di Simona Musco
Il Dubbio, 15 aprile 2026
Le nuove disposizioni sul fermo preventivo, contenute nel decreto Sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri a febbraio, “pur rispondendo ad un’esigenza di prevenzione di disordini violenti causati nell’ambito delle manifestazioni pubbliche, si muove su un crinale costituzionalmente molto sensibile sicché, ai fini della relativa compatibilità con gli articoli 13, 17 e 21 della Costituzione e 5 della Cedu appare auspicabile che, in sede di conversione, si apportino le modifiche funzionali a conformare il nuovo istituto ai principi costituzionali e sovranazionali esposti”. È quanto rileva la Sesta Commissione del Csm in un parere destinato al plenum di oggi, e già divisivo, al punto da spaccare la stessa Commissione.
Il documento solleva criticità su più fronti: dalla tenuta costituzionale del fermo preventivo alle ricadute sull’attività giudiziaria, fino al rischio di compressione delle libertà fondamentali nelle manifestazioni pubbliche. Pur riconoscendo la finalità di prevenzione dei disordini, il Csm invita il legislatore a intervenire in conversione per riportare la disciplina entro parametri di maggiore determinatezza e compatibilità con le garanzie fondamentali.
Il punto più sensibile è proprio il fermo preventivo. La norma consente agli ufficiali e agenti di polizia, in occasione di manifestazioni pubbliche, “di accompagnare presso gli uffici di polizia” soggetti ritenuti pericolosi e trattenerli fino a 12 ore. Lo scopo è anticipare la soglia di tutela dell’ordine pubblico e prevenire episodi di violenza. Il pubblico ministero, informato immediatamente, può disporre il rilascio se non ritiene sussistenti i presupposti. Tuttavia, per il Csm, la misura incide “sul nucleo essenziale di alcune libertà fondamentali del singolo”, collocandosi in un “delicatissimo bilanciamento” tra ordine pubblico e diritti costituzionali.
La compressione riguarda non solo la libertà personale, ma anche il diritto di riunione e manifestazione del pensiero, fino a configurare “la mortificazione della dignità dell’uomo - si legge - e dunque una forma di restrizione della libertà personale ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione”. Da qui la richiesta di garanzie più stringenti: la misura deve rispettare riserva di legge e di giurisdizione, con obblighi di verbalizzazione e motivazione degli atti di polizia, oltre alla consegna di copia del verbale al fermato. Centrale anche il tema della discrezionalità: l’espressione “fondato motivo di ritenere”, unita alla scarsa tipizzazione degli indicatori di rischio, “sembra lasciare tuttavia margini eccessivamente discrezionali all’operatore di polizia”, con il rischio di derive verso una prevenzione fondata su presunzioni di pericolosità.
Il Csm segnala inoltre la possibile frizione con gli obblighi internazionali di tutela dei diritti umani e chiede una descrizione più tassativa delle condizioni applicative, per “evitare rischi di arbitrarietà”. Critico anche il richiamo ai precedenti penali o alle segnalazioni di polizia come indici di pericolosità, che rischiano di produrre “impropri automatismi fondati su una “colpa d’autore”. Rimane infine indeterminata la finalità del trattenimento, con possibili ampliamenti discrezionali degli “accertamenti di polizia”.
Il parere affronta anche la nuova disciplina sull’annotazione preliminare nei casi di possibile causa di giustificazione. L’obiettivo dichiarato è evitare “l’effetto stigmatizzante che oggi è riconnesso all’iscrizione nel registro degli indagati” di appartenenti alle Forze di polizia. Tuttavia, osserva il Csm, la riforma Cartabia ha già rafforzato il principio di presunzione di innocenza, e “l’introduzione di un modello procedimentale differenziato - scrive - sembra presupporre - quantomeno sul piano implicito - una non piena idoneità degli strumenti già previsti”.
Le ambiguità sono lampanti: nei casi di scriminante evidente non vi sarebbero i presupposti per l’iscrizione, ma la norma imporrebbe comunque l’annotazione; nei casi dubbi, invece, resterebbe obbligatoria l’iscrizione ordinaria. Il risultato è un sistema che crea un nuovo spazio fra i reati e i fatti non costituenti reato, con incertezze anche sul significato della formula “appare evidente” e sull’eventuale potere del giudice in sede di archiviazione.
Ulteriori criticità riguardano l’abrogazione dell’articolo 142 del d.P.R. 115/2002 in materia di patrocinio a spese dello Stato per gli stranieri nei procedimenti di espulsione. Secondo il decreto, l’intervento mira a una maggiore coerenza applicativa e a prevenire abusi. Per il Csm, però, la soppressione può incidere sull’accesso effettivo alla difesa, soprattutto in procedimenti urgenti e caratterizzati da vulnerabilità. Si paventa una “verosimile inammissibilità di ogni richiesta di ammissione al gratuito patrocinio”, con effetti restrittivi sul diritto di difesa. Il nodo non è la possibilità formale di accesso, ma la sua effettività. Per questo la norma abrogata viene considerata non meramente tecnica ma “garanzia sostanziale”, assicurando allo straniero un accesso alla giustizia in condizioni di parità. La sua eliminazione rischia quindi di produrre una lacuna normativa e una compressione delle garanzie processuali, incidendo sul principio di “giustizia accessibile” come elemento dello Stato di diritto.
Nel complesso, il parere segnala infine che l’introduzione di nuove fattispecie e di obblighi di annotazione comporterà un aumento significativo dei flussi di notizie di reato, con possibili effetti di saturazione per procure e uffici del giudice per le indagini preliminari. Critiche pacate, ma forti, che arrivano dopo il fallimento del governo al referendum. Il rischio, ancora una volta, è quello che la politica accusi il Csm (che pure è in linea con i dubbi ai tempi avanzati dal Presidente della Repubblica) di voler essere una terza Camera. Basta attendere il plenum di oggi per scoprirlo.











