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di Lorenzo D’Avack

Il Dubbio, 25 giugno 2025

L’8 luglio l’eutanasia arriverà per la prima volta davanti alla Corte: possibile svolta sul fine vita. Come già ha evidenziato Il Dubbio, il prossimo 8 luglio la sentenza n. 242/ 2019 della Corte costituzionale sul suicidio medicalmente assistito torna davanti alla Consulta. L’udienza riguarda il caso di una donna toscana di 55 anni affetta da sclerosi multipla progressiva, completamente paralizzata, che, pur avendo tutti i criteri per accedere alla domanda di suicidio assistito stabiliti dalla stessa Corte, non è in condizioni fisiche di assumere autonomamente il farmaco letale e chiede che possa somministrarlo il suo medico di fiducia. Il tribunale di Firenze (Ordinanza 30 aprile 2025) ha sollevato questione di legittimità sul reato di omicidio del consenziente (art. 579 codice penale) e la parola passa ancora una volta ai giudici, che ora dovrebbero affrontare anche questa situazione.

Va ora osservato che né l’ordinanza n. 207/ 2018, che aveva preceduto la sentenza, né quest’ultima si sono preoccupate di definire con chiarezza cosa si debba intendere per aiuto al suicidio (art. 580 codice penale), rischiando con l’utilizzo in diverse circostanze del termine “somministrare il prodotto letale”, di vedere coinvolte situazioni che rientrano piuttosto nell’omicidio del consenziente.

In genere, la procedura considerata è stata quella che il paziente debba acquisire da solo il prodotto letale fornito dal medico. Ci si allontana, dunque, da una diversa situazione: quella in cui il soggetto si avvalga per la sua morte del prodotto letale “somministrato” da un terzo (un medico, un familiare, un amico, ecc.). In questo caso abbiamo un terzo che svolge un ruolo primario e continuo nell’ambito dell’intera vicenda. Per il nostro ordinamento questo è un atto criminoso, definito “omicidio del consenziente” e generalmente indicato come eutanasia. Tuttavia, come nel caso attuale, resta il problema di dover giustificare come si realizzi la somministrazione del farmaco da parte di un terzo a favore del paziente una volta che, rispettati i criteri di accuratezza per rendere legittimo l’aiuto al suicidio, il soggetto sia privo di un’autonomia fisica e abbia perso qualsiasi possibilità di mobilità, pur rimanendo perfettamente capace di intendere e di volere. Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze.

L’articolo 579 del codice penale, infatti, presenta profili di possibile contrasto con i parametri costituzionali nella parte in cui non esclude la punibilità di chi attui materialmente il proposito suicidario del malato - autonomamente e liberamente formatosi - nelle condizioni sopra descritte. La regola appare in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche. A parità di condizioni, il diritto all’autodeterminazione del paziente viene ad essere condizionato da un fatto (possibilità di autosomministrazione del farmaco letale) del tutto accidentale, dipendente dalla condizione clinica della persona, dalle modalità di manifestarsi della malattia e dalla sua progressione. Paradossalmente il diritto all’autodeterminazione viene pregiudicato proprio negli stati più gravi della malattia, quando, ad esempio, il paziente è totalmente compromesso dell’uso degli arti e/ o della capacità di deglutire, e quindi in quelle ipotesi dove ragionevolmente sono maggiori le sofferenze fisiche e psicologiche del malato.

Sussistono inoltre dubbi di costituzionalità anche nell’ipotesi in cui, seppure vi possano essere in astratto modalità esecutive di auto- somministrazione del farmaco (nella specie, per via orale), le stesse non siano accettate dal paziente (principio di autodeterminazione) per complicazioni possibili e la scelta manifestata sia motivata e non possa ritenersi irragionevole.

Entrambi i profili sono, anche distintamente rilevanti nel caso di specie considerata la finalità etica e giuridica di consentire l’esercizio libero delle scelte del malato in materia di fine vita e in considerazione della imprevedibile evoluzione della malattia, anche nel corso del giudizio.

In queste situazioni cliniche, tuttavia, non si tratta di estendere le condizioni in cui il malato ha diritto ad accedere alla morte medicalmente assistita, che rimangono le stesse indicate dalla Corte costituzionale, trattandosi di pazienti che già hanno diritto di decidere di porre fine alla propria vita rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza, ma viene richiesta una applicazione dei medesimi principi alla fattispecie di cui all’art. 579 c. p., con i necessari adattamenti, nei casi di impossibilità di auto somministrazione.

La condotta materiale non appare un elemento distintivo così significativo tale da giustificare, ferme le condizioni di cui alla sentenza n. 242/ 2019, una tale sproporzione di trattamento: in un caso la piena liceità della condotta e nell’altro l’applicazione di una sanzione penale con pena minima di sei anni di reclusione. Invero, la compressione di tale diritto sotto il profilo delle modalità esecutive rischia di condizionare il processo stesso di formazione della volontà del malato che, in presenza di un rischio di progressione repentina e non prevedibile della malattia, potrebbe essere indotto ad attuare anticipatamente il proprio proposito suicidario proprio per il timore di non poter poi accedere alla morte medicalmente assistita a causa del progredire della malattia e per l’impossibilità fisica della auto- somministrazione del farmaco letale. La Corte costituzionale nell’ordinanza n. 207/ 2018 ha chiarito che il bene giuridico che l’art. 579 del codice penale mira a presidiare è cambiato, alla luce dell’entrata in vigore della Costituzione ed il principio personalista impone di rivedere l’oggettività giuridica, conservando la sanzione penale la cui ragion d’essere va ritrovata nella tutela delle persone fragili e vulnerabili, “le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida”.

Nel caso di specie, appare allora legittimo che venga richiesta una pronuncia additiva che fissi le condizioni e le garanzie che rendano lecito l’intervento del terzo nell’attuazione del proposito suicidario, senza far venir meno la cintura di protezione al bene della vita che la norma penale assicura. Negarlo e conservare l’incriminazione nella sua attuale portata, sembra comprimere in modo sproporzionato il diritto di autodeterminazione del paziente e la sua effettiva e concreta attuazione (art. 2, 13, 32 della Costituzione), creando, come già detto, una disparità di trattamento tra malati (art. 3 della Costituzione).