso, posto che si tratta della possibile adozione di un provvedimento che incide con effetti potenzialmente immediati sul bene della libertà personale, la cui compressione potrebbe essere prorogata nel tempo sulla base di presupposti sui quali la difesa deve potere esercitare il diritto al contraddittorio”.

Non si determina invece “la necessità di attivare forme di contraddittorio camerale ex art. 127 cod. proc. pen.”, come invece sostenuto nel ricorso. In definitiva, la Suprema corte chiarisce che: “In caso di richiesta di proroga del termine di custodia cautelare formulata ai sensi dell’art. 714, comma 4, secondo periodo, la Corte di appello deve decidere all’esito del contraddittorio tra le parti, che deve essere concreto ed effettivo, ma che non necessita della procedura camerale partecipata, potendo svolgersi anche nella forma del contraddittorio cartolare, risultando applicabile la disciplina dettata dall’art. 305, comma 2, applicabile in materia estradizionale in forza del richiamo contenuto nell’art 714, comma 2, cod. proc. pen.”. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale aveva disposto la proroga “senza promuovere il contraddittorio con la difesa”. La Suprema corte ha così annullato l’ordinanza impugnata disponendo l’immediata liberazione del ricorrente.