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di Francesco Machina Grifeo


Il Sole 24 Ore , 28 gennaio 2020

 

Corte d'Appello di Lecce - Sentenza del 27 settembre 2019 n. 1082. Il reato di guida in stato di ebbrezza è configurabile anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare un tasso alcolemico superiore alle soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", sempreché l'apparecchio non segnali espressamente l'avvenuto errore. Lo ha stabilito la Sezione penale della Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza n. 1082 del 27 settembre 2019, respingendo (sotto questo profilo) il ricorso dell'automobilista.

Il guidatore, già condannato dal Tribunale di Brindisi perché trovato dai Carabinieri alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5g/l, si era difeso sostenendo che i risultati dell'esame "non erano sufficienti per ritenere provato lo stato di ebbrezza poiché su entrambi gli scontrini emessi dall'apparecchiatura risultava la dicitura "volume insufficiente", facendo sorgere una incompatibilità logica tra i dati rilasciati dall'apparecchiatura stessa".

Secondo il giudice di secondo grado tuttavia, come stabilito anche dalla Cassazione (n. 6636/2017), "solo la dicitura dell'"errore" nello scontrino della rilevazione è indicativa del funzionamento difettoso". Nella disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue (allegato al Dm 22 maggio 1990, n. 196), infatti, si precisa che "qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria".

Il Collegio poi boccia anche il secondo motivo di appello relativo alla discrasia tra gli orari riportati sugli scontrini e sul verbale dei militari. Mentre infatti nel capo di imputazione e nella notizia di reato i rilevamenti risultano alle ore 1,00 e 1,10, sugli scontrini sono riportati i differenti orari delle 2,00 e 2,10. Per i giudici tuttavia l'"incongruenza può trovare una razionale giustificazione nella mancata sincronizzazione del rilevatore dell'orario con l'ora in corso". Per cui "tale apparente incongruenza (piuttosto diffusa nelle macchine rilevatrici dell'orario) consistendo in un errore, non può inficiare il giudizio di penale responsabilità dell'imputato".

La Corte ha poi negato anche la richiesta di non punibilità della particolare tenuità del fatto (ex articolo 131-bis del Cp) "in quanto le modalità della condotta e il pericolo per l'incolumità pubblica che ne è derivato non possono essere ritenuti inoffensivi". Il riferimento è ai "gravi e non trascurabili elementi sintomatici dell'imputato" e alle "pericolose modalità di guida", riportate nel verbale dei militari. In esso infatti si dà conto di "ingiustificati e improvvisi scarti laterali; imprudenze varie; reazioni inconsuete e scoordinate all'intimazione dell'Alt". Tutto ciò, conclude sul punto la decisione, "induce a ritenere che l'imputato abbia posto in essere una condotta pericolosa per la incolumità pubblica" tale da ritenere che "il fatto non fosse di particolare tenuità".

La Corte, infine, rileva, a favore del ricorrente, che il Tribunale ha erroneamente deliberato un aumento di pena per l'aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno (comma 2-sexies dell'art.186 e non comma 2 bis del Cds, come erroneamente indicato nel capo di imputazione), mentre per questa ipotesi si prevede un aumento della sola pena pecuniaria e non anche della pena detentiva.