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di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 24 aprile 2026

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 14575/2026. Nei procedimenti di estradizione verso l’estero, la requisitoria del procuratore generale non deve essere necessariamente tradotta. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 14575/2026, chiarendo che l’atto che avvia la procedura non è tra quelli per cui la legge impone la traduzione obbligatoria. Non è infatti essenziale affinché l’imputato conosca le accuse. Il caso era quello di un cittadino cinese fermato a Malpensa di cui gli Stati uniti avevano chiesto l’estradizione per una serie di reati.

In sintesi, l’accusa era quella di aver compiuto, da febbraio 2020 a giugno 2021, quale funzionario di un’azienda informatica di Shangai, su indicazione dei servizi segreti del Ministero della Repubblica popolare cinese, una sistematica attività di c.d. “pirateria” informatica o “hacking” introducendosi all’interno dei sistemi informatici di tre Università americane impegnate nelle ricerche, allora pioneristiche, su test, vaccini e terapie per il covid-19, e di uno studio legale con sede a Washington, depositario d’informazioni sulle politiche del Governo degli Stati Uniti d’America e sui loro responsabili. La Corte di appello di Milano aveva dichiarato l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione. Contro questa decisione l’imputato ha proposto appello sostenendo, tra l’altro, la mancata traduzione del provvedimento.

Per la VI Sezione penale il motivo è privo di fondamento. La requisitoria del Procuratore generale distrettuale, atto con il quale l’ufficio dà avvio alla fase processuale della estradizione, “non è, infatti, tra quelli dei quali l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., impone la traduzione scritta, al fine di rendere possibile per l’accusato un’efficace esplicazione del diritto di difesa”. Inoltre, continua la decisione, “esso non può farsi rientrare neppure tra gli altri ‘atti essenziali’ per consentirgli di conoscere le accuse che gli vengono mosse, dei quali il giudice può - e non deve - disporre la traduzione, d’ufficio o su richiesta di parte”.

Sotto quest’ultimo profilo, argomenta la decisione, va rilevato anzitutto, che, al momento della presentazione della requisitoria, l’estradando “era perfettamente informato delle accuse a suo carico”, in quanto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere gli era stata ritualmente tradotta. Del resto, aggiunge la decisione, “al fine di svolgere l’attività difensiva che si sostiene essere stata preclusa dalla mancata traduzione di quell’atto, vale a dire la presentazione di eventuali memorie …, l’interessato ed i suoi difensori avrebbero altresì potuto chiedere ed ottenere l’assistenza gratuita di un interprete per i loro colloqui”. Cosa non fatta. Egualmente infondata, aggiunge la Corte, è l’analoga doglianza riguardante l’omessa traduzione del decreto di fissazione dell’udienza per la decisione sulla domanda estradizionale, emesso dal Presidente della Corte d’appello. Va, infatti, rilevato - conclude sul punto la Cassazione - che al momento dell’emissione del decreto, “era stato già nominato un interprete per l’assistenza dell’estradando; che l’interprete era stato informato dell’udienza, essendo stata disposta la notifica del decreto anche a lui”.