di Giovanni Russo Spena e Gianluca Schiavon
Left, 23 aprile 2021
Un imprevisto comunicato della Consulta nel pomeriggio del 15 aprile ha annunciato la incostituzionalità, per ora virtuale, della norma prevista dall'art, 4bis dell'ordinamento penitenziario. Il titolo della nota è risultato tanto perentorio nel tono quanto problematico: "Ergastolo ostativo incompatibile con la Costituzione ma occorre un intervento legislativo. Un anno di tempo al Parlamento".
La Corte costituzionale ha scelto, dopo una camera di consiglio, evidentemente combattuta, di emettere un'ordinanza con cui impone alle Camere una riforma che permetta di abrogare il 'fine pena mai' per persone risocializzate, benché non abbiano collaborato con le Procure della Repubblica, conciliando ciò con l'attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata. Con questa ordinanza la Corte ha rinviato la propria decisione dismettendo temporaneamente i panni di giudice delle leggi per trasformarsi nel più autorevole suggeritore del potere politico, sapendo che la maggioranza parlamentare molto difficilmente accoglierà il monito. Si tratta di una decisione analoga a quella presa con l'ordinanza n. 207 del 2018. Essa sancì l'incostituzionalità del delitto di aiuto al suicidio sul caso Cappato nei confronti DJ Fabo rinviando a un Parlamento inerte.
L'annullamento della norma fu, quindi, pronunciato un anno dopo con la sentenza n. 242/2019. La disamina tecnica sulla scelta della Consulta non poteva essere omessa per far capire la durezza dello scontro politico e culturale sullo sfondo. Non si tratta di contrastare la canea delle posizioni reazionarie di Salvini, Meloni e Bonafede in forza della quale certezza del diritto penale consiste nel "far marcire in galera" persone.
Si tratta di ribadire che pene detentive perpetue sono "trattamenti contrari al senso di umanità" e non "tendono alla rieducazione del condannato" come prescritto dall'art. 27 comma 3 della Costituzione. Costituiscono, inoltre, trattamenti "inumani e degradanti", contrari all'art.3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, pene prive di controllo giurisdizionale in base alla presunzione di irrecuperabilità del reo. Simile presunzione impedisce una equilibrata e concreta valutazione sul percorso di riabilitazione e ravvedimento del Tribunale di Sorveglianza.
Per questo va cancellata. L'effetto dell'annullamento normativo non beneficia i capimafia o i terroristi religiosi di un privilegio. L'effetto consiste, invece, nel trattare con senso di umanità persone che hanno già scontato 26 anni di carcere duro, hanno adempiuto alle obbligazioni civili (come recita l'art. 176 del codice penale), sono state, e sono, oggetto di attenta valutazione di poliziotti, magistrati ed esperti in pedagogia e criminologia.
Privilegio che, semmai, sta altrove: nelle persone cui non si applica, a parità di condanne, l'ergastolo ostativo. Persone che, collaborando con l'amministrazione della giustizia, hanno ottenuto valutazioni più benevole dal giudice evitando il trattamento e a fine pena sono ricadute nella consumazione di gravissimi reati. Bisogna, infine, ricondurre alla sola guerra alle mafie gli strumenti di massima repressione dei comportamenti illegali.
Non si può continuare a inseguire l'onda del sensazionalismo creato da singoli eventi per estendere arbitrariamente a un novero sempre più ampio di reati l'esecuzione penale più afffittiva e la riduzione delle garanzie processuali. Così facendo lo Stato nasconde i suoi fallimenti: aver permesso alla criminalità di proliferare rinunciando di combatterla sul piano sociale ed economico, non aver provato l'attività difficile, ma appagante, di risocializzare con misure alternative. E il reo resta solo in galere anguste e sovraffollate, deresponsabilizzato dalla società civile indifferente dal suo percorso di formazione alla quale non può pagare il conto.











