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di Francesca Spasiano

Il Dubbio, 25 luglio 2026

Dopo il braccio di ferro con la Toscana, a sfidare il governo è l’Emilia-Romagna, terza ad approvare una norma locale. Mentre il dossier langue al Senato. Se in Senato è calato di nuovo il sipario sul dossier del fine vita, fuori dal Parlamento sono successe parecchie cose nel giro di poche ore. L’Emilia-Romagna si è fatta una legge tutta sua, ed è la terza Regione a provarci dopo la Toscana e la Sardegna. A proposito di quest’ultima, giusto oggi, è arrivato il verdetto della Corte Costituzionale sulla norma impugnata dal governo. E ancora la Consulta, in giornata, si è pronunciata per l’ennesima volta sui “trattamenti di sostegno vitale”, ovvero uno dei quattro requisiti previsti per l’accesso al suicidio assistito.

Le conclusioni che si possono trarre da questi fatti sono diverse. Ma c’è un passaggio del comunicato pubblicato oggi dai giudici delle leggi che riassume bene il punto a cui si è arrivati dopo anni di tentativi falliti da parte del legislatore: “La Corte ha ritenuto che l’esercizio della competenza concorrente nella materia della tutela della salute non possa ritenersi precluso dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto all’approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell’intero territorio nazionale, l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio. Infatti, nei limiti sopra precisati, i principi fondamentali della materia sono già desumibili dalla legislazione vigente, letta alla luce delle sentenze della Corte”. La frase è riferita alla sentenza sulla legge sarda. E si potrebbe rovesciare così: perché lo Stato rivendica la propria competenza per sottrarla alle Regioni, se poi non la esercita?

Nel caso della Toscana, prima in Italia a dotarsi di una norma, il braccio di ferro con il governo aveva portato a inizio anno a un risultato politico preciso. Che per il fronte del “no” al fine vita suonava come un autogol: chi sperava di frenare il dilagare di norme locali, infatti, ha di fatto consegnando alle Regioni un tracciato preciso in cui muoversi per formulare leggi costituzionalmente legittime. Come nel caso dell’Emilia-Romagna, appunto, dove giovedì scorso il centrosinistra ha approvato una proposta di legge il cui testo, partito dalla campagna “Liberi subito” dell’Associazione Luca Coscioni, è stato studiato da un pool di giuristi per collocarsi nel quadro definito dalla sentenza 204 della Consulta, che aveva sostanzialmente preservato l’impianto della legge toscana.

Il copione si ripete con la decisione n. 148 depositata oggi, con la quale la Corte, respingendo le censure statali sull’interno provvedimento, “salva” la legge n. 26 approvata nel 2025 dalla Sardegna. Ma dichiara al contempo l’illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni. Il principio sancito è sempre lo stesso: le Regioni possono regolamentare il suicidio assistito in termini di procedure, garantendo tempi e modi certi, ma non possono valicare gli ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato. Né possono “cristallizzare” i quattro requisiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale con la storica sentenza 242 del 2019 sul caso Cappato/Dj Fabo. Perché la disposizione prevista dall’articolo 2, richiamando le pronunce in tema di aiuto al suicidio, “realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l’effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell’esimente all’art. 580 cod. pen. così come individuata dalle sentenze di questa Corte”.

Per il resto, i giudici analizzano punto per punto ciò che va bene e ciò che bisogna cancellare. E poi, con la seconda sentenza di oggi, la n. 152, tornano sull’annoso requisito del “sostegno vitale”, ribadendo ciò che era già stato stabilito con le sentenze numero 135 del 2024 e 66 del 2025. Quelle pronunce avevo sancito che il criterio non si tocca, ma va ampliata la sua interpretazione: per trattamenti di sostegno vitale non bisogna intendere macchinari a cui staccare la spina, ma procedure necessarie alla sopravvivenza del malato, comprese alcune delle pratiche messe in atto dai caregiver.

Il concetto resta invariato, a parere della Corte. Eppure continua a determinare la discriminazione di molti pazienti, a parere dell’Associazione Coscioni. Che ha seguito anche il caso di Paola - paziente affetta da una grave patologia neurodegenerativa irreversibile, morta in Svizzera nel 2023 -, da cui è scaturita la questione di legittimità costituzionale sollevata dal gip di Bologna. Ora il procedimento a carico di Marco Cappato, Virginia Fiume e Felicetta Maltese, indagati per l’aiuto fornito a Paola, torna nelle mani del giudice. Ma a parere di Filomena Gallo, segretaria nazionale della Coscioni, la Corte lascia aperti nuovi percorsi, chiarendo che “non è costituzionalmente preclusa al legislatore una disciplina che consenta l’accesso anche alle persone non dipendenti da trattamenti di sostegno vitale, purché siano previste adeguate garanzie”. Il tutto mentre almeno altre 15 Regioni hanno già avviato l’iter per una legge sul modello Coscioni.