sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio


Il Sole 24 Ore, 26 ottobre 2019

 

Per i reati di omessa o infedele presentazione della dichiarazione dei redditi e Iva e per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta potrà essere richiesta la custodia cautelare in carcere. Sempre per questi delitti, in conseguenza dell'aumento di pena, non ci sarà più la citazione diretta a giudizio ma occorrerà effettuare l'udienza preliminare innanzi al Gup.

Saranno queste alcune delle conseguenze, oltre alle novità sulle intercettazioni telefoniche (si veda altro articolo in pagina) derivanti dalle modifiche che verranno apportate dal Dl fiscale al decreto sui reati tributari. La custodia cautelare in carcere (articolo 280 del codice di procedura penale) può essere, tra l'altro, disposta per delitti, consumati o tentati, per i quali sia previstala pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, oltre che, evidentemente, in presenza di determinate circostanze che valuterà il Gip.

Ne consegue che, attualmente, con riferimento ai reati tributari (decreto legislativo 74/2000), tale misura non può essere adottata per: dichiarazione infedele delle imposte sui redditi e Iva; omessa presentazione della dichiarazione imposte sui redditi, Iva e sostituto di imposta; omesso versamento ritenute, Iva e indebite compensazioni di crediti non spettanti; sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per importi inferiori ai 100mila euro.

Con le modifiche che apporterà il Dl fiscale vengono tra l'altro aumentate le pene minime e massime dei seguenti reati: dichiarazione infedele dei redditi e Iva che in futuro sarà sanzionata. con la reclusione da due a cinque anni e non più con la reclusione da uno a tre anni; omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'Iva e del sostituto di imposta che sarà sanzionata con la reclusione da due a sei anni e non più da 18 mesi a quattro anni.

Per questi delitti, stante la nuova pena massima edittale (non più inferiore ai cinque anni di reclusione), potrà applicarsi la custodia cautelare in carcere. Da evidenziare che nel caso dell'infedele dichiarazione sono state abbassate anche le soglie di punibilità con la conseguenza che la rilevanza penale della condotta viene sensibilmente ampliata ricomprendendo illeciti finora considerati soltanto violazioni amministrative.

La nuova fattispecie scatterà infatti al superamento di imposta evasa superiore a 100mila euro - e non più 150mila euro (da intendersi sempre per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta) ed allorché gli elementi attivi sottratti ad imposizione siano comunque superiori a 2 milioni (e non più 3 milioni di euro).

Peraltro viene abrogata la causa di non punibilità sinora prevista in base alla quale non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. In conseguenza dei citati aumenti di pena i medesimi delitti non avranno più la citazione diretta a giudizio da parte del Pm.

In altre parole, una volta terminatele indagini preliminari, ove la Procura non intenda richiedere l'archiviazione, provvede a citare a giudizio (e quindi all'udienza dibattimentale) l'imputato. In futuro invece anche per questi delitti (essendo prevista una pena massima superiore a 4 anni) il Pm dovrà richiedere il rinvio a giudizio al Gip, il quale, all'esito di un'udienza preliminare, deciderà se assecondare la richiesta del Pm ovvero disporre il non luogo a procedere.

Da notare che in molti tribunali questa modifica comporterà anche un maggior carico di lavoro per i giudici monocratici togati in quanto, in presenza di un rinvio a giudizio da parte del Gup, la fase dibattimentale non può svolgersi innanzi ad un giudice onorario, a differenza delle ipotesi di citazione diretta a giudizio.