di Aurelio Panetta e Francesca Panetta
Italia Oggi, 12 giugno 2023
In tema di estradizione per l’estero, ove la richiesta sia avanzata dalla Repubblica Popolare cinese, sussiste il rischio concreto, evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (nel procedimento Liu c. Polonia), di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in quanto plurime fonti internazionali, affidabili, dànno atto di sistematiche violazioni dei diritti umani e del tollerato ricorso a forme di tortura, nonché della sostanziale impossibilità, da parte di istituzioni ed organizzazioni indipendenti, di verificare le effettive condizioni dei soggetti ristretti nei centri di detenzione.
Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 21125 depositata il 17 maggio 2023, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, in accoglimento di un ricorso di cassazione proposto dalla ricorrente. I fatti traggono origine dall’accoglimento della Corte di appello di Ancona di una richiesta di estradizione avanzata dall’autorità giudiziaria cinese nei confronti della ricorrente. In particolare, alla ricorrente si contestava il reato di “assorbimento illecito di depositi pubblici”, previsto dall’art. 176 della legge penale cinese e quindi di aver gestito una piattaforma digitale mediante la quale veniva realizzata attività di raccolta del risparmio e concessione di finanziamenti, in assenza di autorizzazione, nonché di essersi appropriata di una cospicua somma di cui era venuta in possesso per effetto dei versamenti dei finanziatori privati.
II ricorso si incentrava particolarmente sulla ritenuta sussistenza di un rischio concreto di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti nel caso in cui la ricorrente fosse consegnata e sottoposta al regime detentivo in Cina. La Corte ha ritenuto che, a fronte di concreti elementi a supporto della problematica condizione dei detenuti nella Repubblica cinese, la risposta dell’autorità estera alla richiesta di informazioni aggiuntive deve essere tale da fugare qualsivoglia dubbio circa il trattamento dell’estradando, fornendo elementi quanto più possibili specifici e circostanziati, nonché ogni ulteriore garanzia che consenta alla Stato richiesto di superare i dubbi legittimamente derivanti dal quadro emergente dalle richiamate fonti sovrannazionali.
L’autorità richiedente nella specie, si è limitata a fornire informazioni generiche che, si risolvono in una mera esposizione della normativa vigente, ma che non contengono alcuna garanzia circa l’effettivo rispetto della stessa e, quindi, non costituiscono adeguata garanzia per l’estradando.
La Corte ha inoltre sottolineato, come la verifica in ordine all’esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente va condotta anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative, quali, Amnesty International e Human Rights Watch, in quanto si tratta di organizzazioni ritenute affidabili sul piano internazionale, secondo quanto affermato anche della Corte Edu nella sentenza Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008. Nel caso in esame, è emerso dunque da plurime fonti, tutte affidabili e già valutate tali dalla Corte Edu nella sentenza Liu c. Polonia, l’esistenza di un elevato rischio di gravi violazioni dei diritti umani all’interno del circuito penitenziario cinese, sussistendo plurimi indici indicativi di un sistematico ricorso a forme di tortura, nonché una sostanziale impossibilità per le organizzazioni internazionali di condurre verifiche effettive ed indipendenti volte a verificare le condizioni negli istituti di detenzione. Tali criticità osserva la VI sezione, costituiscono di per sé motivo ostativo alla consegna.










