di Giusi Fasano
Corriere della Sera, 14 marzo 2022
Promemoria per avvocati, giudici e inquirenti: la gelosia - come dice la Cassazione - è tra i motivi futili o abietti del movente. Quindi è un’aggravante. Promemoria per avvocati, giudici e inquirenti: la gelosia non è un’attenuante.
Il suo posto - come dice la Cassazione - è tra i motivi futili o abietti del movente di un femminicidio. Quindi è un’aggravante. Non è un concetto difficile, eppure c’è sempre qualcuno che prova a riproporre il binomio gelosia-attenuante in un’arringa, in una sentenza, in un’informativa. Basta!
L’ansia patologica di controllo del partner (non importa se uomo o donna) non può generare tolleranza sociale, di sicuro non può farlo passando dal codice penale. La convinzione (peraltro spesso sbagliata) che l’altra abbia una relazione diversa non può legittimare argomenti che tendono alla giustificazione: non si può più sentire, nel 2022, che l’assassino di turno non ha agito ma ha “reagito” a qualcosa che ha fatto lei che lo ha fatto sentire abbandonato, tradito. Basta! E invece no, c’è ancora chi insiste.
Per esempio la difesa di Marcello Tilloca, che ha 46 anni e che il 23 dicembre del 2018, ad Alghero, uccise la madre dei suoi figli, Michela Fiori. Lei aveva 40 anni e dopo dieci di matrimonio si stava separando da lui. La solita storia di prepotenze, aggressioni verbali e fisiche, incomprensioni trascinate nel tempo. I due si divisero ma a lui quella separazione non stava bene, così quella mattina di dicembre si presentò a casa di lei e la strangolò. Poi andò a prendere i suoi due bambini, li portò a casa e li lasciò in cameretta.
“Aspettatemi solo pochi minuti”, annunciò. Si chiuse nella stanza accanto a guardare un’ultima volta Michela, poi portò i piccoli da una zia e andò a costituirsi. “Sentivo papà di là che piangeva”, dirà poi il più grande che all’epoca aveva 12 anni.
Sentenza di primo grado: 30 anni di reclusione. Appello: 30 anni confermati. Ma la difesa l’altro giorno si è giocata anche la carta della Cassazione e fra i motivi del ricorso c’era proprio quello: considerare la gelosia un’attenuante. Tutto legittimo, sia chiaro. Provarci non è reato, anche perché - ce lo segnala la Commissione d’inchiesta parlamentare sui femminicidi - l’argomento “è ancora presente, urgente e irrisolto fra gli operatori del diritto”. Purtroppo, aggiungiamo noi. E comunque: la Suprema Corte ha respinto il ricorso e ha confermato la condanna, che adesso è definitiva. La gelosia, ribadiscono i giudici di Cassazione, non è un’attenuante. Ecco.










