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di Francesco Machina Grifeo

 

Il Sole 24 Ore, 19 luglio 2019

 

Corte costituzionale - Sentenze 18 luglio 2019 n. 187 e 188. In nome del "superiore interesse del minore", la Corte costituzionale, sentenza n. 187di ieri, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater (co. 1, 2 e 3) dell'Ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975) nella parte in cui vieta per la durata di tre anni la "detenzione domiciliare speciale" per il condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una delle misure alternative. Prevista dall'art. 47-quinquies della stessa legge, la "detenzione domiciliare speciale" è rivolta alle madri (e padri, in caso di mancata disponibilità delle prime) di bambini di età inferiore ai dieci anni e consente di espiare la pena a casa (o in altro luogo), anche nei casi di condanne dai quattro anni in su, a patto però che almeno un terzo della pena (o 15 anni per l'ergastolo) sia stato già scontato.

La Consulta, "in via consequenziale", ha poi dichiarato incostituzionale anche il divieto - pure stabilito dal combinato disposto delle disposizioni censurate - di concessione della detenzione domiciliare "ordinaria" (prevista per madri e padri di prole inferiore a dieci anni condannati a pene detentive non superiori a quattro anni, anche se costituenti residuo di maggior pena) nel triennio successivo alla revoca di una delle misure alternative.

Tale detenzione infatti, rileva la Corte, "non potrebbe essere assoggettata a una disciplina deteriore rispetto a quella applicabile per condannati a pene superiori ai quattro anni, cui si rivolge la disciplina della detenzione domiciliare speciale". Sempre che, e questo in entrambi le ipotesi, "non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti".

La prima sezione penale della Cassazione aveva rimesso la questione al Giudice delle leggi dopo essere stata investita del ricorso contro un decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva pronunciato l'inammissibilità dell'istanza di accedere alla misura della detenzione domiciliare speciale avanzata da un detenuto, condannato a 21 anni, padre di un bambino sotto i dieci anni (la cui madre era nell'impossibilità di prendersene cura). Il ricorrente, infatti, aveva subito la revoca della misura alternativa della semilibertà, e l'istanza da questi formulata - un anno e otto mesi più tardi - era stata dichiarata inammissibile "esclusivamente sulla scorta del mancato decorso del termine triennale".

La Consulta nel dichiarare fondata la questione ricorda che alla base dell'intera giurisprudenza costituzionale relativa, da un lato, alla detenzione domiciliare "ordinaria" per esigenza di cura dei minori e, dall'altro, alla detenzione domiciliare speciale, sta il principio per cui "affinché l'interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata in concreto e non già collegata ad indici presuntivi".

Tale principio, dunque, prosegue la decisione, "non può che condurre a ritenere costituzionalmente illegittimo anche l'automatismo preclusivo derivante dal combinato disposto delle disposizioni censurate". L'assoluta impossibilità per il condannato, madre o padre, di accedere al beneficio della detenzione domiciliare speciale prima che sia decorso un triennio dalla revoca di una precedente misura alternativa, infatti, "sacrifica a priori - e per l'arco temporale di un intero triennio, che come osserva giustamente il rimettente è un periodo di tempo lunghissimo nella vita di un bambino - l'interesse di quest'ultimo a vivere un rapporto quotidiano con almeno uno dei genitori, precludendo al giudice ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze di tutela della società rispetto alla concreta pericolosità del condannato".

Del resto, conclude la Corte, "il venir meno dell'automatismo censurato non esclude che le esigenze di tutela della società possano e debbano trovare adeguata considerazione in sede di valutazione, da parte del tribunale di sorveglianza, dei presupposti della concessione della misura". La detenzione domiciliare speciale deve infatti essere negata in presenza di "un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti" da parte del condannato.

Per cui laddove il tribunale giunga alla conclusione che un tale pericolo sussista, "l'interesse del minore dovrà essere necessariamente salvaguardato con strumenti alternativi rispetto al ristabilimento della convivenza con il genitore, quale - ad esempio - l'affidamento ad altro nucleo familiare idoneo".

La Consulta (sentenza 188 sempre di ieri) ha invece ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata sempre dalla Cassazione, dell'art. 4-bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario, che limita per determinati reati giudicati molto gravi la concessione dei benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia, nella parte in cui non esclude dai delitti "ostativi" il sequestro di persona a scopo di estorsione, "ove per lo stesso sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità". Per la Corte infatti "lieve entità del fatto, da una parte, e valutazione legislativa di gravità direttamente connessa al titolo di reato per il quale è condanna, dall'altra, sono aspetti che non è congruo porre in comparazione, ai fini perseguiti dal rimettente".