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di Andrea Magagnoli

Italia Oggi, 20 marzo 2023

Qualora il fatto di reato presenti una particolare tenuità la speciale causa di non punibilità prevista dall’art 131 bis c.p. applicabile in tale caso potrà essere rilevata anche d’ufficio in sede di giudizio di Cassazione. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 9466/2023 depositata il giorno 7 marzo 2023. Il caso di specie trae origine dalla condanna da parte del Tribunale di Forli dell’imputato per il reato previsto dall’art. 624 cp (furto) confermata in secondo grado da parte della Corte d’appello di Bologna.

Ricorreva allora il legale dell’imputato deducendo in apposito motivo di ricorso la nullità della sentenza di merito, rappresentava sul punto, nella propria tesi difensiva l’evidente vizio di nullità della decisione dovuto alla mancata applicazione della speciale causa di non punibilità previsto dall’ art. 131 bis cp dato l’evidente carattere bagattellare della condotta ascritta al suo assistito. Il procedimento dopo aver compiuto il proprio corso giungeva all’esame dei giudici della Corte di cassazione.

La questione, di carattere processuale, riguarda i limiti di applicabilità dell’esimente di cui sopra nel giudizio di Cassazione anche in assenza di un’istanza della parte interessata. Gli ermellini, con la sentenza qui in commento, riprendono la soluzione offerta in precedenza dalla Sezioni Unite (ad esempio sentenza n. 13681 del 25 febbraio 2016) circa gli aspetti sostanziali e processuali della causa di non punibilità. All’esimente della speciale tenuità è stata sempre attribuita una natura di carattere sostanziale che determina ben precise conseguenze circa i limiti temporali della sua applicazione.

Essa infatti ai sensi dell’art 2 comma 4 c.p. sarà applicabile anche ai fatti commessi antecedentemente all’entrata in vigore della disposizione che la prevede. Circa le modalità per la sua rilevabilità, invece ai sensi dell’art 609, comma 2 cpp vi si potrà dare corso anche d’ ufficio tanto da conseguirne nel caso di accertamento positivo ai sensi dell’art. 129 cpp, l’annullamento senza rinvio della sentenza oggetto del ricorso.