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di Vladimiro Zagrebelsky

La Stampa, 7 maggio 2023

La legge individua le fattispecie di reato, ma spesso mancano misure tempestive. La Cassazione invita a promuovere la specializzazione di magistrati e polizia. Proseguendo nella via aperta dal precedente procuratore generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, l’attuale titolare dell’ufficio, Luigi Salvato nei giorni scorsi ha emanato Orientamenti in materia di violenza di genere. Diretto agli uffici del Pubblico ministero, è importante sotto più di un profilo.

L’oggetto innanzitutto è drammaticamente rilevante: benché si richiami il più generico e ampio concetto di violenza di genere, in esso è compreso il c.d. femminicidio così frequente, così odioso, in cui è il genere della vittima ad essere determinante nel motivare la violenza. Ma il fenomeno criminale va oltre l’omicidio della donna: così innovazioni legislative hanno introdotto specifiche previsioni penali, come il delitto di atti persecutori (che si usa chiamare stalking) o quello di sfregio del viso della vittima.

Si sa quali polemiche e preoccupazioni nascono ogni volta che gravi violenze contro le donne erano state precedute da episodi minori, che la donna aveva denunciato. Nonostante le previsioni inserite in varie leggi, a livello di polizia e di magistratura spesso mancano tempestive ed efficaci misure capaci di prevenire più gravi sviluppi. Le ragioni sono numerose e varie. La inadeguatezza numerica delle risorse umane a disposizione è certo questione rilevante. Ma più profonda è la questione della natura propria del reato, del giudizio ed anche della indagine penale. Essa è retta da principi insuperabili che riguardano le prove e la loro valutazione, sempre in favore dell’imputato.

Nelle recenti riforme, accanto alla regola della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, si è disposto anche l’obbligo per il pubblico ministero e per il giudice di non procedere al giudizio se non vi è “ragionevole previsione di condanna”. Regole legislative queste che sono a loro volta ragionevoli, perché corrispondono allo scopo che è proprio del processo penale, che richiede garanzie, limitazioni probatorie, stretti criteri interpretativi. Ma non si presta alle esigenze di prevenzione, le quali sono per natura urgenti e prescindono da quella certezza nella ricostruzione dei fatti e delle responsabilità che sono invece ineliminabili nel procedimento penale e nel lavoro del magistrato. Ciò indica l’importanza di tutte occasioni di ascolto e di intervento preventivo, rappresentate dai Centri antiviolenza, dai garanti o dai consiglieri di fiducia che operano nelle varie realtà e che possono agire senza i vincoli e le restrizioni che qualificano il procedimento penale.

Le Procure della Repubblica, come segnalato nel documento del procuratore generale, dovrebbero promuovere la specializzazione dei magistrati e della polizia giudiziaria, con la costituzione di punti qualificati di ascolto della donna in raccordo con i servizi sanitari e socio-sanitari (che spesso per primi accolgono la vittima). Si tratta di esigenze che fanno capo anche alle Procure, modificandone o integrandone il ruolo tradizionale. Gli Orientamenti esposti dal procuratore generale sono motivati dalla ricerca della maggior possibile uniformità dell’agire delle diverse Procure della Repubblica.

Si tratta di un atto complesso. Non mancano indicazioni di merito, indistinguibili dalla sola esigenza di uniformità. Infatti vi sono richiami alle migliori pratiche emerse dalle consultazioni che hanno preceduto la preparazione del documento. Ma è significativo il linguaggio usato dal procuratore generale. L’uniformità - che certo è un valore in sé, in funzione della eguaglianza - è menzionata nella legge del 2006, su cui si fonda la prassi di Orientamenti instaurata dal procuratore generale. Ma anche quella legge prudentemente evita di stabilire la possibilità per il procuratore generale della Cassazione di dare direttive agli altri uffici di Procura (presso le Corti di appello e presso i tribunali). Infatti il procuratore generale afferma che si tratta di sollecitazioni o consigli, non cogenti, rispettosi del carattere non gerarchico della magistratura, “potere diffuso”. Affermazione prudente e opportuna, ma quanto, nel profondo, anche interamente veritiera? Cosa accade se gli Orientamenti vengono ignorati o disattesi?

Ogni manifestazione di gerarchia tra gli uffici di Procura e nel loro interno suscita diffuse reazioni e resistenze da parte dei magistrati. Esse riflettono la tendenza ad assimilare la posizione di ciascun magistrato del Pubblico ministero a quella che è propria dei giudici, che per Costituzione sono soggetti solo alla legge. Così si parla di uniformità, ma non di direttive per assicurarla. L’effetto pratico è auspicabilmente lo stesso.

Si tiene però celato il tema scottante della struttura più o meno verticistica dell’insieme degli uffici di Procura ed anche di quella interna ai diversi uffici. Per la verità, quanto a quest’ultima una serie di leggi - da quella di adeguamento dell’Ordinamento giudiziario al codice di procedura penale del 1989, fino alla legge del 2006 - hanno dato indicazioni chiare sulla posizione del dirigente dell’ufficio, il procuratore, rispetto agli aggiunti e ai sostituti. “Il procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, è titolare esclusivo dell’azione penale… assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale…”.

Gli atti del Consiglio superiore della magistratura tendono però a inquadrare e limitare la responsabilità che è propria del capo dell’ufficio, rispetto all’autonomia degli altri magistrati ad esso addetti. Su un piano diverso, ma connesso, si pone la questione dei criteri di nomina dei capi degli uffici di Procura da parte del Csm. Nel dibattito politico ed anche nelle recenti leggi, si vuole sostituire alla discrezionalità del Consiglio superiore la stretta considerazione e comparazione del “merito” dei vari candidati.

Ma è esperienza comune che a parità di “merito”, una serie di indicazioni rende prevedibile che i diversi candidati eserciterebbero diversamente i poteri che sono propri del procuratore. Poiché gli elementi discrezionali sono notevoli, pur nell’ambito di quanto previsto dalla legge. Su questi temi vi sono molti e resistenti tabù e false convinzioni (o finzioni). Il contesto ora accennato riflette impostazioni profonde quanto alla natura della magistratura, nelle diverse funzioni che svolge.

Esse hanno radici risalenti fino ai primi anni di applicazione della Costituzione, che in proposito stabilisce che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni, ma differenzia il pubblico ministero dai giudici, rinviando alla legge la definizione delle garanzie stabilite nei suoi riguardi. Gli Orientamenti espressi dal procuratore generale della Cassazione vanno considerati anche nel quadro ora descritto. Non ostante la prudenza del loro contenuto e del linguaggio usato per esprimerli, essi indicano la tendenza verso una qualche forma di unità del sistema delle Procure, con una posizione della Procura generale della Cassazione che non è propria del sistema italiano, ma, tramite atti di soft law, pare ora in via di evoluzione.