di Gilberto Corbellini
Il Dubbio, 27 giugno 2026
Martedì 23 giugno la Corte costituzionale ha discusso, per l’ottava volta, del fine vita. In questione il requisito del “trattamento di sostegno vitale”, uno dei quattro paletti fissati dalla sentenza 242/2019, chiamato in causa dal gip di Bologna a partire dal caso della donna accompagnata in Svizzera da Marco Cappato. All’udienza hanno partecipato undici malati, non come casi concreti, ma come estremi di una polarizzazione. Infatti, chiunque ne abbia scritto li ha presentati identificandone otto contrari e tre favorevoli all’ampliamento. Quasi tutte le cronache hanno parlato di seduta “senza precedenti”. Di che precedente si tratta?
Non di una novità procedurale, in senso proprio. Lo strumento dell’amicus curiae - le opinioni scritte di formazioni sociali senza scopo di lucro portatrici di interessi collettivi o diffusi - esiste dal gennaio 2020, e l’intervento del terzo titolare di un interesse qualificato, diretto e immediato è istituto più antico ancora. La voce dei malati era già stata ascoltata nel giudizio deciso con la sentenza 135/2024. Le corti costituzionali, in Italia come altrove, hanno da tempo aperto le porte alla società civile, e lo fanno proprio nelle materie a forte densità etica. L’inedito, in questo caso, non è il canale, ma che a percorrerlo siano stati i pazienti schierati gli uni contro gli altri, ciascuno con il proprio corpo sofferente a fare da argomento.
Ed è qui che comincia un terreno davvero scivoloso. L’apertura del 2020 nasceva con uno scopo preciso e legittimo: arricchire il quadro fattuale, far sapere alla Corte cosa concretamente significhi, nella vita, una certa condizione. Altra cosa è ciò che si è accaduto: associazioni favorevoli e contrarie che veicolano la propria tesi attraverso la testimonianza dei malati. Così il contributo conoscitivo scade a soggettività, e la deliberazione su principi rischia di trasformarsi in un censimento di preferenze tra portatori di interessi opposti.
Non si vuole certo pensare che la questione costituzionale - se il requisito del sostegno vitale superi il vaglio di ragionevolezza e di uguaglianza - si deciderà contando quanti malati lo vogliono e quanti no. Se i numeri fossero rovesciati, tre contrari e otto favorevoli, la risposta di diritto dovrebbe essere identica. Un diritto c’è o non c’è. È curioso però il fatto che mentre nella società italiana le persone favorevoli a una legge sul fine vita sono la stragrande maggiorana, all’udienza solo tre malati, contro otto, la rappresentano. Ripeto, in punta di diritto non significa niente, ma chissà come si è arrivati a quei numeri, che evidenziamo almeno superficialità e insensibilità per la percezione pubblica di un tema così delicato.
Ai giudici della Corte nessuno può insegnare che la maggioranza dei malati che non vuole il suicidio assistito non può vincolare costituzionalmente la minoranza che lo chiede, più di quanto una maggioranza di Testimoni di Geova possa decidere sulle trasfusioni altrui. Gli otto contrari non difendono un proprio diritto leso, ma usano la propria condizione contro l’estensione di un diritto di altri. È testimonianza, non argomento. In sede di legittimità il pathos non farà di certo premio sul logos.
Trovo francamente bizzarro lo slogan dei contrari: “non vogliamo la pistola sul tavolo”. Come si fa a non rendersi conto che, al di là della metafora, l’argomento si rovescia da sé. Nella sua versione migliore è analogo alla storia di Ulisse e le sirene: una preferenza di secondo ordine, autonoma, contro le proprie pulsioni di primo ordine. Legittima. Ma lega Ulisse, non gli altri marinai. Rimanendo alla metafora, dire “non la voglio sul mio tavolino” non autorizza a toglierla a tutti, tanto più che la pistola finisce sul tavolo solo di chi la chiede. E quando l’avvocato dei contrari avverte che, caduto il requisito, la tutela della loro vita dipenderebbe solo dalla loro capacità di dire di no, sta confessando ciò che dovrebbe negare: l’io decisamente convinto nell’esser contrario, in realtà teme la propria fragilità.
