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di Francesca Spasiano

Il Dubbio, 5 novembre 2025

Il nodo che la Corte Costituzionale scioglierà nei prossimi giorni sul fine vita è talmente importante che il Parlamento, di fatto, ha messo in pausa i lavori sul ddl della maggioranza in attesa di conoscere la decisione dei giudici. Lo stallo sul testo firmato da Pierantonio Zanettin (Forza Italia) e Ignazio Zullo (Fratelli d’Italia) dipende ufficialmente dai pareri della commissione Bilancio, che ancora mancano, e senza i quali non si può procedere all’esame degli emendamenti nelle commissioni riunite Giustizia e Affari sociali di Palazzo Madama. Ma prima di tutto c’è un “dilemma” politico e tecnico, su cui senatori e governo aspettano una risposta: a chi spetta la competenza in materia di fine vita, allo Stato o alle Regioni?

La questione è arrivata ieri davanti alla Corte, dove si è svolta l’udienza pubblica sulla legge della Toscana. La prima Regione, in Italia, a dotarsi di una norma propria: la numero 16 del 14 marzo 2025, approvata lo scorso febbraio e impugnata poco dopo dal governo. Per Palazzo Chigi, infatti, la legge violerebbe l’articolo 117 della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e penale. E inciderebbe su “diritti personalissimi come vita e integrità fisica”, che non rientrano nei poteri legislativi regionali. Da qui parte il ricorso dell’Avvocatura dello Stato, con la tesi sostenuta in udienza da Giancarlo Caselli, per il quale spetta esclusivamente al legislatore statale determinare il punto di equilibrio tra il dovere di tutelare la vita e il diritto all’autodeterminazione del singolo. Un bilanciamento necessario, quando si parla di suicidio assistito. Le cui regole di accesso sono state scritte dalla stessa Consulta con la sentenza 242 del 2019, la cosiddetta “Cappato/ Dj Fabo”. Una decisione storica, su cui si fonda da opposte prospettive sia la linea della presidenza del Consiglio dei ministri che la difesa della Regione Toscana, rappresentata dagli avvocati Barbara Mancino e Fabio Ciari. Per questi ultimi, infatti, è la Corte ad aver già operato quel bilanciamento di cui parla anche il governo. E dunque la legge toscana, nata sulla base del testo promosso dall’Associazione Luca Coscioni, si limita ad applicare regole già scritte, stabilendo tempi e procedure certe. Quella norma, ragiona la difesa, non “crea” un nuovo diritto: lo rende possibile. Senza aggiungere né togliere nulla ai principi fissati dai giudici nell’inerzia del legislatore, sollecitato già nel 2019 a colmare il vuoto normativo. Ora quel vuoto, di fatto, non esiste. Perché è stato “riempito” un pezzettino alla volta con le decisioni che negli anni hanno definito e chiarito i criteri di accesso alla morte medicalmente assistita. Da ultimo con la sentenza 135 del 2024 sui “trattamenti di sostegno vitale”, di cui si è estesa l’interpretazione. E ancora più di recente, la scorsa estate, con la decisione sul caso di “Libera”, 55enne toscana affetta da sclerosi e paralizzata dal collo in giù, che chiede l’intervento di un medico per la somministrazione del farmaco letale.

Pronunciandosi sulla sua vicenda, la Corte ha ribadito il ruolo di garanzia del Servizio sanitario nazionale nei percorsi di fine vita. Secondo un modello che affida alle Asl, e dunque alle Regioni, le verifiche sulle singole richieste attraverso i pareri richiesti ai comitati etici territoriali. Che ci portano al secondo punto più dibattuto. Per l’avvocata dello Stato Gianna Galluzzo, l’esigenza di uniformare la disciplina del fine vita sul territorio nazionale può essere assicurata soltanto dal Parlamento. Ma è proprio l’inerzia del legislatore, sostiene il legale della difesa Ciari, ad aver determinato disparità di trattamento nelle diverse Regioni. Con il fioccare di ricorsi che riconducono puntualmente la questione alla Consulta.

Dunque, conclude Ciari, “non c’è stata alcuna invasione della potestà esclusiva dello Stato” : la legge toscana si limita ad applicare le sentenza della Corte, di cui “l’avvocatura dello Stato dà una lettura riduttiva” ritenendole “circoscritte all’aspetto penalistico”, con l’esclusione della punibilità di fornisce l’aiuto al suicidio, mentre ci troviamo “nell’alveo del diritto alla salute”. Ovvero in una situazione giuridica tutelata dal nostro ordinamento, non solo con la rinuncia del paziente ai trattamenti, ma anche con l’autosomministrazione del farmaco letale. Sul quale occorre aprire un altro capitolo: a chi spetta fornirlo, insieme alla strumentazione necessaria? La legge in discussione al Senato esclude che possa essere la sanità pubblica, che a parere del centrodestra, e in particolare di FdI, non potrà mai “erogare morte”. Perché il suicidio assistito è una scelta, e non un diritto - ripete la maggioranza. Che ora si trova a un bivio. Non è un mistero, infatti, che il fronte più scettico all’interno del centrodestra, insieme a una parte del mondo cattolico, si sia convinto dell’esigenza di legiferare proprio per arginare quelle che definisce le “fughe in avanti” delle Regioni. La Toscana, poi la Sardegna, e tutte le altre che potranno seguire a ruota lo stesso modello se arrivasse il via libera della Consulta.