di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 3 luglio 2026
Sì all’alternativa al carcere per il reato commesso prima della legge 181/2025. Il giudice non può negare la sostituzione del carcere con il lavoro di pubblica utilità, al condannato per stalking ai danni di una minore, in base alla legge sul femminicidio, se i fatti sono stati commessi prima dell’entrata in vigore della norma. La Cassazione (sentenza 24298/2026) afferma l’inapplicabilità della legge 181/2025 alle azioni commesse prima del 17 dicembre 2025, data di entrata in vigore della norma.
La Suprema corte accoglie così il ricorso, per quanto riguarda la richiesta della misura alternativa alla detenzione, perché il reato di stalking commesso, come nel caso esaminato, contro un under 18, è stato inserito tra i reati cosiddetti ostativi, elencati dall’articolo 4-bis, comma 1-quater dell’ordinamento penitenziario soltanto per effetto dell’articolo 5, della legge 181/2025. Una disciplina peggiorativa che non poteva dunque essere applicata.
L’imputato era stato condannato a sei mesi di reclusione, con le attenuanti equivalenti alle aggravanti dovute alla recidiva nei cinque anni. Oggetto di una gelosia ossessiva - che si era tradotta in aggressioni, centinaia di telefonate, messaggi e pedinamenti - la sua ex, colpevole di aver interrotto la relazione. La Cassazione conferma il reato, ma accoglie la censura relativa alla mancata pronuncia sulla richiesta del lavoro di pubblica utilità avanzata, in tempo utile dalla difesa. La Corte ricorda che, in base all’articolo 545-bis del Codice di rito penale che regola le pene sostitutive, la richiesta del legale avrebbe dovuto comportare, nel caso in cui il giudice non fosse stato in grado di decidere immediatamente, l’interlocuzione con le parti dopo la camera di consiglio, con eventuale integrazione del dispositivo. Oppure, nell’eventualità di ulteriori accertamenti, andava fissata un’udienza ad hoc entro sessanta giorni, sospendendo il processo per acquisire le informazioni considerate opportune dall’ufficio di esecuzione penale esterna o dalla polizia giudiziaria. In ogni caso, la Corte di appello era tenuta a pronunciarsi sulla richiesta formulata. E non poteva non farlo trincerandosi dietro una causa di inammissibilità rappresentata dalla nuova norma sul femminicidio.
La legge di contrasto alla violenza di genere è intervenuta sull’ordinamento penitenziario per rafforzare le misure di protezione verso le vittime, introducendo una presunzione di adeguatezza cautelare. La custodia in carcere o gli arresti domiciliari sono considerate le misure più idonee alla prevenzione. In questo quadro rientrano anche le limitazioni dei benefici penitenziari e il giro di vite sulle misure alternative. Un maggior rigore che rende la legge operativa solo per il futuro.