È una dichiarazione di debolezza psicologica e morale travestita da difesa della libertà: si invoca la tutela della scelta libera ammettendo che la scelta non sarebbe libera. Chiunque può chiedere che gli si sottragga un dispositivo o gli alcolici di cui è dipendente, per non cedere alla tentazione. Ma è un patto privato con sé stessi, non una ragione per negare a un altro un diritto che, per ipotesi, poggia sull’autonomia. E le garanzie procedurali - accertamento della capacità, tempi di riflessione, conferma - servono precisamente a separare la scelta “in difficoltà” da quella deliberata. L’obiezione, dissezionata con la logica, riguarda l’adeguatezza delle salvaguardie, non l’autonomia.
Esiste una versione seria della preoccupazione dei contrari, ma è non diversa da quella espressa. Premesso che un diritto è una cornice di principio che riconosce e protegge la scelta autonoma in quanto tale (una cornice, non un calco!), non può essere ritagliata in anticipo su tutti i casi in cui l’autodeterminazione vacilla. E vacilla in modi innumerevoli ed eterogenei: dall’interno, sotto il peso del dolore, dello sconforto, del sentirsi un peso; dall’esterno, per un contesto avverso, l’isolamento, la povertà, l’assistenza che manca. Pretendere che la norma neutralizzi in anticipo ognuna di queste oscillazioni porta a un bivio: o si restringe il diritto fino ad annullarlo - qualunque scelta può, in linea di principio, essere sospettata di non essere abbastanza libera - oppure si adotta un surrogato grossolano. Il requisito del sostegno vitale è esattamente un surrogato del genere: non misura se la scelta è libera, dice solo c’è o meno una macchina che ti tiene in vita.
Esclude il malato pienamente autonomo che non dipende da un macchinario, e non autorizza alcuna inferenza sulla libertà di chi invece vi dipende. È un criterio accidentale spacciato per criterio di principio. È la ragione del dubbio di uguaglianza sollevato da giudice di Bologna. La vacillazione reale, quella, non la filtra la cornice ma la procedura: accertamento della capacità, tempi di riflessione, conferma, caso per caso. Confondere i due piani - volere che sia la cornice a escludere ogni caso rischioso - è un errore di categoria.
Ciò che la cornice davvero non può assorbire è un’altra cosa: lo spostamento dell’inadempimento. Quando l’opzione per andarsene esiste, restare in vita può diventare una scelta da giustificare - a sé e agli altri - e affiora il fantasma del “dovere di morire”. È l’argomento di John Hardwig. È difendibile, ci mancherebbe. Ma è sociale, non individuale. E si oppone all’autonomia anziché fondarla. Va maneggiato per quello che è. Riguarda il contesto, non la titolarità del diritto: i casi che gli danno forza retorica - i sistemi che aprono l’accesso mentre lasciano scoperte povertà e assistenza (diseguaglianze in una parola) - sono problemi del contesto, su cui il requisito d’accesso non può, e non ha senso che, intervenga. A un contesto avverso si può efficacemente rispondere con le cure palliative, il sostegno, l’assistenza, etc. Nessuna soluzione potrà mai venire dalla perimetrazione di chi conta come titolare del diritto. Negare il diritto perché il contesto è cattivo significa far pagare al più autonomo una falla che spetta allo Stato riparare. La cornice protegge il principio. L’inadempimento lo si difende altrove. Non è quello che il teatro delle testimonianze contrapposte ha illuminato. Si è percepito semmai il rischio opposto: che la legittimità costituzionale finisca per misurarsi sull’autorevolezza della sofferenza di chi parla. In un’aula che deve decidere su principi, è la scivolosità da temere di più.









